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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25673/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]° Farahat, relative al vizio di motivazione per non avere preso in considerazione il provvedimento impugnato il contenuto di una cartella clinica sottoposta all'analisi del Tribunale di sorveglianza con nota difensiva, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto.

Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata.

In essa, a fronte di tutti i rilievi svolti dalla difesa, tra cui anche quello relativo al disagio psichico del reclamante (su cui si torna in questa sede), si evidenzia che, comunque, questi ha dimostrato di non aver aderito in maniera adeguata all'opera di rieducazione nei periodi di cui alla richiesta del beneficio penitenziario, in quanto dalle numerosissime relazioni di servizio in atti emergono reiterati episodi di possesso di oggetti non consentiti, di danneggiamento dei beni dell'amministrazione penitenziaria e di aggressioni verbali e fisiche nei confronti dei compagni di detenzione e degli operatori penitenziari.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]° Farahat, relative al vizio di motivazione per non avere preso in considerazione il provvedimento impugnato il contenuto di una cartella clinica sottoposta all'analisi del Tribunale di sorveglianza con nota difensiva, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto. Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata. In essa, a fronte di tutti i rilievi svolti dalla difesa, tra cui anche quello relativo al disagio psichico del reclamante (su cui si torna in questa sede), si evidenzia che, comunque, questi ha dimostrato di non aver aderito in maniera adeguata all'opera di rieducazione nei periodi di cui alla richiesta del beneficio penitenziario, in quanto dalle numerosissime relazioni di servizio in atti emergono reiterati episodi di possesso di oggetti non consentiti, di danneggiamento dei beni dell'amministrazione penitenziaria e di aggressioni verbali e fisiche nei confronti dei compagni di detenzione e degli operatori penitenziari. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2
Sentenza Cassazione n. 25673/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris