Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1639/2021

ECLI:EU:T:2021:343
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0235 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione) 9 giugno 2021 ( *1 ) «Clausola compromissoria – Convenzioni di sovvenzione concluse nel quadro del programma di sostegno strategico in materia di tecnologia dell’informazione e della comunicazione (TIC) – Relazione di revisione contabile – Note di addebito emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] – Indagine dell’OLAF – Ricorso di annullamento – Domanda riconvenzionale – Rimborso integrale delle sovvenzioni – Risarcimento danni» Nella causa T‑235/19,

[OSCURATO:PERSONA] (HIM)

, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata da P. Zeegers, avvocato, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da J. Estrada de Solà e M. Ilkova, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto, da un lato, una domanda principale fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta a far dichiarare che le note di addebito n. 3241901815 e n. 3241901886, del 4 febbraio 2019, dirette al rimborso delle somme rispettive di EUR 94445 e EUR 121517, in base alle convenzioni di sovvenzione n. 225023, relativa al progetto «ElDeRly-friEndly Alarm handling and monitorING ([OSCURATO:PERSONA])», e n. o 250449, relativa al progetto «[OSCURATO:PERSONA] monitoring and sOcial integration environMEnt for Supporting WidE ExTension of independent life at [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])», concluse nel quadro del programma di sostegno strategico in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) previsto dal programma quadro istituito dalla decisione 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013), sono state emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] in violazione dei suoi obblighi contrattuali e che, pertanto, le dette somme non sono dovute e, per quanto necessario, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento di tali note di addebito e, dall’altro lato, una domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la condanna della HIM al rimborso integrale delle sovvenzioni ricevute in base alle convenzioni di cui sopra e al pagamento della somma di EUR 58876,50 a titolo di risarcimento danni, IL TRIBUNALE (Decima Sezione), composto da A. [OSCURATO:PERSONA], presidente, E. [OSCURATO:PERSONA] e G. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici, cancelliere: E. Coulon ha pronunciato la seguente Sentenza ( 1 ) Fatti [ omissis ] 2 La ricorrente fa parte di due consorzi composti dai beneficiari di due convenzioni di sovvenzione concluse nel quadro del programma di sostegno strategico in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) previsto dal programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013), istituito dalla decisione 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006 ( GU L 310, pag. 15 ; in prosieguo: il «programma-quadro IC»). 3 La prima convenzione, recante il numero 225023, è stata conclusa il 10 ottobre 2008 tra la Comunità europea, rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, e la [OSCURATO:SOCIETA], agente in qualità di soggetto coordinatore del progetto «ElDeRly-friEndly Alarm handling and MonitorING ([OSCURATO:PERSONA])» (in prosieguo, rispettivamente: la «convenzione [OSCURATO:PERSONA]» e il «progetto [OSCURATO:PERSONA]»).

La seconda convenzione, recante il numero 250449, è stata conclusa il 31 maggio 2010, tra la Comunità, rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:SOCIETA], agente in qualità di soggetto coordinatore del progetto «[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] monitoring and sOcial integration environMEnt for Supporting WidE ExTension of independent life at [OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo, rispettivamente: la «convenzione [OSCURATO:PERSONA]» e il «progetto [OSCURATO:PERSONA]»). 4 I progetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano lo scopo di permettere alle persone anziane a ridotta autonomia di restare nella loro casa grazie ad una combinazione di apparecchi e di sistemi tecnologici, tra cui un telefono portatile adattato e un sistema di videoconferenza facile da usare, collegati a centri di assistenza sociosanitaria. [ omissis ] 24 Nell’ambito dell’esecuzione di tali due progetti, è stato chiesto dalla [OSCURATO:PERSONA], ad una società di revisione contabile, la PKF Littlejohn LLP, un controllo contabile che è stato effettuato tra il 18 aprile 2014 e il 27 maggio 2015. 25 Nel frattempo, il 30 aprile 2015, l’OLAF aveva avviato un’indagine riguardante in particolare accuse di atti fraudolenti commessi dalla ricorrente nell’esecuzione delle convenzioni controverse. [ omissis ] 35 Con una lettera di preinformazione del 20 settembre 2018, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, per attuare le conclusioni della relazione di revisione contabile, si doveva procedere al recupero delle somme di EUR 94445 per il progetto [OSCURATO:PERSONA] e di EUR 121517 per il progetto [OSCURATO:PERSONA], corrispondenti alle spese non ammissibili nella misura in cui esse erano state finanziate dalla [OSCURATO:PERSONA] e versate da quest’ultima alla ricorrente.

Essa ha invitato la ricorrente a prendere posizione entro un termine di 30 giorni dalla ricezione della detta lettera, altrimenti essa avrebbe emesso note di addebito al fine di avviare l’iter di recupero delle dette somme. [ omissis ] 37 La relazione dell’OLAF è stata ultimata il 13 novembre 2018.

Nelle conclusioni di tale relazione, l’OLAF riteneva, in sostanza, che, tra l’anno 2008 e l’anno 2014, varie irregolarità fossero state commesse dalla ricorrente, in particolare nell’ambito dei progetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tre tipi di irregolarità sono stati constatati.

Il primo verteva, in sostanza, su un conflitto di interessi in capo alla ricorrente, in quanto essa avrebbe influenzato i suoi partner nel consorzio incaricati dell’esecuzione dei detti progetti (in prosieguo: i «consorziati»), al fine di scegliere come fornitore una società ad essa collegata ed avrebbe percepito commissioni sulle vendite di quest’ultima.

Con il secondo che figurava nella relazione veniva contestato alla ricorrente il fatto di aver fatturato in eccesso i costi di personale.

Il terzo tipo di irregolarità consisterebbe, in sostanza, in una sovrafatturazione del prezzo di taluni prodotti necessari per l’esecuzione dei progetti controversi. [ omissis ] 39 Il 4 febbraio 2019, la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla ricorrente due note di addebito dirette al recupero della parte del contributo finanziario dell’Unione considerata ingiustificata per quanto riguarda il progetto [OSCURATO:PERSONA] e il progetto [OSCURATO:PERSONA], e cioè, rispettivamente, la nota di addebito n. o 3241901815, dell’ammontare di EUR 94445, e la nota di addebito n. o 3241901886, dell’ammontare di EUR 121517.

Nelle due note di addebito, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato come termine ultimo di pagamento il 18 marzo 2019.

Procedimento e conclusioni delle parti 40 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 aprile 2019, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. 41 Il 12 luglio 2019, la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato presso la cancelleria del Tribunale un controricorso contenente una domanda riconvenzionale. 42 La ricorrente ha depositato la replica il 5 settembre 2019. 43 Il 7 novembre 2019, la ricorrente ha depositato una memoria integrativa contenente una nuova domanda diretta a veder ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di ritirare il nome della ricorrente dal sistema di rilevamento rapido e di esclusione (EDES). 44 Il 6 gennaio 2020, la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato la controreplica, la quale conteneva le sue osservazioni sulla memoria integrativa della ricorrente. 45 Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento adottate il 9 giugno e il 4 agosto 2020 sul fondamento dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, il Tribunale ha rivolto quesiti alle parti, che vi hanno risposto entro i termini impartiti. 46 Poiché un membro della Decima Sezione si è trovato impedito a partecipare alla seduta, il 10 agosto 2020 il presidente del Tribunale ha designato un altro giudice per integrare la sezione, in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di procedura. 47 In assenza di domande in tal senso formulate dalle parti entro il termine di tre settimane dalla notificazione della chiusura della fase scritta del procedimento, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dai documenti agli atti, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura, ha deciso di statuire senza fase orale. 48 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia: – dichiarare che essa non è tenuta al pagamento delle note di addebito nn. 3241901815 e 3241901886, emesse il 4 febbraio 2019; – per quanto necessario, dichiarare la nullità di tali note di addebito; – ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di ritirare il suo nome dalla banca dati dell’EDES; – respingere la domanda riconvenzionale in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto infondata; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 49 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: – respingere in quanto infondata la domanda principale della ricorrente, diretta a far accertare l’insussistenza dei crediti nei suoi confronti; – respingere in quanto irricevibile la domanda integrativa della ricorrente, diretta a veder dichiarare la nullità delle note di addebito nn. 3241901815 e 3241901886, emesse il 4 febbraio 2019; – respingere in quanto irricevibile la domanda della ricorrente, formulata nella sua memoria integrativa del 7 novembre 2019, mirante a ingiungerle il ritiro del suo nome dalla banca dati dell’EDES; – dichiarare che le violazioni contrattuali imputate alla ricorrente nella domanda riconvenzionale hanno il carattere di irregolarità; – condannare la ricorrente a rimborsarle integralmente le sovvenzioni percepite fino a concorrenza di EUR 230348, per il progetto [OSCURATO:PERSONA], e di EUR 282451, per il progetto [OSCURATO:PERSONA]; – condannare la ricorrente al pagamento dell’importo di EUR 58876,50 a titolo di risarcimento danni; – condannare la ricorrente alle spese.

In diritto Sulla competenza del Tribunale e sulla ricevibilità del ricorso e della domanda riconvenzionale Sulla competenza del Tribunale 50 Si deve constatare che il Tribunale è competente a conoscere del presente ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 272 TFUE, in forza della clausola compromissoria di cui all’articolo 10, terzo comma, di ciascuna delle convenzioni controverse, la quale attribuisce al Tribunale competenza a statuire su qualunque controversia vertente sull’interpretazione, sull’esecuzione o sulla validità di tali convenzioni. 51 Il Tribunale è altresì competente, allo stesso titolo, a statuire sulla domanda riconvenzionale formulata dalla [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, secondo la giurisprudenza, la competenza del Tribunale, alla data della proposizione del ricorso, a conoscere di un ricorso introdotto sulla base di una clausola compromissoria implica necessariamente quella a conoscere di una domanda riconvenzionale formulata da un’istituzione nell’ambito del medesimo ricorso e che deriva dal vincolo contrattuale o dal fatto sul quale si basa la domanda principale ovvero si trova in relazione diretta con gli obblighi che ne derivano (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2014, Isotis/[OSCURATO:PERSONA], T‑59/11 , EU:T:2014:679 , punto 265 e giurisprudenza citata).

Orbene, così come il ricorso della ricorrente, la domanda riconvenzionale formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] deriva dal vincolo contrattuale instaurato tra le parti dalle convenzioni controverse.

Inoltre, tale domanda riconvenzionale riguarda il rimborso integrale delle somme versate alla ricorrente in base alle convenzioni controverse, cosicché essa ricomprende gli importi che formano oggetto delle note di addebito considerate dal ricorso proposto dalla ricorrente. [ omissis ] Nel merito Sulla domanda riconvenzionale 76 Occorre esaminare in primo luogo la domanda riconvenzionale, dato che essa è diretta al rimborso integrale delle somme versate alla ricorrente in base alle convenzioni controverse, cosicché essa ricomprende gli importi che formano oggetto delle note di addebito considerate dal ricorso proposto dalla ricorrente. 77 La domanda riconvenzionale mira a veder condannare la ricorrente al pagamento della somma di EUR 571675,5 in base alle convenzioni controverse.

Tale domanda è fondata sulle conclusioni della relazione dell’OLAF. 78 Per quanto riguarda la detta relazione, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che nei confronti della ricorrente sono state accertate irregolarità nell’ambito dell’esecuzione dei progetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] mette in evidenza le due irregolarità a suo parere più palesi, e cioè, in primo luogo, l’esistenza di un conflitto di interessi e, in secondo luogo, una sovrafatturazione dei prezzi delle attrezzature e la percezione di commissioni di vendita. 79 Quanto alla prima asserita irregolarità, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che la ricorrente detiene il 25% delle azioni della società XJ.

In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] addebita alla ricorrente il fatto di aver incitato i suoi consorziati, nell’ambito dei detti progetti, ad acquistare attrezzature necessarie per l’attuazione di questi ultimi presso la XJ.

Inoltre, essa contesta alla ricorrente il fatto di non aver dichiarato il rischio di conflitto di interessi, né alla [OSCURATO:PERSONA] né ai suoi consorziati.

Ciò che è ancor più grave, la ricorrente avrebbe prodotto due false dichiarazioni in cui era menzionata l’assenza di conflitti di interesse prima di essere accettata come beneficiaria di sovvenzioni nell’ambito dei due progetti controversi. 80 Per quanto riguarda la seconda irregolarità contestata, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in particolare, che la ricorrente ha percepito dalla XJ commissioni di vendita dal 5 al 10% come contropartita della vendita ai suoi consorziati, tramite la ricorrente, delle attrezzature nell’ambito dei detti progetti.

Inoltre, la ricorrente avrebbe contribuito ad aumentare artificiosamente il prezzo di talune attrezzature.

A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] menziona il fatto che, per tali progetti, era previsto l’acquisto del modello di telefono portatile Z, per un prezzo unitario di EUR 1018.

