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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 06304/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CASSARA' PIETRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020, de plano Ritenuto che la Corte di Cassazione, Terza Sezione penale, con sentenza n. 37932/21, pronunciata in data 8 luglio 2021, in relazione ai ricorsi n.

R.G.N. 35356/2020, proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 10 giugno 2020 ha disposto l'annullamento della sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo all'aumento per la recidiva, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo; che per mero errore materiale, consistito nella inesatta redazione del modulo informatico del Ruolo del Presidente, il dispositivo del Ruolo relativo a detti ricorsi contiene l'indicazione dell'annullamento, senza specificazione dell'Autorità giudiziaria competente per il giudizio di rinvio Considerato che occorre procedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo annotato nel ruolo letto l'art. 130 c.p.p.

P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo indicato nel ruolo dell'Udienza pubblica dell'8 luglio 2021, in relazione al ricorso RG 35356/20, proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nel senso che dopo le parole "aumento per la recidiva" deve aggiungersi "con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo".

Manda alla Cancelleria per le annotazioni.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CASSARA' PIETRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020, de plano Ritenuto che la Corte di Cassazione, Terza Sezione penale, con sentenza n. 37932/21, pronunciata in data 8 luglio 2021, in relazione ai ricorsi n. R.G.N. 35356/2020, proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 10 giugno 2020 ha disposto l'annullamento della sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo all'aumento per la recidiva, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo; che per mero errore materiale, consistito nella inesatta redazione del modulo informatico del Ruolo del Presidente, il dispositivo del Ruolo relativo a detti ricorsi contiene l'indicazione dell'annullamento, senza specificazione dell'Autorità giudiziaria competente per il giudizio di rinvio Considerato che occorre procedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo annotato nel ruolo letto l'art. 130 c.p.p. P.Q.M. Dispone correggersi il dispositivo indicato nel ruolo dell'Udienza pubblica dell'8 luglio 2021, in relazione al ricorso RG 35356/20, proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nel senso che dopo le parole "aumento per la recidiva" deve aggiungersi "con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo". Manda alla Cancelleria per le annotazioni. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06304/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris