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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28105/2026

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O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che ne ha confermato la responsabilità, anche agli effetti civili, in ordine al reato di cui agli artt. 476, 482 e 491 cod. pen.;

2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela.

Invero il difensore dell'imputato ha allegato al ricorso il verbale di remissione di querela (da parte della parte civile personalmente) redatto il 27 novembre 2025 presso la Tenenza dei Carabinieri di Scafati (SA), con contestuale accettazione (da parte dell'imputato personalmente), come da verbale redatto il 27 novembre 2025 presso la Stazione dei Carabinieri di Norcia (PG) La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).

3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. 4.

L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01).

5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Le spese del procedimento sono poste a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che ne ha confermato la responsabilità, anche agli effetti civili, in ordine al reato di cui agli artt. 476, 482 e 491 cod. pen.; 2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha allegato al ricorso il verbale di remissione di querela (da parte della parte civile personalmente) redatto il 27 novembre 2025 presso la Tenenza dei Carabinieri di Scafati (SA), con contestuale accettazione (da parte dell'imputato personalmente), come da verbale redatto il 27 novembre 2025 presso la Stazione dei Carabinieri di Norcia (PG) La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). 3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. 4. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01). 5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono poste a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M
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