Tuttavia, successivamente, tale modello sarebbe stato sostituito da un modello meno caro, e cioè il modello Y al prezzo unitario di EUR

616. [OSCURATO:PERSONA] cita una corrispondenza da cui risulterebbe, in tale contesto, che la ricorrente, la XJ e una società terza avevano deciso di aumentare artificiosamente il prezzo di altre attrezzature previste per i progetti controversi, al fine di ripartirsi la differenza di costi di EUR 70350. [OSCURATO:PERSONA], il prezzo di una console sarebbe stato aumentato passando da EUR 438,5 a 577 e il prezzo di un software per teleconferenza da EUR 200 a

422. [ omissis ] Sulle asserite irregolarità 117 [OSCURATO:PERSONA] contesta alla ricorrente il fatto di aver violato, in particolare, i suoi obblighi contrattuali previsti al punto II.3, lettere g) e i), delle condizioni generali di ciascuna delle convenzioni controverse nonché il principio di esecuzione in buona fede dei contratti previsto dal diritto belga, applicabile in via sussidiaria alle convenzioni controverse.

A tal fine, essa deduce l’esistenza di un conflitto di interessi connesso alla partecipazione all’azionariato di un fornitore di talune attrezzature nonché alla percezione di commissioni di vendita e a fatturazioni in eccesso. [ omissis ] 124 Si deve ricordare, innanzitutto, che, nell’ambito di un contratto contenente una clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 272 TFUE, spetta alla parte che ha dichiarato spese alla [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’attribuzione di un contributo finanziario dell’Unione fornire la prova del fatto che le dette spese fossero spese reali risultate effettivamente necessarie e sostenute per l’esecuzione del progetto nel corso della durata di quest’ultimo.

Tuttavia, nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] chieda il rimborso di un credito a seguito di un controllo finanziario, ad essa spetta provare che, purché il beneficiario abbia prodotto i riepiloghi delle spese e le altre informazioni pertinenti, la prestazione contrattuale è carente o che i rendiconti delle spese non sono esatti o attendibili (v. sentenza del 13 luglio 2017, Talanton/[OSCURATO:PERSONA], T‑65/15 , non pubblicata, EU:T:2017:491 , punto 54 e giurisprudenza citata). 125 Nella fattispecie, dato che la ricorrente ha prodotto i rendiconti delle spese e altre informazioni rilevanti, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] presentare prove concrete del fatto che le prestazioni contrattuali della ricorrente siano state carenti alla luce degli obblighi da essa contratti nell’ambito delle convenzioni controverse. 126 Occorre rilevare, innanzitutto, che risulta dal punto II.3, lettera g), delle condizioni generali delle convenzioni controverse che un rischio di conflitto di interessi presuppone l’esistenza di una convergenza di interessi economici, di affinità politiche o nazionali, di legami familiari o affettivi o di ogni altro tipo di interesse.

Tale convergenza, tali affinità o tali legami devono quindi essere effettivamente accertati a seguito di una valutazione concreta dell’oggetto del contratto e della situazione delle parti interessate (v., per analogia, sentenza del 22 gennaio 2019, EKETA/[OSCURATO:PERSONA], T‑166/17 , non pubblicata, EU:T:2019:26 , punto 100 e giurisprudenza citata) 127 Per contro, nella misura in cui il detto punto delle condizioni generali riguarda un «rischio» di conflitto di interessi che sia «in grado» di compromettere l’esecuzione imparziale e oggettiva del progetto, esso non richiede che sia fornita la prova che tale conflitto abbia o abbia avuto, in maniera certa, un’influenza sull’esecuzione del contratto o sui suoi costi (v. per analogia sentenza del 22 gennaio 2019, EKETA/[OSCURATO:PERSONA], T‑166/17 , non pubblicata, EU:T:2019:26 , punto 100 e giurisprudenza citata). 128 Nella fattispecie, l’asserita situazione di conflitto di interessi si basa su due elementi, e cioè il fatto che la ricorrente percepiva commissioni di vendita da parte della XJ e il fatto che la ricorrente era azionista di minoranza di tale società. – Sulle accuse di conflitto di interessi connesse alla partecipazione della ricorrente all’azionariato di un fornitore 129 Innanzitutto, è pacifico che la ricorrente deteneva il 25% delle azioni della XJ e che essa non lo aveva dichiarato alla [OSCURATO:PERSONA]. 130 [OSCURATO:PERSONA] ha poi dimostrato che le condotte concrete della ricorrente nel contesto dell’esecuzione dei due progetti in questione erano tali da compromettere l’esecuzione imparziale e oggettiva di questi ultimi ai sensi del punto II.3, lettera g), delle condizioni generali delle convenzioni controverse. 131 A questo proposito, si deve constatare che la scelta dei prodotti e delle soluzioni proposti dalla XJ era già stata fatta prima della firma della convenzione [OSCURATO:PERSONA], su iniziativa della ricorrente, come risulta dalla descrizione del progetto contenuta nell’allegato I della detta convenzione.

Come ha fatto valere la [OSCURATO:PERSONA] al punto 72 del controricorso, poiché il progetto [OSCURATO:PERSONA] era una continuazione del progetto [OSCURATO:PERSONA], sono stati presi in considerazione gli stessi prodotti. 132 Inoltre, si deve rilevare la mancanza di trasparenza della ricorrente quanto ai suoi legami con la XJ.

Come si è rilevato ai precedenti punti 108 e 109, è dimostrato che almeno alcuni consorziati non erano informati della natura di tali legami.

Inoltre, la ricorrente ha omesso di informare la [OSCURATO:PERSONA] circa i suoi legami con il fornitore delle attrezzature già indicate nella descrizione del progetto [OSCURATO:PERSONA] e ha addirittura prodotto false dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, come si è già rilevato al precedente punto

121. 133 Infine, la ricorrente ha chiesto in maniera pressante ai suoi consorziati di acquistare le attrezzature presso J in quanto, in particolare, non esistevano sul mercato altre attrezzature adeguate per l’esecuzione dei progetti.

Infatti, risulta dagli scambi di posta elettronica figuranti nell’allegato B.20, in particolare dal messaggio di posta elettronica del 10 agosto 2010 inviato dalla ricorrente ai suoi consorziati incaricati del progetto [OSCURATO:PERSONA], che la ricorrente si è sforzata, di concerto con la XJ, di raccogliere gli ordinativi dei detti consorziati per l’acquisto dei prodotti di tale società, in particolare inviando loro moduli di ordinativo prestampati. 134 Pertanto, si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato prove concrete del fatto che la ricorrente era implicata in un conflitto di interessi tale da compromettere l’esecuzione imparziale e oggettiva delle convenzioni, in violazione del punto II.3, lettera g), delle condizioni generali di ciascuna delle convenzioni controverse, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai precedenti punti da 124 a

127. 135 Le affermazioni della ricorrente non possono rimettere in discussione quanto precede. 136 La ricorrente fa valere, in sostanza, che i legami tra essa stessa e la XJ non avrebbero arrecato pregiudizio ai bilanci dei progetti e che, pertanto, essa non sarebbe venuta meno ai suoi obblighi contrattuali relativi all’esistenza di un conflitto d’interessi.

Essa fa valere, in particolare, che le attrezzature fornite dalla XJ erano i soli prodotti che permettessero l’esecuzione dei progetti. 137 Occorre rilevare che la pretesa idoneità esclusiva delle attrezzature della XJ non è stata sufficientemente provata sul piano giuridico, alla luce, in particolare, del fatto che, come risulta dal punto 76 del controricorso della [OSCURATO:PERSONA] e dall’allegato B.25, la gara d’appalto indetta dalla XL ha dato luogo alla presentazione di almeno quattro offerte che presentavano un prodotto concorrente rispetto a quello della XJ per il progetto [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente ha sostituito il modello di telefono inizialmente previsto con un altro modello, il che indica che almeno taluni apparecchi utilizzati nell’ambito dei due progetti erano intercambiabili.

Peraltro, anche supponendo che la soluzione della XJ sia stata effettivamente l’unica possibile, la ricorrente non spiega la ragione per la quale essa ha inviato lettere ai consorziati sociosanitari responsabili dell’acquisto del materiale chiedendo loro in maniera pressante di avviare procedure volte all’acquisto dei prodotti di tale società (v. precedente punto 133).

Infatti, l’inesistenza di soluzioni tecniche concorrenti rispetto a quella della XJ avrebbe dovuto avere l’effetto di porre quest’ultima in una posizione negoziale privilegiata.

L’ingerenza della ricorrente in tali procedure di acquisto non risponde pertanto ad alcuna spiegazione diversa da quella fornita dalla [OSCURATO:PERSONA]. 138 Neppure gli altri argomenti addotti dalla ricorrente sono tali da infirmare le prove concrete presentate dalla [OSCURATO:PERSONA]. 139 [OSCURATO:PERSONA], anche se la [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza dell’intenzione di acquistare le attrezzature presso la XJ prima di impegnarsi nel finanziamento dei progetti, come fa valere la ricorrente, non è men vero che la [OSCURATO:PERSONA] non era al corrente dei legami della ricorrente con la XJ prima dell’indagine dell’OLAF. 140 Inoltre, non è accoglibile neppure l’argomento della ricorrente secondo il quale il fatto che essa fosse azionista di minoranza di uno dei fornitori nell’ambito dei due progetti in questione non presenta alcun rischio di conflitto di interessi.

Infatti, il fatto di essere azionista, ancorché di minoranza, del principale fornitore di attrezzature nell’ambito dei detti progetti implica un rischio di convergenza di interessi economici rientrante nelle previsioni del punto II.3, lettera g), delle condizioni generali delle convenzioni controverse. 141 Di conseguenza, si deve constatare che la ricorrente non ha sufficientemente confutato sul piano giuridico gli elementi di prova presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] relativamente all’esistenza, per quanto la riguardava, di un conflitto di interessi tale da influire sull’esecuzione dei progetti in questione e sull’importo delle sovvenzioni a carico del bilancio gestito dall’Unione, dato che, tenuto conto della partecipazione della ricorrente all’azionariato della XJ, essa non ha provato che l’acquisto delle attrezzature commercializzate da tale società fosse la sola possibilità e che, in alternativa, tale scelta fosse unicamente fondata sul rapporto qualità/prezzo di tali prodotti. 142 Pertanto, da tutte queste considerazioni risulta che sono provate le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative all’esistenza di un conflitto di interessi non dichiarato per quanto riguarda la partecipazione della ricorrente all’azionariato di un fornitore. – Sulle accuse di conflitto di interessi connesse alla percezione, da parte della ricorrente, di commissioni sulle vendite effettuate da un fornitore e sulle asserite fatturazioni in eccesso 143 Per quanto riguarda, in primo luogo, le commissioni di vendita che la ricorrente avrebbe percepito, occorre constatare che è pacifico che quest’ultima ha emesso una fattura destinata alla XJ per una commissione di vendita di EUR 45991 nell’ambito del progetto [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2008 e 2009.

Al riguardo, la XJ ha confermato che essa versava commissioni di vendita dal 5 al 10% per le vendite realizzate con l’intervento della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento ad una lettera di quest’ultima da cui risulterebbe che essa riconosce di aver ricevuto commissioni di vendita in particolare per le vendite realizzate nell’ambito del progetto [OSCURATO:PERSONA] e che essa avrebbe dovuto dichiarare tali entrate. 144 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il fatto di percepire una commissione di vendita costituisce una violazione di varie norme applicabili nella fattispecie, e cioè il punto II.3, lettere g) e i), delle condizioni generali delle convenzioni controverse e del principio di esecuzione in buona fede dei contratti, e quindi dell’articolo 1134 del codice civile belga.

Le condotte di cui trattasi dovrebbero anche essere qualificate come irregolarità ai sensi del punto II.1 delle dette condizioni generali. 145 La ricorrente ribatte che nessuna norma di legge, di regolamento o di contratto è stata violata a seguito della percezione da parte sua di commissioni di vendita nell’ambito del progetto [OSCURATO:PERSONA].

Si tratterebbe di una prassi commerciale corrente.

In ogni caso, non sarebbe provato che il fatto di ricevere siffatte commissioni abbia causato un aumento dei prezzi dei prodotti acquistati per l’esecuzione di tale progetto. 146 Occorre ricordare che la percezione di commissioni di vendita da parte della ricorrente si inserisce nel contesto dell’esistenza di un conflitto di interessi per quanto la riguarda risultante dai suoi legami con la XJ, conflitto constatato ai precedenti punti da 126 a

140. Da un lato, come è stato esposto al precedente punto 137, la ricorrente non ha dimostrato che la scelta delle attrezzature commercializzate da tale società sia stata fondata sul rapporto qualità/prezzo delle attrezzature interessate, e non unicamente sui suoi interessi economici.

Quindi, la percezione di commissioni di vendita da parte della ricorrente era quanto meno in grado di influire sulla scelta delle dette attrezzature.

Dall’altro lato, il versamento di commissioni di vendita da parte della XJ alla ricorrente era tale da far aumentare il costo totale delle attrezzature e, di conseguenza, da arrecare danno ai bilanci destinati ai progetti controversi. 147 Orbene, la ricorrente si limita a sostenere che il fatto che la XJ abbia potuto vendere un certo numero di prodotti grazie al suo intervento ha comportato una riduzione dei prezzi unitari.

Tuttavia, tale affermazione non è fondata su alcun concreto elemento di prova.

In particolare, non è stato per nulla dimostrato che la percezione di commissioni di vendita abbia avuto un effetto positivo per i bilanci destinati ai progetti controversi. 148 Ne consegue che la ricorrente non è riuscita ad infirmare la conclusione secondo cui la percezione di commissioni di vendita era tale da compromettere l’esecuzione imparziale e oggettiva dei progetti controversi. 149 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’asserita sovrafatturazione, la [OSCURATO:PERSONA] espone che il progetto [OSCURATO:PERSONA] comportava inizialmente l’installazione, nelle abitazioni delle persone anziane, del modello di telefono portatile Z, apparecchio venduto al prezzo unitario di EUR 1018.

Nel corso dell’esecuzione del detto progetto, tale modello sarebbe stato sostituito da un modello di telefono portatile meno caro, ossia il modello Y venduto al prezzo unitario di EUR

616. 150 [OSCURATO:PERSONA] contesta alla ricorrente di non aver fatto ricadere tale riduzione di costi sul progetto diminuendo il costo delle attrezzature tecnologiche per ciascuno dei partecipanti, ma, al contrario, con la complicità della XJ e della società XM, di aver conservato l’utile risultante dalla differenza di costi, qualificato come inatteso, che sarebbe stato ripartito in parti uguali tra la ricorrente e tali due società. [OSCURATO:PERSONA] fa valere in particolare al riguardo un messaggio di posta elettronica del 17 novembre 2008 inviato dalla XJ alla ricorrente e alla XM. 151 A tal fine, la ricorrente e le due società di cui sopra avrebbero artificiosamente aumentato i prezzi di altre attrezzature necessarie per la realizzazione del progetto, così come dimostrerebbe la tabella riportata al punto 90 del controricorso. [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna ragione oggettiva, il prezzo di una console sarebbe passato da EUR 438,50 a 577 e il prezzo di un software per teleconferenza da EUR 200 a

400. 152 Al fine di calcolare l’importo dell’asserita sovrafatturazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha calcolato il numero di unità fatturate in eccesso fondandosi su un’analisi delle fatture contenuta nel fascicolo prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA].

La sovrafatturazione verterebbe su un importo di EUR 45697,50 per il progetto [OSCURATO:PERSONA] e di EUR 26064,50 per il progetto [OSCURATO:PERSONA], per un totale di EUR 71762. 153 Secondo la ricorrente, le accuse della [OSCURATO:PERSONA] non corrispondono ai fatti.

Nel corso dell’esecuzione del progetto [OSCURATO:PERSONA], sarebbe emerso che il telefono Z non era più commercializzato.

Nella sua qualità di fornitore del materiale tecnico, la XJ avrebbe quindi proposto di utilizzare un altro prodotto, ossia il telefono Y, venduto al prezzo di EUR

616. Nel frattempo, il costo di altre attrezzature sarebbe aumentato.

In ogni caso, l’operazione sarebbe stata in complesso largamente deficitaria per la XJ. 154 Inoltre, la ricorrente ammette che le modifiche di prezzo sono state discusse con la XM, anch’essa beneficiaria di sovvenzioni nell’ambito del progetto [OSCURATO:PERSONA], e con la XJ, in particolare in un messaggio di posta elettronica del 16 dicembre 2008.

Tuttavia, le proposte avanzate in tale messaggio nel senso di compensare la riduzione del prezzo di un prodotto con un aumento dei prezzi degli altri prodotti non avrebbero avuto attuazione.

Inoltre, lo scopo della ricorrente non sarebbe stato quello di realizzare profitti.

A suo parere, nessuna norma di contratto, di legge o di regolamento – così come neppure le consuetudini di lealtà in materia commerciale o ancora l’esecuzione in buona fede delle convenzioni – impone ad un fornitore di ridurre il costo della sua offerta in caso di riduzione del prezzo di uno degli elementi da fornire.

Ciò varrebbe a maggior ragione quando i prezzi di altri prodotti, dal canto loro, aumentano e il costo complessivo rimane lo stesso. 155 Il Tribunale considera che la [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente provato, sul piano giuridico, che la ricorrente, in stretta intesa con la XJ e con la XM, ha aumentato in maniera artificiosa i prezzi della console e del software in seguito alla sostituzione del modello di telefono Z con il modello Y, di prezzo inferiore, attraverso i documenti prodotti, in particolare sul fondamento della corrispondenza scambiata tra i dirigenti delle tre società interessate, che costituisce l’allegato B.21.

Infatti, risulta segnatamente da tale corrispondenza che, «quando il modello Z è stato sostituito dal modello Y, la differenza di prezzo di EUR 402 è stata trasferita ai bilanci della società XM per il software e per la console» e che «è corretto ripartire il saldo di EUR 402 in parti uguali tra [la XJ, la XM e la ricorrente]». 156 L’affermazione della ricorrente secondo la quale tale proposta di ripartizione del saldo non ha mai avuto attuazione non può essere accolta, alla luce delle prove prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], dalla tabella allegata ad uno dei messaggi di posta elettronica scambiati tra la ricorrente, la XM e la XJ (allegato B.21, pag. 1124) risulta che i prezzi delle console e del software per teleconferenza sono aumentati.

Risulta poi dalle fatture nn. 151, 157, 158, 165 e 179 inviate dalla XJ agli acquirenti delle attrezzature interessate che i prezzi aumentati sono stati effettivamente fatturati.

Quanto alla tesi della ricorrente secondo la quale l’aumento dei prezzi del software e della console corrisponde ad un aumento reale dei prezzi di tali prodotti sul mercato, essa non è suffragata da alcun elemento di prova. 157 È pertanto a ragione che la [OSCURATO:PERSONA] contesta alla ricorrente il fatto di aver violato il punto II.3, lettere g) e i), delle condizioni generali nonché il principio di esecuzione in buona fede dei contratti.

Sulla qualificazione delle violazioni degli obblighi contrattuali come irregolarità ai sensi del punto II.1 delle condizioni generali delle convenzioni controverse 158 Con il terzo capo della sua domanda, la [OSCURATO:PERSONA] chiede al Tribunale di dichiarare che le violazioni degli obblighi extracontrattuali imputate alla ricorrente hanno il carattere di irregolarità ai sensi del punto II.1 delle condizioni generali delle convenzioni controverse. 159 La nozione di irregolarità, ai sensi del detto punto

II. 1, corrisponde alla seguente definizione: «Irregolarità: designa qualsiasi violazione di una disposizione di diritto [dell’Unione] o qualsiasi inosservanza di una disposizione della presente convenzione di sovvenzione derivante da un’azione o da un’omissione da parte dei contraenti o di uno di essi che arrechi o possa arrecare pregiudizio al bilancio [dell’Unione].» 160 Si deve necessariamente constatare che la nozione di irregolarità è così definita attraverso due criteri cumulativi: una violazione di una norma giuridica o di una clausola contrattuale e il fatto che la stessa comporti o possa comportare conseguenze finanziarie ponendo a carico dei bilanci gestiti dall’Unione spese ingiustificate.

Una siffatta definizione non comporta, invece, alcuna soglia di gravità (v., per analogia, sentenza del 2 ottobre 2012, ELE.SI.A/[OSCURATO:PERSONA], T‑312/10 , non pubblicata, EU:T:2012:512 , punto 107 ). 161 A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente provato, sul piano giuridico, che le condotte contestate alla ricorrente potevano comportare conseguenze negative per i bilanci gestiti dall’Unione.

Infatti, a causa del conflitto di interessi riguardante la ricorrente e della percezione di commissioni sulle vendite di talune attrezzature acquistate dai consorziati nell’ambito dell’esecuzione dei progetti controversi, esisteva un rischio serio che il rapporto qualità/prezzo delle dette attrezzature non corrispondesse a quello che poteva risultare da una procedura negoziale trasparente.

Per quanto riguarda poi la sovrafatturazione del software e della console, è evidente che essa ha prodotto spese ingiustificate, avendo avuto come conseguenza che la riduzione del prezzo dei telefoni non è stata ripercossa a beneficio del bilancio del progetto. 162 Pertanto, il Tribunale constata che, con le sue condotte, la ricorrente ha violato i propri obblighi contrattuali in maniera tale da poter provocare conseguenze finanziarie per i bilanci gestiti dall’Unione.

Di conseguenza, le condotte considerate devono essere qualificati come irregolarità ai sensi del punto

II. 1 delle condizioni generali di ciascuna delle convenzioni controverse. 163 Si deve pertanto dichiarare che le violazioni contrattuali imputate alla ricorrente in ordine all’esistenza di un conflitto di interessi, alla percezione di commissioni di vendita e ad una sovrafatturazione costituiscono irregolarità ai sensi della detta clausola contrattuale.

Sul rimborso integrale delle somme versate 164 [OSCURATO:PERSONA] chiede, in primo luogo, il rimborso integrale delle somme versate alla ricorrente, in particolare sul fondamento dell’articolo 119 del regolamento finanziario e dell’articolo 183 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della [OSCURATO:PERSONA], del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento n. 1605/2002 ( GU 2002, L 357, pag. 1 ), in combinato disposto con il punto II.26, paragrafo 6, e con il punto II.28, paragrafo 5, delle condizioni generali delle convenzioni controverse nonché con l’articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 1639/2006, [ omissis ] 166 La ricorrente sostiene, in sostanza, che, anche supponendo che l’esistenza di un conflitto di interessi sia provata, tale fatto non giustifica il recupero integrale delle sovvenzioni, tanto più che, a suo parere, tale situazione non ha avuto ripercussioni negative per il bilancio dei progetti controversi.

Essa fa anche valere che tali progetti sono stati portati a termine e che i risultati conseguiti sarebbero stati qualificati soddisfacenti.

Inoltre, essa sottolinea che il recupero delle sovvenzioni condurrebbe al suo fallimento. 167 Innanzitutto, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 10, primo comma, di ciascuna delle convenzioni controverse, queste ultime, e quindi la concessione della sovvenzione che ne era oggetto, erano disciplinate dalle clausole di tali convenzioni, dagli atti dell’Unione concernenti il programma quadro IC, dal regolamento finanziario e dalle sue norme di esecuzione nonché da altre disposizioni del diritto dell’Unione e, in subordine, dal diritto belga. 168 In primo luogo, relativamente alle pertinenti clausole contrattuali, occorre rilevare che, conformemente al punto II.26, paragrafo 6, delle condizioni generali delle convenzioni controverse, ciascun pagamento può formare oggetto di revisione contabile o di controllo e può essere modificato o recuperato sulla base dei risultati di tale revisione contabile o di tale controllo.

Ai sensi del punto II.28, paragrafo 5, delle dette condizioni generali, la [OSCURATO:PERSONA] adotta misure adeguate sulla base delle conclusioni della revisione contabile, ivi compresa l’emissione di un’ingiunzione di recupero riguardante tutti i pagamenti effettuati o parte di essi e l’irrogazione di sanzioni. 169 Tali clausole non escludono dunque la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di procedere al recupero integrale delle somme versate in base alle dette convenzioni.

Al contrario, ne risulta esplicitamente che tutti i pagamenti possono essere recuperati. 170 In secondo luogo, il regolamento finanziario dispone, all’articolo 119: «1.

L’importo della sovvenzione diventa definitivo soltanto dopo l’accettazione da parte dell’istituzione delle relazioni e dei conti finali, fatti salvi ulteriori controlli da parte dell’istituzione.

2. In caso d’inosservanza da parte del beneficiario dei suoi obblighi legali e contrattuali, la sovvenzione è sospesa e ridotta o soppressa nei casi previsti dalle modalità di esecuzione, una volta che il beneficiario avrà potuto formulare le proprie osservazioni». 171 L’impiego, nel detto articolo 119, paragrafo 2, del termine «soppressa» riguarda così l’ipotesi di un recupero di tutte le somme percepite. 172 Tale conclusione è altresì conforme al principio di buona e sana gestione finanziaria delle risorse dell’Unione previsto all’articolo 317 TFUE. [OSCURATO:PERSONA], in caso di inosservanza delle condizioni fissate da una convenzione di sovvenzione, l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione è tenuto a recuperare la sovvenzione versata fino a concorrenza degli importi considerati non attendibili o non verificabili. 173 Per giunta, il giudice dell’Unione ha già dichiarato che, nel sistema di concessione dei contributi finanziari dell’Unione, l’utilizzazione di tali contributi è soggetta a norme che possono condurre alla restituzione parziale o totale di un contributo già concesso (sentenze del 7 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., T‑44/06 , non pubblicata, EU:T:2010:284 , punto 85 , e del 16 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] associazione comitato di Cagliari e Gessa, T‑259/09 , non pubblicata, EU:T:2010:536 , punto 61 ). 174 Risulta altresì dalla giurisprudenza che il beneficiario di una sovvenzione non acquisisce alcun diritto definitivo al versamento integrale di tale sovvenzione se non rispetta le condizioni alle quali l’aiuto era subordinato (v. sentenza del 10 ottobre 2019, Help – Hilfe zur Selbsthilfe/[OSCURATO:PERSONA], T‑335/17 , non pubblicata, EU:T:2019:736 , punto 200 e giurisprudenza citata). 175 Ne consegue che le clausole contrattuali e le pertinenti disposizioni del regolamento finanziario non impediscono alla [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad un recupero integrale delle somme versate alla ricorrente in base alle convenzioni controverse. 176 Occorre poi verificare se, nelle circostanze del caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] sia legittimata ad ottenere il rimborso integrale delle dette somme. 177 A tale riguardo, occorre rilevare, come si è stabilito al precedente punto 162, che le contestazioni mosse nei confronti della ricorrente possono essere qualificate come «irregolarità» ai sensi del punto II.1 delle condizioni generali delle convenzioni controverse. 178 Inoltre, quanto al contesto nel quale si inserisce tale clausola contrattuale, si deve rilevare che dal punto II.10, paragrafo 3, lettera f), delle dette condizioni generali risulta che il fatto di commettere un’irregolarità è un’azione o omissione di gravità tale che può giustificare la risoluzione della convenzione in questione con effetto immediato.

Inoltre, il punto II.5, paragrafo 3, lettera d), quarto trattino, di tali condizioni generali prevede che la [OSCURATO:PERSONA] può sospendere, in ogni momento, il pagamento, per l’intero importo – o parte di esso – destinato al beneficiario interessato, in caso di sospetto di irregolarità commessa da uno o più beneficiari. 179 Nella fattispecie, si deve considerare che la ricorrente, non dichiarando il rischio di conflitto di interessi, avendo percepito commissioni di vendita e avendo partecipato alla sovrafatturazione di talune attrezzature non ha rispettato il principio di esecuzione in buona fede dei contratti, quale sancito, nel diritto belga, dall’articolo 1134, terzo comma, e dall’articolo 1135 del codice civile. 180 Infatti, è stato appurato ai precedenti punti 128 e 129 che la ricorrente si trovava in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla XJ, che è stata alla base della scelta di quest’ultima per la fornitura di attrezzature.

Come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], è impossibile quantificare le ripercussioni di tale conflitto di interessi sul bilancio dei progetti controversi, per il fatto che né il prezzo né addirittura la necessità dell’acquisto di tali attrezzature in assenza di tale conflitto di interessi possono essere determinati.

Risulta poi dal precedente punto 141 che la ricorrente non ha dimostrato che le sue condotte non avessero prodotto ripercussioni negative sul bilancio dei detti progetti. [OSCURATO:PERSONA], essa non ha provato che i prodotti della XJ fossero i soli che permettessero la realizzazione di tali progetti e che, pertanto, la scelta di tali prodotti fosse stata fondata su considerazioni oggettive.

Analogamente, essa non ha dimostrato che il fatto che essa avesse percepito commissioni di vendita non avesse influito sui prezzi dei prodotti controversi.

Tenuto conto del detto conflitto di interessi, non è dimostrato che le attrezzature acquistate presentassero il miglior rapporto qualità/prezzo.

Di conseguenza, occorre constatare che tale conflitto di interessi ha avuto un’influenza sul complesso del rapporto contrattuale tra la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA]. 181 Inoltre, occorre sottolineare che le violazioni di obblighi contrattuali commesse dalla ricorrente sono state di gravità tale da giustificare il rimborso integrale delle sovvenzioni.

Infatti, la ricorrente ha arrecato un grave pregiudizio al suo rapporto contrattuale con la [OSCURATO:PERSONA] non dichiarando l’esistenza di un conflitto di interessi nonché la percezione di commissioni di vendita e procedendo ad una sovrafatturazione dei prezzi di taluni prodotti. 182 Di conseguenza, il recupero integrale delle somme versate in base alle convenzioni controverse non è sproporzionato. 183 Tale conclusione non è infirmata dal fatto che i progetti controversi sono stati effettivamente realizzati dalla ricorrente né dai risultati ottenuti. 184 Infatti, non basta dimostrare che un progetto è stato realizzato per giustificare l’attribuzione di una specifica sovvenzione.

Il beneficiario dell’aiuto deve, per giunta, fornire la prova di aver sostenuto le spese dichiarate conformemente alle condizioni fissate per la concessione della sovvenzione interessata.

Il suo obbligo di rispettare le condizioni finanziarie fissate costituisce un impegno essenziale e, pertanto, condiziona l’attribuzione della sovvenzione dell’Unione (sentenza del 10 ottobre 2019, Help – Hilfe zur Selbsthilfe/[OSCURATO:PERSONA], T‑335/17 , non pubblicata, EU:T:2019:736 , punto 201 ). 185 Pertanto, la domanda di rimborso integrale delle somme versate nell’ambito della convenzione controversa è fondata, di modo che si deve accogliere questo capo della domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA].

Sulla domanda di risarcimento danni 186 Oltre al rimborso delle sovvenzioni, la [OSCURATO:PERSONA] chiede il versamento di un risarcimento danni nella misura di EUR 58876,50. 187 Secondo la [OSCURATO:PERSONA] ricorrono le tre condizioni per l’insorgere della responsabilità contrattuale della ricorrente, e cioè la violazione di una o più clausole contrattuali, il carattere effettivo del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contestato e il danno lamentato. 188 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la percezione, da parte della ricorrente, di commissioni di vendita per EUR 45991 è stata provata.

Essa parte dalla premessa secondo la quale la XJ avrebbe ridotto i suoi prezzi almeno di tale importo se non fossero state dovute tali commissioni.

In ogni caso, un’esecuzione corretta e leale del contratto avrebbe dovuto condurre la ricorrente a dichiarare e a retrocedere tale riduzione a favore dei consorziati incaricati dell’esecuzione del progetto interessato. 189 Quanto alla sovrafatturazione della console e del software, la [OSCURATO:PERSONA] deduce dagli elementi contenuti nella relazione dell’OLAF che, nell’ambito del progetto [OSCURATO:PERSONA], sono state vendute 135 unità della console e del software.

Un importo di EUR 338,50 per unità sarebbe stato fatturato in eccesso, ossia quindi un importo totale di EUR 45697,50.

Nell’ambito del progetto [OSCURATO:PERSONA], sarebbero state vendute 77 unità, il che avrebbe comportato un sovraccosto di EUR 26064,50. 190 Dato che la [OSCURATO:PERSONA] ha finanziato solo la metà di tali progetti, essa avrebbe subito un danno totale di EUR 58876,50. 191 Secondo la ricorrente, anche supponendo che essa abbia commesso le violazioni di norme di legge o contrattuali ad essa addebitate, cosa che essa contesta, il carattere effettivo del danno e il nesso di causalità tra le sue condotte e tale preteso danno non sono stati provati.

Al riguardo, essa fa valere che il prezzo dei prodotti interessati non sarebbe stato inferiore se essa non avesse svolto il ruolo di intermediaria, dato che sarebbe grazie ad essa che la XJ ha potuto vendere un numero maggiore di prodotti ad un prezzo unitario meno elevato.

Per quanto riguarda l’aumento del prezzo della console e del software, il prezzo di tali attrezzature sul mercato sarebbe effettivamente aumentato, di modo che non vi sarebbe stata alcuna sovrafatturazione. 192 Si deve rilevare, innanzitutto, che la domanda di cui trattasi ha per oggetto l’insorgere della responsabilità contrattuale della ricorrente.

Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che i danni dei quali viene chiesto il risarcimento sono stati causati dalla violazione, da parte della ricorrente, dei suoi obblighi contrattuali.

Pertanto, il Tribunale è competente, sul fondamento dell’articolo 272 TFUE, a conoscere di tale domanda, che deriva dallo stesso vincolo contrattuale sul quale è fondata la domanda riconvenzionale. 193 Occorre poi constatare che, adito nell’ambito di una clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 272 TFUE, il Tribunale deve risolvere la controversia sulla base del diritto sostanziale applicabile al contratto (v. sentenze del 29 novembre 2016, ANKO/REA, T‑270/15 , non pubblicata, EU:T:2016:681 , punto 43 e giurisprudenza citata, e del 1o marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA]/REA, T‑208/15 , non pubblicata, EU:T:2017:136 , punto 53 e giurisprudenza citata).

Il diritto applicabile al contratto è quello espressamente previsto in quest’ultimo, dato che le clausole contrattuali che esprimono la comune volontà delle parti devono prevalere su ogni altro criterio, utilizzabile solo nel silenzio del contratto (v. sentenza dell’8 settembre 2015, Amitié/[OSCURATO:PERSONA], T‑234/12 , non pubblicata, EU:T:2015:601 , punto 74 e giurisprudenza citata). 194 Occorre ricordare che, conformemente all’articolo 10 di ciascuna delle convenzioni controverse, queste ultime sono disciplinate dalle disposizioni loro proprie, dalle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione e, in via sussidiaria, dal diritto belga. 195 Orbene, si deve necessariamente constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non cita alcuna clausola dei detti contratti che preveda la responsabilità contrattuale della ricorrente. 196 Inoltre, si deve rilevare che il diritto dell’Unione non prevede alcuna disposizione sostanziale che disciplini la responsabilità contrattuale per i danni causati da una controparte contrattuale dell’Unione. 197 A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento, al punto 99 del controricorso, alla sentenza del 12 aprile 2018, PY/EUCAP [OSCURATO:PERSONA] ( T‑763/16 , EU:T:2018:181 ), che riguarda la responsabilità contrattuale dell’Unione in forza dell’articolo 340 TFUE e il diritto applicabile in una situazione del genere.

Al punto 66 della detta sentenza, il Tribunale ha considerato che la responsabilità contrattuale poteva essere esaminata «unicamente sulla base dei contratti di lavoro in questione […] alla luce dei principi generali del diritto dell’Unione in materia di responsabilità contrattuale» e che «[s]econdo tali principi, devono essere soddisfatte tre condizioni affinché un’azione per responsabilità contrattuale possa avere un esito favorevole, vale a dire, anzitutto, che l’istituzione di cui trattasi non abbia adempiuto le proprie obbligazioni contrattuali, poi, che la parte ricorrente abbia subito un danno e, infine, che vi sia un nesso di causalità fra il comportamento di detta istituzione e il danno stesso». 198 [OSCURATO:PERSONA] parte dal principio che tale giurisprudenza si applica per analogia alla responsabilità contrattuale della controparte contrattuale di un’istituzione dell’Unione, nella fattispecie la ricorrente.

Tuttavia, la situazione nella causa in cui è stata pronunciata la sentenza del 12 aprile 2018, PY/EUCAP [OSCURATO:PERSONA] ( T‑763/16 , EU:T:2018:181 ), è diversa dalla situazione in esame nel caso di specie.

Infatti, risulta dal punto 62 della detta sentenza che i contratti di lavoro controversi in tale causa non specificavano il diritto ad essi applicabile, mentre, nel caso di specie, le convenzioni controverse contengono una clausola relativa al diritto applicabile. 199 Ciò premesso, nella fattispecie, le condizioni per l’insorgere della responsabilità contrattuale della ricorrente devono essere ricercate nel diritto belga, applicabile in via sussidiaria alle convenzioni controverse. 200 In materia di responsabilità contrattuale, l’articolo 1142 del codice civile belga, collocato nel titolo III del libro III, dal titolo «Dei contratti o delle obbligazioni contrattuali in generale», dispone che «[q]ualsiasi obbligazione di fare o di non fare dà luogo a risarcimento danni in caso di inadempimento da parte del debitore». 201 Inoltre, ai sensi dell’articolo 1147 del codice civile belga, «[i]l debitore è condannato, se del caso, al pagamento di un risarcimento danni vuoi a causa dell’inadempimento dell’obbligazione, vuoi a causa del ritardato adempimento, ogniqualvolta egli non dimostri che l’inadempimento è dovuto a causa estranea a lui non imputabile, quand’anche non vi sia alcuna malafede da parte sua». 202 Risulta dall’articolo 1147 del codice civile belga che, perché un danno di origine contrattuale sia risarcito, devono ricorrere tre condizioni, e cioè l’inadempimento totale o parziale del contratto, un danno e il nesso causale tra l’inadempimento e il danno (v., in questo senso, sentenza del 4 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑744/14 , non pubblicata, EU:T:2017:304 , punto 271 e giurisprudenza citata). 203 Il Tribunale considera che, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato in maniera sufficiente sul piano giuridico l’esistenza di un nesso sufficientemente diretto di causa ad effetto tra l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali imputato alla ricorrente e il danno lamentato, supponendo che quest’ultimo sia accertato. 204 In primo luogo, è pacifico che la ricorrente non ha venduto attrezzature ai consorziati nell’ambito delle convenzioni controverse, né ha chiesto il rimborso di spese relative all’acquisto di attrezzature.

Infatti, le attrezzature oggetto di sovrafatturazione o di commissioni di vendita sono state acquistate non dalla ricorrente, ma da altri soggetti, non legati a quest’ultima, ai quali la [OSCURATO:PERSONA] ha rimborsato le spese sostenute in occasione dei detti acquisti. 205 In secondo luogo, è parimenti pacifico che la responsabilità degli acquisti delle attrezzature che hanno formato oggetto di sovrafatturazione e di commissioni di vendita gravava non sulla ricorrente ma sui membri del consorzio che avevano effettuato tali acquisti.

Ciò è confermato dalla risposta della [OSCURATO:PERSONA] ad un quesito posto dal Tribunale nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, nella quale essa ha affermato che «la scelta dei prodotti o [dei] materiali utilizzati nei progetti del beneficiario rientrano nella piena responsabilità di quest’ultimo, anche se la descrizione di un’attrezzatura si trova nell’allegato I della convenzione». 206 Orbene, la [OSCURATO:PERSONA], a cui incombe, conformemente al principio actori incumbit probatio, l’onere di provare che le tre condizioni menzionate al precedente punto 202 sono soddisfatte, non è riuscita a dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità diretto.

Infatti, essa si limita ad affermare al riguardo, in una sola frase e senza alcuna dimostrazione concreta, che il nesso di causalità sarebbe «evidente», in quanto la ricorrente avrebbe partecipato «attivamente» alle violazioni contrattuali in questione, senza le quali il danno reclamato non si sarebbe verificato. 207 Tuttavia, siffatte affermazioni generiche non bastano a dimostrare in maniera sufficiente sul piano giuridico l’esistenza di un nesso di causalità diretto tra il danno lamentato e le violazioni contrattuali controverse in una situazione caratterizzata dall’interposizione di più soggetti terzi, come quella descritta ai precedenti punti 204 e

205. 208 Inoltre, e in ogni caso, si deve rilevare che, nel contesto dell’esecuzione di obbligazioni contrattuali, il rispetto del principio di proporzionalità rientra nell’obbligo più generale delle parti di un contratto di eseguire quest’ultimo in buona fede.

Inoltre, in forza del diritto belga, l’obbligo di eseguire in buona fede i contratti, previsto all’articolo 1134 del codice civile, vieta ad una parte di esercitare un diritto in maniera tale da eccedere manifestamente i limiti del normale esercizio di tale diritto da parte di una persona prudente e diligente (Cass. 16 novembre 2007, AR nr C.06.0349.F.1) (v., in questo senso, sentenza del 24 ottobre 2018, Nova/[OSCURATO:PERSONA], T‑299/15 , non pubblicata, EU:T:2018:713 , punto 140 ). 209 Orbene, tenuto conto, da una parte, del fatto che i progetti oggetto delle convenzioni controverse sono stati eseguiti senza ritardo e conformemente agli obiettivi dei detti progetti, il che non è contestato, e, dall’altra, delle conseguenze particolarmente gravi necessariamente derivanti, per la ricorrente, dal recupero integrale delle sovvenzioni, il Tribunale considera che la domanda di risarcimento danni, che si aggiungerebbe al detto recupero integrale, ecceda manifestamente i limiti del normale esercizio del diritto in questione. 210 Ne consegue che la domanda di risarcimento danni dev’essere respinta in quanto infondata.

Conclusione 211 Risulta dalle considerazioni che precedono che gli importi versati alla ricorrente in base alle convenzioni controverse devono essere integralmente rimborsati da quest’ultima a causa delle irregolarità da essa commesse.

Pertanto, le conclusioni della ricorrente, dirette a veder dichiarare che essa non è debitrice delle note di addebito nn. 3241901815 e 3241901886, sono divenute inoperanti. 212 Alla luce di tutto quanto precede, occorre, da un lato, respingere il ricorso principale e, dall’altro, accogliere la domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] nei limiti in cui essa è diretta a veder dichiarare che le violazioni contrattuali imputate alla ricorrente sono irregolarità ai sensi del punto II.1 delle condizioni generali delle convenzioni controverse e ad ottenere il rimborso delle somme versate a quest’ultima nell’ambito delle dette convenzioni.

Per il resto, la domanda riconvenzionale sarà respinta. [ omissis ] Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Decima Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso principale è respinto. 2) Le violazioni delle convenzioni di sovvenzione n. 225023, relativa alla realizzazione del progetto intitolato «ElDeRly-friEndly Alarm handling and monitorING ([OSCURATO:PERSONA])», e n. 250449, relativa alla realizzazione del progetto intitolato «[OSCURATO:PERSONA] monitoring and sOcial integration environMEnt for Supporting WidE ExTension of independent life at [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])», commesse dalla [OSCURATO:PERSONA] (HIM) costituiscono irregolarità ai sensi del punto II.1 delle condizioni generali delle dette convenzioni. 3) La HIM è condannata a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] europea la somma di EUR 512799. 4) Per il resto, la domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] è respinta. 5) La HIM è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 giugno 2021.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese. ( 1 ) Sono riportati solo i punti della presente sentenza di cui il Tribunale ritiene utile la pubblicazione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0235 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione) 9 giugno 2021 ( *1 ) «Clausola compromissoria – Convenzioni di sovvenzione concluse nel quadro del programma di sostegno strategico in materia di tecnologia dell’informazione e della comunicazione (TIC) – Relazione di revisione contabile – Note di addebito emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] – Indagine dell’OLAF – Ricorso di annullamento – Domanda riconvenzionale – Rimborso integrale delle sovvenzioni – Risarcimento danni» Nella causa T‑235/19, [OSCURATO:PERSONA] (HIM) , con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata da P. Zeegers, avvocato, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da J. Estrada de Solà e M. Ilkova, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto, da un lato, una domanda principale fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta a far dichiarare che le note di addebito n. 3241901815 e n. 3241901886, del 4 febbraio 2019, dirette al rimborso delle somme rispettive di EUR 94445 e EUR 121517, in base alle convenzioni di sovvenzione n. 225023, relativa al progetto «ElDeRly-friEndly Alarm handling and monitorING ([OSCURATO:PERSONA])», e n. o 250449, relativa al progetto «[OSCURATO:PERSONA] monitoring and sOcial integration environMEnt for Supporting WidE ExTension of independent life at [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])», concluse nel quadro del programma di sostegno strategico in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) previsto dal programma quadro istituito dalla decisione 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013), sono state emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] in violazione dei suoi obblighi contrattuali e che, pertanto, le dette somme non sono dovute e, per quanto necessario, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento di tali note di addebito e, dall’altro lato, una domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la condanna della HIM al rimborso integrale delle sovvenzioni ricevute in base alle convenzioni di cui sopra e al pagamento della somma di EUR 58876,50 a titolo di risarcimento danni, IL TRIBUNALE (Decima Sezione), composto da A. [OSCURATO:PERSONA], presidente, E. [OSCURATO:PERSONA] e G. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici, cancelliere: E. Coulon ha pronunciato la seguente Sentenza ( 1 ) Fatti [ omissis ] 2 La ricorrente fa parte di due consorzi composti dai beneficiari di due convenzioni di sovvenzione concluse nel quadro del programma di sostegno strategico in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) previsto dal programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013), istituito dalla decisione 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006 ( GU L 310, pag. 15 ; in prosieguo: il «programma-quadro IC»). 3 La prima convenzione, recante il numero 225023, è stata conclusa il 10 ottobre 2008 tra la Comunità europea, rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, e la [OSCURATO:SOCIETA], agente in qualità di soggetto coordinatore del progetto «ElDeRly-friEndly Alarm handling and MonitorING ([OSCURATO:PERSONA])» (in prosieguo, rispettivamente: la «convenzione [OSCURATO:PERSONA]» e il «progetto [OSCURATO:PERSONA]»). La seconda convenzione, recante il numero 250449, è stata conclusa il 31 maggio 2010, tra la Comunità, rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:SOCIETA], agente in qualità di soggetto coordinatore del progetto «[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] monitoring and sOcial integration environMEnt for Supporting WidE ExTension of independent life at [OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo, rispettivamente: la «convenzione [OSCURATO:PERSONA]» e il «progetto [OSCURATO:PERSONA]»). 4 I progetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano lo scopo di permettere alle persone anziane a ridotta autonomia di restare nella loro casa grazie ad una combinazione di apparecchi e di sistemi tecnologici, tra cui un telefono portatile adattato e un sistema di videoconferenza facile da usare, collegati a centri di assistenza sociosanitaria. [ omissis ] 24 Nell’ambito dell’esecuzione di tali due progetti, è stato chiesto dalla [OSCURATO:PERSONA], ad una società di revisione contabile, la PKF Littlejohn LLP, un controllo contabile che è stato effettuato tra il 18 aprile 2014 e il 27 maggio 2015. 25 Nel frattempo, il 30 aprile 2015, l’OLAF aveva avviato un’indagine riguardante in particolare accuse di atti fraudolenti commessi dalla ricorrente nell’esecuzione delle convenzioni controverse. [ omissis ] 35 Con una lettera di preinformazione del 20 settembre 2018, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, per attuare le conclusioni della relazione di revisione contabile, si doveva procedere al recupero delle somme di EUR 94445 per il progetto [OSCURATO:PERSONA] e di EUR 121517 per il progetto [OSCURATO:PERSONA], corrispondenti alle spese non ammissibili nella misura in cui esse erano state finanziate dalla [OSCURATO:PERSONA] e versate da quest’ultima alla ricorrente. Essa ha invitato la ricorrente a prendere posizione entro un termine di 30 giorni dalla ricezione della detta lettera, altrimenti essa avrebbe emesso note di addebito al fine di avviare l’iter di recupero delle dette somme. [ omissis ] 37 La relazione dell’OLAF è stata ultimata il 13 novembre 2018. Nelle conclusioni di tale relazione, l’OLAF riteneva, in sostanza, che, tra l’anno 2008 e l’anno 2014, varie irregolarità fossero state commesse dalla ricorrente, in particolare nell’ambito dei progetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tre tipi di irregolarità sono stati constatati. Il primo verteva, in sostanza, su un conflitto di interessi in capo alla ricorrente, in quanto essa avrebbe influenzato i suoi partner nel consorzio incaricati dell’esecuzione dei detti progetti (in prosieguo: i «consorziati»), al fine di scegliere come fornitore una società ad essa collegata ed avrebbe percepito commissioni sulle vendite di quest’ultima. Con il secondo che figurava nella relazione veniva contestato alla ricorrente il fatto di aver fatturato in eccesso i costi di personale. Il terzo tipo di irregolarità consisterebbe, in sostanza, in una sovrafatturazione del prezzo di taluni prodotti necessari per l’esecuzione dei progetti controversi. [ omissis ] 39 Il 4 febbraio 2019, la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla ricorrente due note di addebito dirette al recupero della parte del contributo finanziario dell’Unione considerata ingiustificata per quanto riguarda il progetto [OSCURATO:PERSONA] e il progetto [OSCURATO:PERSONA], e cioè, rispettivamente, la nota di addebito n. o 3241901815, dell’ammontare di EUR 94445, e la nota di addebito n. o 3241901886, dell’ammontare di EUR 121517. Nelle due note di addebito, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato come termine ultimo di pagamento il 18 marzo 2019. Procedimento e conclusioni delle parti 40 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 aprile 2019, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. 41 Il 12 luglio 2019, la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato presso la cancelleria del Tribunale un controricorso contenente una domanda riconvenzionale. 42 La ricorrente ha depositato la replica il 5 settembre 2019. 43 Il 7 novembre 2019, la ricorrente ha depositato una memoria integrativa contenente una nuova domanda diretta a veder ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di ritirare il nome della ricorrente dal sistema di rilevamento rapido e di esclusione (EDES). 44 Il 6 gennaio 2020, la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato la controreplica, la quale conteneva le sue osservazioni sulla memoria integrativa della ricorrente. 45 Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento adottate il 9 giugno e il 4 agosto 2020 sul fondamento dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, il Tribunale ha rivolto quesiti alle parti, che vi hanno risposto entro i termini impartiti. 46 Poiché un membro della Decima Sezione si è trovato impedito a partecipare alla seduta, il 10 agosto 2020 il presidente del Tribunale ha designato un altro giudice per integrare la sezione, in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di procedura. 47 In assenza di domande in tal senso formulate dalle parti entro il termine di tre settimane dalla notificazione della chiusura della fase scritta del procedimento, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dai documenti agli atti, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura, ha deciso di statuire senza fase orale. 48 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia: – dichiarare che essa non è tenuta al pagamento delle note di addebito nn. 3241901815 e 3241901886, emesse il 4 febbraio 2019; – per quanto necessario, dichiarare la nullità di tali note di addebito; – ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di ritirare il suo nome dalla banca dati dell’EDES; – respingere la domanda riconvenzionale in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto infondata; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 49 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: – respingere in quanto infondata la domanda principale della ricorrente, diretta a far accertare l’insussistenza dei crediti nei suoi confronti; – respingere in quanto irricevibile la domanda integrativa della ricorrente, diretta a veder dichiarare la nullità delle note di addebito nn. 3241901815 e 3241901886, emesse il 4 febbraio 2019; – respingere in quanto irricevibile la domanda della ricorrente, formulata nella sua memoria integrativa del 7 novembre 2019, mirante a ingiungerle il ritiro del suo nome dalla banca dati dell’EDES; – dichiarare che le violazioni contrattuali imputate alla ricorrente nella domanda riconvenzionale hanno il carattere di irregolarità; – condannare la ricorrente a rimborsarle integralmente le sovvenzioni percepite fino a concorrenza di EUR 230348, per il progetto [OSCURATO:PERSONA], e di EUR 282451, per il progetto [OSCURATO:PERSONA]; – condannare la ricorrente al pagamento dell’importo di EUR 58876,50 a titolo di risarcimento danni; – condannare la ricorrente alle spese. In diritto Sulla competenza del Tribunale e sulla ricevibilità del ricorso e della domanda riconvenzionale Sulla competenza del Tribunale 50 Si deve constatare che il Tribunale è competente a conoscere del presente ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 272 TFUE, in forza della clausola compromissoria di cui all’articolo 10, terzo comma, di ciascuna delle convenzioni controverse, la quale attribuisce al Tribunale competenza a statuire su qualunque controversia vertente sull’interpretazione, sull’esecuzione o sulla validità di tali convenzioni. 51 Il Tribunale è altresì competente, allo stesso titolo, a statuire sulla domanda riconvenzionale formulata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, secondo la giurisprudenza, la competenza del Tribunale, alla data della proposizione del ricorso, a conoscere di un ricorso introdotto sulla base di una clausola compromissoria implica necessariamente quella a conoscere di una domanda riconvenzionale formulata da un’istituzione nell’ambito del medesimo ricorso e che deriva dal vincolo contrattuale o dal fatto sul quale si basa la domanda principale ovvero si trova in relazione diretta con gli obblighi che ne derivano (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2014, Isotis/[OSCURATO:PERSONA], T‑59/11 , EU:T:2014:679 , punto 265 e giurisprudenza citata). Orbene, così come il ricorso della ricorrente, la domanda riconvenzionale formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] deriva dal vincolo contrattuale instaurato tra le parti dalle convenzioni controverse. Inoltre, tale domanda riconvenzionale riguarda il rimborso integrale delle somme versate alla ricorrente in base alle convenzioni controverse, cosicché essa ricomprende gli importi che formano oggetto delle note di addebito considerate dal ricorso proposto dalla ricorrente. [ omissis ] Nel merito Sulla domanda riconvenzionale 76 Occorre esaminare in primo luogo la domanda riconvenzionale, dato che essa è diretta al rimborso integrale delle somme versate alla ricorrente in base alle convenzioni controverse, cosicché essa ricomprende gli importi che formano oggetto delle note di addebito considerate dal ricorso proposto dalla ricorrente. 77 La domanda riconvenzionale mira a veder condannare la ricorrente al pagamento della somma di EUR 571675,5 in base alle convenzioni controverse. Tale domanda è fondata sulle conclusioni della relazione dell’OLAF. 78 Per quanto riguarda la detta relazione, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che nei confronti della ricorrente sono state accertate irregolarità nell’ambito dell’esecuzione dei progetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] mette in evidenza le due irregolarità a suo parere più palesi, e cioè, in primo luogo, l’esistenza di un conflitto di interessi e, in secondo luogo, una sovrafatturazione dei prezzi delle attrezzature e la percezione di commissioni di vendita. 79 Quanto alla prima asserita irregolarità, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che la ricorrente detiene il 25% delle azioni della società XJ. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] addebita alla ricorrente il fatto di aver incitato i suoi consorziati, nell’ambito dei detti progetti, ad acquistare attrezzature necessarie per l’attuazione di questi ultimi presso la XJ. Inoltre, essa contesta alla ricorrente il fatto di non aver dichiarato il rischio di conflitto di interessi, né alla [OSCURATO:PERSONA] né ai suoi consorziati. Ciò che è ancor più grave, la ricorrente avrebbe prodotto due false dichiarazioni in cui era menzionata l’assenza di conflitti di interesse prima di essere accettata come beneficiaria di sovvenzioni nell’ambito dei due progetti controversi. 80 Per quanto riguarda la seconda irregolarità contestata, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in particolare, che la ricorrente ha percepito dalla XJ commissioni di vendita dal 5 al 10% come contropartita della vendita ai suoi consorziati, tramite la ricorrente, delle attrezzature nell’ambito dei detti progetti. Inoltre, la ricorrente avrebbe contribuito ad aumentare artificiosamente il prezzo di talune attrezzature. A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] menziona il fatto che, per tali progetti, era previsto l’acquisto del modello di telefono portatile Z, per un prezzo unitario di EUR 1018. Tuttavia, successivamente, tale modello sarebbe stato sostituito da un modello meno caro, e cioè il modello Y al prezzo unitario di EUR 616. [OSCURATO:PERSONA] cita una corrispondenza da cui risulterebbe, in tale contesto, che la ricorrente, la XJ e una società terza avevano deciso di aumentare artificiosamente il prezzo di altre attrezzature previste per i progetti controversi, al fine di ripartirsi la differenza di costi di EUR 70350. [OSCURATO:PERSONA], il prezzo di una console sarebbe stato aumentato passando da EUR 438,5 a 577 e il prezzo di un software per teleconferenza da EUR 200 a 422. [ omissis ] Sulle asserite irregolarità 117 [OSCURATO:PERSONA] contesta alla ricorrente il fatto di aver violato, in particolare, i suoi obblighi contrattuali previsti al punto II.3, lettere g) e i), delle condizioni generali di ciascuna delle convenzioni controverse nonché il principio di esecuzione in buona fede dei contratti previsto dal diritto belga, applicabile in via sussidiaria alle convenzioni controverse. A tal fine, essa deduce l’esistenza di un conflitto di interessi connesso alla partecipazione all’azionariato di un fornitore di talune attrezzature nonché alla percezione di commissioni di vendita e a fatturazioni in eccesso. [ omissis ] 124 Si deve ricordare, innanzitutto, che, nell’ambito di un contratto contenente una clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 272 TFUE, spetta alla parte che ha dichiarato spese alla [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’attribuzione di un contributo finanziario dell’Unione fornire la prova del fatto che le dette spese fossero spese reali risultate effettivamente necessarie e sostenute per l’esecuzione del progetto nel corso della durata di quest’ultimo. Tuttavia, nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] chieda il rimborso di un credito a seguito di un controllo finanziario, ad essa spetta provare che, purché il beneficiario abbia prodotto i riepiloghi delle spese e le altre informazioni pertinenti, la prestazione contrattuale è carente o che i rendiconti delle spese non sono esatti o attendibili (v. sentenza del 13 luglio 2017, Talanton/[OSCURATO:PERSONA], T‑65/15 , non pubblicata, EU:T:2017:491 , punto 54 e giurisprudenza citata). 125 Nella fattispecie, dato che la ricorrente ha prodotto i rendiconti delle spese e altre informazioni rilevanti, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] presentare prove concrete del fatto che le prestazioni contrattuali della ricorrente siano state carenti alla luce degli obblighi da essa contratti nell’ambito delle convenzioni controverse. 126 Occorre rilevare, innanzitutto, che risulta dal punto II.3, lettera g), delle condizioni generali delle convenzioni controverse che un rischio di conflitto di interessi presuppone l’esistenza di una convergenza di interessi economici, di affinità politiche o nazionali, di legami familiari o affettivi o di ogni altro tipo di interesse. Tale convergenza, tali affinità o tali legami devono quindi essere effettivamente accertati a seguito di una valutazione concreta dell’oggetto del contratto e della situazione delle parti interessate (v., per analogia, sentenza del 22 gennaio 2019, EKETA/[OSCURATO:PERSONA], T‑166/17 , non pubblicata, EU:T:2019:26 , punto 100 e giurisprudenza citata) 127 Per contro, nella misura in cui il detto punto delle condizioni generali riguarda un «rischio» di conflitto di interessi che sia «in grado» di compromettere l’esecuzione imparziale e oggettiva del progetto, esso non richiede che sia fornita la prova che tale conflitto abbia o abbia avuto, in maniera certa, un’influenza sull’esecuzione del contratto o sui suoi costi (v. per analogia sentenza del 22 gennaio 2019, EKETA/[OSCURATO:PERSONA], T‑166/17 , non pubblicata, EU:T:2019:26 , punto 100 e giurisprudenza citata). 128 Nella fattispecie, l’asserita situazione di conflitto di interessi si basa su due elementi, e cioè il fatto che la ricorrente percepiva commissioni di vendita da parte della XJ e il fatto che la ricorrente era azionista di minoranza di tale società. – Sulle accuse di conflitto di interessi connesse alla partecipazione della ricorrente all’azionariato di un fornitore 129 Innanzitutto, è pacifico che la ricorrente deteneva il 25% delle azioni della XJ e che essa non lo aveva dichiarato alla [OSCURATO:PERSONA]. 130 [OSCURATO:PERSONA] ha poi dimostrato che le condotte concrete della ricorrente nel contesto dell’esecuzione dei due progetti in questione erano tali da compromettere l’esecuzione imparziale e oggettiva di questi ultimi ai sensi del punto II.3, lettera g), delle condizioni generali delle convenzioni controverse. 131 A questo proposito, si deve constatare che la scelta dei prodotti e delle soluzioni proposti dalla XJ era già stata fatta prima della firma della convenzione [OSCURATO:PERSONA], su iniziativa della ricorrente, come risulta dalla descrizione del progetto contenuta nell’allegato I della detta convenzione. Come ha fatto valere la [OSCURATO:PERSONA] al punto 72 del controricorso, poiché il progetto [OSCURATO:PERSONA] era una continuazione del progetto [OSCURATO:PERSONA], sono stati presi in considerazione gli stessi prodotti. 132 Inoltre, si deve rilevare la mancanza di trasparenza della ricorrente quanto ai suoi legami con la XJ. Come si è rilevato ai precedenti punti 108 e 109, è dimostrato che almeno alcuni consorziati non erano informati della natura di tali legami. Inoltre, la ricorrente ha omesso di informare la [OSCURATO:PERSONA] circa i suoi legami con il fornitore delle attrezzature già indicate nella descrizione del progetto [OSCURATO:PERSONA] e ha addirittura prodotto false dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, come si è già rilevato al precedente punto 121. 133 Infine, la ricorrente ha chiesto in maniera pressante ai suoi consorziati di acquistare le attrezzature presso J in quanto, in particolare, non esistevano sul mercato altre attrezzature adeguate per l’esecuzione dei progetti. Infatti, risulta dagli scambi di posta elettronica figuranti nell’allegato B.20, in particolare dal messaggio di posta elettronica del 10 agosto 2010 inviato dalla ricorrente ai suoi consorziati incaricati del progetto [OSCURATO:PERSONA], che la ricorrente si è sforzata, di concerto con la XJ, di raccogliere gli ordinativi dei detti consorziati per l’acquisto dei prodotti di tale società, in particolare inviando loro moduli di ordinativo prestampati. 134 Pertanto, si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato prove concrete del fatto che la ricorrente era implicata in un conflitto di interessi tale da compromettere l’esecuzione imparziale e oggettiva delle convenzioni, in violazione del punto II.3, lettera g), delle condizioni generali di ciascuna delle convenzioni controverse, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai precedenti punti da 124 a 127. 135 Le affermazioni della ricorrente non possono rimettere in discussione quanto precede. 136 La ricorrente fa valere, in sostanza, che i legami tra essa stessa e la XJ non avrebbero arrecato pregiudizio ai bilanci dei progetti e che, pertanto, essa non sarebbe venuta meno ai suoi obblighi contrattuali relativi all’esistenza di un conflitto d’interessi. Essa fa valere, in particolare, che le attrezzature fornite dalla XJ erano i soli prodotti che permettessero l’esecuzione dei progetti. 137 Occorre rilevare che la pretesa idoneità esclusiva delle attrezzature della XJ non è stata sufficientemente provata sul piano giuridico, alla luce, in particolare, del fatto che, come risulta dal punto 76 del controricorso della [OSCURATO:PERSONA] e dall’allegato B.25, la gara d’appalto indetta dalla XL ha dato luogo alla presentazione di almeno quattro offerte che presentavano un prodotto concorrente rispetto a quello della XJ per il progetto [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente ha sostituito il modello di telefono inizialmente previsto con un altro modello, il che indica che almeno taluni apparecchi utilizzati nell’ambito dei due progetti erano intercambiabili. Peraltro, anche supponendo che la soluzione della XJ sia stata effettivamente l’unica possibile, la ricorrente non spiega la ragione per la quale essa ha inviato lettere ai consorziati sociosanitari responsabili dell’acquisto del materiale chiedendo loro in maniera pressante di avviare procedure volte all’acquisto dei prodotti di tale società (v. precedente punto 133). Infatti, l’inesistenza di soluzioni tecniche concorrenti rispetto a quella della XJ avrebbe dovuto avere l’effetto di porre quest’ultima in una posizione negoziale privilegiata. L’ingerenza della ricorrente in tali procedure di acquisto non risponde pertanto ad alcuna spiegazione diversa da quella fornita dalla [OSCURATO:PERSONA]. 138 Neppure gli altri argomenti addotti dalla ricorrente sono tali da infirmare le prove concrete presentate dalla [OSCURATO:PERSONA]. 139 [OSCURATO:PERSONA], anche se la [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza dell’intenzione di acquistare le attrezzature presso la XJ prima di impegnarsi nel finanziamento dei progetti, come fa valere la ricorrente, non è men vero che la [OSCURATO:PERSONA] non era al corrente dei legami della ricorrente con la XJ prima dell’indagine dell’OLAF. 140 Inoltre, non è accoglibile neppure l’argomento della ricorrente secondo il quale il fatto che essa fosse azionista di minoranza di uno dei fornitori nell’ambito dei due progetti in questione non presenta alcun rischio di conflitto di interessi. Infatti, il fatto di essere azionista, ancorché di minoranza, del principale fornitore di attrezzature nell’ambito dei detti progetti implica un rischio di convergenza di interessi economici rientrante nelle previsioni del punto II.3, lettera g), delle condizioni generali delle convenzioni controverse. 141 Di conseguenza, si deve constatare che la ricorrente non ha sufficientemente confutato sul piano giuridico gli elementi di prova presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] relativamente all’esistenza, per quanto la riguardava, di un conflitto di interessi tale da influire sull’esecuzione dei progetti in questione e sull’importo delle sovvenzioni a carico del bilancio gestito dall’Unione, dato che, tenuto conto della partecipazione della ricorrente all’azionariato della XJ, essa non ha provato che l’acquisto delle attrezzature commercializzate da tale società fosse la sola possibilità e che, in alternativa, tale scelta fosse unicamente fondata sul rapporto qualità/prezzo di tali prodotti. 142 Pertanto, da tutte queste considerazioni risulta che sono provate le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative all’esistenza di un conflitto di interessi non dichiarato per quanto riguarda la partecipazione della ricorrente all’azionariato di un fornitore. – Sulle accuse di conflitto di interessi connesse alla percezione, da parte della ricorrente, di commissioni sulle vendite effettuate da un fornitore e sulle asserite fatturazioni in eccesso 143 Per quanto riguarda, in primo luogo, le commissioni di vendita che la ricorrente avrebbe percepito, occorre constatare che è pacifico che quest’ultima ha emesso una fattura destinata alla XJ per una commissione di vendita di EUR 45991 nell’ambito del progetto [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2008 e 2009. Al riguardo, la XJ ha confermato che essa versava commissioni di vendita dal 5 al 10% per le vendite realizzate con l’intervento della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento ad una lettera di quest’ultima da cui risulterebbe che essa riconosce di aver ricevuto commissioni di vendita in particolare per le vendite realizzate nell’ambito del progetto [OSCURATO:PERSONA] e che essa avrebbe dovuto dichiarare tali entrate. 144 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il fatto di percepire una commissione di vendita costituisce una violazione di varie norme applicabili nella fattispecie, e cioè il punto II.3, lettere g) e i), delle condizioni generali delle convenzioni controverse e del principio di esecuzione in buona fede dei contratti, e quindi dell’articolo 1134 del codice civile belga. Le condotte di cui trattasi dovrebbero anche essere qualificate come irregolarità ai sensi del punto II.1 delle dette condizioni generali. 145 La ricorrente ribatte che nessuna norma di legge, di regolamento o di contratto è stata violata a seguito della percezione da parte sua di commissioni di vendita nell’ambito del progetto [OSCURATO:PERSONA]. Si tratterebbe di una prassi commerciale corrente. In ogni caso, non sarebbe provato che il fatto di ricevere siffatte commissioni abbia causato un aumento dei prezzi dei prodotti acquistati per l’esecuzione di tale progetto. 146 Occorre ricordare che la percezione di commissioni di vendita da parte della ricorrente si inserisce nel contesto dell’esistenza di un conflitto di interessi per quanto la riguarda risultante dai suoi legami con la XJ, conflitto constatato ai precedenti punti da 126 a 140. Da un lato, come è stato esposto al precedente punto 137, la ricorrente non ha dimostrato che la scelta delle attrezzature commercializzate da tale società sia stata fondata sul rapporto qualità/prezzo delle attrezzature interessate, e non unicamente sui suoi interessi economici. Quindi, la percezione di commissioni di vendita da parte della ricorrente era quanto meno in grado di influire sulla scelta delle dette attrezzature. Dall’altro lato, il versamento di commissioni di vendita da parte della XJ alla ricorrente era tale da far aumentare il costo totale delle attrezzature e, di conseguenza, da arrecare danno ai bilanci destinati ai progetti controversi. 147 Orbene, la ricorrente si limita a sostenere che il fatto che la XJ abbia potuto vendere un certo numero di prodotti grazie al suo intervento ha comportato una riduzione dei prezzi unitari. Tuttavia, tale affermazione non è fondata su alcun concreto elemento di prova. In particolare, non è stato per nulla dimostrato che la percezione di commissioni di vendita abbia avuto un effetto positivo per i bilanci destinati ai progetti controversi. 148 Ne consegue che la ricorrente non è riuscita ad infirmare la conclusione secondo cui la percezione di commissioni di vendita era tale da compromettere l’esecuzione imparziale e oggettiva dei progetti controversi. 149 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’asserita sovrafatturazione, la [OSCURATO:PERSONA] espone che il progetto [OSCURATO:PERSONA] comportava inizialmente l’installazione, nelle abitazioni delle persone anziane, del modello di telefono portatile Z, apparecchio venduto al prezzo unitario di EUR 1018. Nel corso dell’esecuzione del detto progetto, tale modello sarebbe stato sostituito da un modello di telefono portatile meno caro, ossia il modello Y venduto al prezzo unitario di EUR 616. 150 [OSCURATO:PERSONA] contesta alla ricorrente di non aver fatto ricadere tale riduzione di costi sul progetto diminuendo il costo delle attrezzature tecnologiche per ciascuno dei partecipanti, ma, al contrario, con la complicità della XJ e della società XM, di aver conservato l’utile risultante dalla differenza di costi, qualificato come inatteso, che sarebbe stato ripartito in parti uguali tra la ricorrente e tali due società. [OSCURATO:PERSONA] fa valere in particolare al riguardo un messaggio di posta elettronica del 17 novembre 2008 inviato dalla XJ alla ricorrente e alla XM. 151 A tal fine, la ricorrente e le due società di cui sopra avrebbero artificiosamente aumentato i prezzi di altre attrezzature necessarie per la realizzazione del progetto, così come dimostrerebbe la tabella riportata al punto 90 del controricorso. [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna ragione oggettiva, il prezzo di una console sarebbe passato da EUR 438,50 a 577 e il prezzo di un software per teleconferenza da EUR 200 a 400. 152 Al fine di calcolare l’importo dell’asserita sovrafatturazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha calcolato il numero di unità fatturate in eccesso fondandosi su un’analisi delle fatture contenuta nel fascicolo prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA]. La sovrafatturazione verterebbe su un importo di EUR 45697,50 per il progetto [OSCURATO:PERSONA] e di EUR 26064,50 per il progetto [OSCURATO:PERSONA], per un totale di EUR 71762. 153 Secondo la ricorrente, le accuse della [OSCURATO:PERSONA] non corrispondono ai fatti. Nel corso dell’esecuzione del progetto [OSCURATO:PERSONA], sarebbe emerso che il telefono Z non era più commercializzato. Nella sua qualità di fornitore del materiale tecnico, la XJ avrebbe quindi proposto di utilizzare un altro prodotto, ossia il telefono Y, venduto al prezzo di EUR 616. Nel frattempo, il costo di altre attrezzature sarebbe aumentato. In ogni caso, l’operazione sarebbe stata in complesso largamente deficitaria per la XJ. 154 Inoltre, la ricorrente ammette che le modifiche di prezzo sono state discusse con la XM, anch’essa beneficiaria di sovvenzioni nell’ambito del progetto [OSCURATO:PERSONA], e con la XJ, in particolare in un messaggio di posta elettronica del 16 dicembre 2008. Tuttavia, le proposte avanzate in tale messaggio nel senso di compensare la riduzione del prezzo di un prodotto con un aumento dei prezzi degli altri prodotti non avrebbero avuto attuazione. Inoltre, lo scopo della ricorrente non sarebbe stato quello di realizzare profitti. A suo parere, nessuna norma di contratto, di legge o di regolamento – così come neppure le consuetudini di lealtà in materia commerciale o ancora l’esecuzione in buona fede delle convenzioni – impone ad un fornitore di ridurre il costo della sua offerta in caso di riduzione del prezzo di uno degli elementi da fornire. Ciò varrebbe a maggior ragione quando i prezzi di altri prodotti, dal canto loro, aumentano e il costo complessivo rimane lo stesso. 155 Il Tribunale considera che la [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente provato, sul piano giuridico, che la ricorrente, in stretta intesa con la XJ e con la XM, ha aumentato in maniera artificiosa i prezzi della console e del software in seguito alla sostituzione del modello di telefono Z con il modello Y, di prezzo inferiore, attraverso i documenti prodotti, in particolare sul fondamento della corrispondenza scambiata tra i dirigenti delle tre società interessate, che costituisce l’allegato B.21. Infatti, risulta segnatamente da tale corrispondenza che, «quando il modello Z è stato sostituito dal modello Y, la differenza di prezzo di EUR 402 è stata trasferita ai bilanci della società XM per il software e per la console» e che «è corretto ripartire il saldo di EUR 402 in parti uguali tra [la XJ, la XM e la ricorrente]». 156 L’affermazione della ricorrente secondo la quale tale proposta di ripartizione del saldo non ha mai avuto attuazione non può essere accolta, alla luce delle prove prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], dalla tabella allegata ad uno dei messaggi di posta elettronica scambiati tra la ricorrente, la XM e la XJ (allegato B.21, pag. 1124) risulta che i prezzi delle console e del software per teleconferenza sono aumentati. Risulta poi dalle fatture nn. 151, 157, 158, 165 e 179 inviate dalla XJ agli acquirenti delle attrezzature interessate che i prezzi aumentati sono stati effettivamente fatturati. Quanto alla tesi della ricorrente secondo la quale l’aumento dei prezzi del software e della console corrisponde ad un aumento reale dei prezzi di tali prodotti sul mercato, essa non è suffragata da alcun elemento di prova. 157 È pertanto a ragione che la [OSCURATO:PERSONA] contesta alla ricorrente il fatto di aver violato il punto II.3, lettere g) e i), delle condizioni generali nonché il principio di esecuzione in buona fede dei contratti. Sulla qualificazione delle violazioni degli obblighi contrattuali come irregolarità ai sensi del punto II.1 delle condizioni generali delle convenzioni controverse 158 Con il terzo capo della sua domanda, la [OSCURATO:PERSONA] chiede al Tribunale di dichiarare che le violazioni degli obblighi extracontrattuali imputate alla ricorrente hanno il carattere di irregolarità ai sensi del punto II.1 delle condizioni generali delle convenzioni controverse. 159 La nozione di irregolarità, ai sensi del detto punto II. 1, corrisponde alla seguente definizione: «Irregolarità: designa qualsiasi violazione di una disposizione di diritto [dell’Unione] o qualsiasi inosservanza di una disposizione della presente convenzione di sovvenzione derivante da un’azione o da un’omissione da parte dei contraenti o di uno di essi che arrechi o possa arrecare pregiudizio al bilancio [dell’Unione].» 160 Si deve necessariamente constatare che la nozione di irregolarità è così definita attraverso due criteri cumulativi: una violazione di una norma giuridica o di una clausola contrattuale e il fatto che la stessa comporti o possa comportare conseguenze finanziarie ponendo a carico dei bilanci gestiti dall’Unione spese ingiustificate. Una siffatta definizione non comporta, invece, alcuna soglia di gravità (v., per analogia, sentenza del 2 ottobre 2012, ELE.SI.A/[OSCURATO:PERSONA], T‑312/10 , non pubblicata, EU:T:2012:512 , punto 107 ). 161 A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente provato, sul piano giuridico, che le condotte contestate alla ricorrente potevano comportare conseguenze negative per i bilanci gestiti dall’Unione. Infatti, a causa del conflitto di interessi riguardante la ricorrente e della percezione di commissioni sulle vendite di talune attrezzature acquistate dai consorziati nell’ambito dell’esecuzione dei progetti controversi, esisteva un rischio serio che il rapporto qualità/prezzo delle dette attrezzature non corrispondesse a quello che poteva risultare da una procedura negoziale trasparente. Per quanto riguarda poi la sovrafatturazione del software e della console, è evidente che essa ha prodotto spese ingiustificate, avendo avuto come conseguenza che la riduzione del prezzo dei telefoni non è stata ripercossa a beneficio del bilancio del progetto. 162 Pertanto, il Tribunale constata che, con le sue condotte, la ricorrente ha violato i propri obblighi contrattuali in maniera tale da poter provocare conseguenze finanziarie per i bilanci gestiti dall’Unione. Di conseguenza, le condotte considerate devono essere qualificati come irregolarità ai sensi del punto II. 1 delle condizioni generali di ciascuna delle convenzioni controverse. 163 Si deve pertanto dichiarare che le violazioni contrattuali imputate alla ricorrente in ordine all’esistenza di un conflitto di interessi, alla percezione di commissioni di vendita e ad una sovrafatturazione costituiscono irregolarità ai sensi della detta clausola contrattuale. Sul rimborso integrale delle somme versate 164 [OSCURATO:PERSONA] chiede, in primo luogo, il rimborso integrale delle somme versate alla ricorrente, in particolare sul fondamento dell’articolo 119 del regolamento finanziario e dell’articolo 183 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della [OSCURATO:PERSONA], del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento n. 1605/2002 ( GU 2002, L 357, pag. 1 ), in combinato disposto con il punto II.26, paragrafo 6, e con il punto II.28, paragrafo 5, delle condizioni generali delle convenzioni controverse nonché con l’articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 1639/2006, [ omissis ] 166 La ricorrente sostiene, in sostanza, che, anche supponendo che l’esistenza di un conflitto di interessi sia provata, tale fatto non giustifica il recupero integrale delle sovvenzioni, tanto più che, a suo parere, tale situazione non ha avuto ripercussioni negative per il bilancio dei progetti controversi. Essa fa anche valere che tali progetti sono stati portati a termine e che i risultati conseguiti sarebbero stati qualificati soddisfacenti. Inoltre, essa sottolinea che il recupero delle sovvenzioni condurrebbe al suo fallimento. 167 Innanzitutto, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 10, primo comma, di ciascuna delle convenzioni controverse, queste ultime, e quindi la concessione della sovvenzione che ne era oggetto, erano disciplinate dalle clausole di tali convenzioni, dagli atti dell’Unione concernenti il programma quadro IC, dal regolamento finanziario e dalle sue norme di esecuzione nonché da altre disposizioni del diritto dell’Unione e, in subordine, dal diritto belga. 168 In primo luogo, relativamente alle pertinenti clausole contrattuali, occorre rilevare che, conformemente al punto II.26, paragrafo 6, delle condizioni generali delle convenzioni controverse, ciascun pagamento può formare oggetto di revisione contabile o di controllo e può essere modificato o recuperato sulla base dei risultati di tale revisione contabile o di tale controllo. Ai sensi del punto II.28, paragrafo 5, delle dette condizioni generali, la [OSCURATO:PERSONA] adotta misure adeguate sulla base delle conclusioni della revisione contabile, ivi compresa l’emissione di un’ingiunzione di recupero riguardante tutti i pagamenti effettuati o parte di essi e l’irrogazione di sanzioni. 169 Tali clausole non escludono dunque la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di procedere al recupero integrale delle somme versate in base alle dette convenzioni. Al contrario, ne risulta esplicitamente che tutti i pagamenti possono essere recuperati. 170 In secondo luogo, il regolamento finanziario dispone, all’articolo 119: «1.   L’importo della sovvenzione diventa definitivo soltanto dopo l’accettazione da parte dell’istituzione delle relazioni e dei conti finali, fatti salvi ulteriori controlli da parte dell’istituzione. 2.   In caso d’inosservanza da parte del beneficiario dei suoi obblighi legali e contrattuali, la sovvenzione è sospesa e ridotta o soppressa nei casi previsti dalle modalità di esecuzione, una volta che il beneficiario avrà potuto formulare le proprie osservazioni». 171 L’impiego, nel detto articolo 119, paragrafo 2, del termine «soppressa» riguarda così l’ipotesi di un recupero di tutte le somme percepite. 172 Tale conclusione è altresì conforme al principio di buona e sana gestione finanziaria delle risorse dell’Unione previsto all’articolo 317 TFUE. [OSCURATO:PERSONA], in caso di inosservanza delle condizioni fissate da una convenzione di sovvenzione, l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione è tenuto a recuperare la sovvenzione versata fino a concorrenza degli importi considerati non attendibili o non verificabili. 173 Per giunta, il giudice dell’Unione ha già dichiarato che, nel sistema di concessione dei contributi finanziari dell’Unione, l’utilizzazione di tali contributi è soggetta a norme che possono condurre alla restituzione parziale o totale di un contributo già concesso (sentenze del 7 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., T‑44/06 , non pubblicata, EU:T:2010:284 , punto 85 , e del 16 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] associazione comitato di Cagliari e Gessa, T‑259/09 , non pubblicata, EU:T:2010:536 , punto 61 ). 174 Risulta altresì dalla giurisprudenza che il beneficiario di una sovvenzione non acquisisce alcun diritto definitivo al versamento integrale di tale sovvenzione se non rispetta le condizioni alle quali l’aiuto era subordinato (v. sentenza del 10 ottobre 2019, Help – Hilfe zur Selbsthilfe/[OSCURATO:PERSONA], T‑335/17 , non pubblicata, EU:T:2019:736 , punto 200 e giurisprudenza citata). 175 Ne consegue che le clausole contrattuali e le pertinenti disposizioni del regolamento finanziario non impediscono alla [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad un recupero integrale delle somme versate alla ricorrente in base alle convenzioni controverse. 176 Occorre poi verificare se, nelle circostanze del caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] sia legittimata ad ottenere il rimborso integrale delle dette somme. 177 A tale riguardo, occorre rilevare, come si è stabilito al precedente punto 162, che le contestazioni mosse nei confronti della ricorrente possono essere qualificate come «irregolarità» ai sensi del punto II.1 delle condizioni generali delle convenzioni controverse. 178 Inoltre, quanto al contesto nel quale si inserisce tale clausola contrattuale, si deve rilevare che dal punto II.10, paragrafo 3, lettera f), delle dette condizioni generali risulta che il fatto di commettere un’irregolarità è un’azione o omissione di gravità tale che può giustificare la risoluzione della convenzione in questione con effetto immediato. Inoltre, il punto II.5, paragrafo 3, lettera d), quarto trattino, di tali condizioni generali prevede che la [OSCURATO:PERSONA] può sospendere, in ogni momento, il pagamento, per l’intero importo – o parte di esso – destinato al beneficiario interessato, in caso di sospetto di irregolarità commessa da uno o più beneficiari. 179 Nella fattispecie, si deve considerare che la ricorrente, non dichiarando il rischio di conflitto di interessi, avendo percepito commissioni di vendita e avendo partecipato alla sovrafatturazione di talune attrezzature non ha rispettato il principio di esecuzione in buona fede dei contratti, quale sancito, nel diritto belga, dall’articolo 1134, terzo comma, e dall’articolo 1135 del codice civile. 180 Infatti, è stato appurato ai precedenti punti 128 e 129 che la ricorrente si trovava in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla XJ, che è stata alla base della scelta di quest’ultima per la fornitura di attrezzature. Come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], è impossibile quantificare le ripercussioni di tale conflitto di interessi sul bilancio dei progetti controversi, per il fatto che né il prezzo né addirittura la necessità dell’acquisto di tali attrezzature in assenza di tale conflitto di interessi possono essere determinati. Risulta poi dal precedente punto 141 che la ricorrente non ha dimostrato che le sue condotte non avessero prodotto ripercussioni negative sul bilancio dei detti progetti. [OSCURATO:PERSONA], essa non ha provato che i prodotti della XJ fossero i soli che permettessero la realizzazione di tali progetti e che, pertanto, la scelta di tali prodotti fosse stata fondata su considerazioni oggettive. Analogamente, essa non ha dimostrato che il fatto che essa avesse percepito commissioni di vendita non avesse influito sui prezzi dei prodotti controversi. Tenuto conto del detto conflitto di interessi, non è dimostrato che le attrezzature acquistate presentassero il miglior rapporto qualità/prezzo. Di conseguenza, occorre constatare che tale conflitto di interessi ha avuto un’influenza sul complesso del rapporto contrattuale tra la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA]. 181 Inoltre, occorre sottolineare che le violazioni di obblighi contrattuali commesse dalla ricorrente sono state di gravità tale da giustificare il rimborso integrale delle sovvenzioni. Infatti, la ricorrente ha arrecato un grave pregiudizio al suo rapporto contrattuale con la [OSCURATO:PERSONA] non dichiarando l’esistenza di un conflitto di interessi nonché la percezione di commissioni di vendita e procedendo ad una sovrafatturazione dei prezzi di taluni prodotti. 182 Di conseguenza, il recupero integrale delle somme versate in base alle convenzioni controverse non è sproporzionato. 183 Tale conclusione non è infirmata dal fatto che i progetti controversi sono stati effettivamente realizzati dalla ricorrente né dai risultati ottenuti. 184 Infatti, non basta dimostrare che un progetto è stato realizzato per giustificare l’attribuzione di una specifica sovvenzione. Il beneficiario dell’aiuto deve, per giunta, fornire la prova di aver sostenuto le spese dichiarate conformemente alle condizioni fissate per la concessione della sovvenzione interessata. Il suo obbligo di rispettare le condizioni finanziarie fissate costituisce un impegno essenziale e, pertanto, condiziona l’attribuzione della sovvenzione dell’Unione (sentenza del 10 ottobre 2019, Help – Hilfe zur Selbsthilfe/[OSCURATO:PERSONA], T‑335/17 , non pubblicata, EU:T:2019:736 , punto 201 ). 185 Pertanto, la domanda di rimborso integrale delle somme versate nell’ambito della convenzione controversa è fondata, di modo che si deve accogliere questo capo della domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA]. Sulla domanda di risarcimento danni 186 Oltre al rimborso delle sovvenzioni, la [OSCURATO:PERSONA] chiede il versamento di un risarcimento danni nella misura di EUR 58876,50. 187 Secondo la [OSCURATO:PERSONA] ricorrono le tre condizioni per l’insorgere della responsabilità contrattuale della ricorrente, e cioè la violazione di una o più clausole contrattuali, il carattere effettivo del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contestato e il danno lamentato. 188 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la percezione, da parte della ricorrente, di commissioni di vendita per EUR 45991 è stata provata. Essa parte dalla premessa secondo la quale la XJ avrebbe ridotto i suoi prezzi almeno di tale importo se non fossero state dovute tali commissioni. In ogni caso, un’esecuzione corretta e leale del contratto avrebbe dovuto condurre la ricorrente a dichiarare e a retrocedere tale riduzione a favore dei consorziati incaricati dell’esecuzione del progetto interessato. 189 Quanto alla sovrafatturazione della console e del software, la [OSCURATO:PERSONA] deduce dagli elementi contenuti nella relazione dell’OLAF che, nell’ambito del progetto [OSCURATO:PERSONA], sono state vendute 135 unità della console e del software. Un importo di EUR 338,50 per unità sarebbe stato fatturato in eccesso, ossia quindi un importo totale di EUR 45697,50. Nell’ambito del progetto [OSCURATO:PERSONA], sarebbero state vendute 77 unità, il che avrebbe comportato un sovraccosto di EUR 26064,50. 190 Dato che la [OSCURATO:PERSONA] ha finanziato solo la metà di tali progetti, essa avrebbe subito un danno totale di EUR 58876,50. 191 Secondo la ricorrente, anche supponendo che essa abbia commesso le violazioni di norme di legge o contrattuali ad essa addebitate, cosa che essa contesta, il carattere effettivo del danno e il nesso di causalità tra le sue condotte e tale preteso danno non sono stati provati. Al riguardo, essa fa valere che il prezzo dei prodotti interessati non sarebbe stato inferiore se essa non avesse svolto il ruolo di intermediaria, dato che sarebbe grazie ad essa che la XJ ha potuto vendere un numero maggiore di prodotti ad un prezzo unitario meno elevato. Per quanto riguarda l’aumento del prezzo della console e del software, il prezzo di tali attrezzature sul mercato sarebbe effettivamente aumentato, di modo che non vi sarebbe stata alcuna sovrafatturazione. 192 Si deve rilevare, innanzitutto, che la domanda di cui trattasi ha per oggetto l’insorgere della responsabilità contrattuale della ricorrente. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che i danni dei quali viene chiesto il risarcimento sono stati causati dalla violazione, da parte della ricorrente, dei suoi obblighi contrattuali. Pertanto, il Tribunale è competente, sul fondamento dell’articolo 272 TFUE, a conoscere di tale domanda, che deriva dallo stesso vincolo contrattuale sul quale è fondata la domanda riconvenzionale. 193 Occorre poi constatare che, adito nell’ambito di una clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 272 TFUE, il Tribunale deve risolvere la controversia sulla base del diritto sostanziale applicabile al contratto (v. sentenze del 29 novembre 2016, ANKO/REA, T‑270/15 , non pubblicata, EU:T:2016:681 , punto 43 e giurisprudenza citata, e del 1o marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA]/REA, T‑208/15 , non pubblicata, EU:T:2017:136 , punto 53 e giurisprudenza citata). Il diritto applicabile al contratto è quello espressamente previsto in quest’ultimo, dato che le clausole contrattuali che esprimono la comune volontà delle parti devono prevalere su ogni altro criterio, utilizzabile solo nel silenzio del contratto (v. sentenza dell’8 settembre 2015, Amitié/[OSCURATO:PERSONA], T‑234/12 , non pubblicata, EU:T:2015:601 , punto 74 e giurisprudenza citata). 194 Occorre ricordare che, conformemente all’articolo 10 di ciascuna delle convenzioni controverse, queste ultime sono disciplinate dalle disposizioni loro proprie, dalle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione e, in via sussidiaria, dal diritto belga. 195 Orbene, si deve necessariamente constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non cita alcuna clausola dei detti contratti che preveda la responsabilità contrattuale della ricorrente. 196 Inoltre, si deve rilevare che il diritto dell’Unione non prevede alcuna disposizione sostanziale che disciplini la responsabilità contrattuale per i danni causati da una controparte contrattuale dell’Unione. 197 A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento, al punto 99 del controricorso, alla sentenza del 12 aprile 2018, PY/EUCAP [OSCURATO:PERSONA] ( T‑763/16 , EU:T:2018:181 ), che riguarda la responsabilità contrattuale dell’Unione in forza dell’articolo 340 TFUE e il diritto applicabile in una situazione del genere. Al punto 66 della detta sentenza, il Tribunale ha considerato che la responsabilità contrattuale poteva essere esaminata «unicamente sulla base dei contratti di lavoro in questione […] alla luce dei principi generali del diritto dell’Unione in materia di responsabilità contrattuale» e che «[s]econdo tali principi, devono essere soddisfatte tre condizioni affinché un’azione per responsabilità contrattuale possa avere un esito favorevole, vale a dire, anzitutto, che l’istituzione di cui trattasi non abbia adempiuto le proprie obbligazioni contrattuali, poi, che la parte ricorrente abbia subito un danno e, infine, che vi sia un nesso di causalità fra il comportamento di detta istituzione e il danno stesso». 198 [OSCURATO:PERSONA] parte dal principio che tale giurisprudenza si applica per analogia alla responsabilità contrattuale della controparte contrattuale di un’istituzione dell’Unione, nella fattispecie la ricorrente. Tuttavia, la situazione nella causa in cui è stata pronunciata la sentenza del 12 aprile 2018, PY/EUCAP [OSCURATO:PERSONA] ( T‑763/16 , EU:T:2018:181 ), è diversa dalla situazione in esame nel caso di specie. Infatti, risulta dal punto 62 della detta sentenza che i contratti di lavoro controversi in tale causa non specificavano il diritto ad essi applicabile, mentre, nel caso di specie, le convenzioni controverse contengono una clausola relativa al diritto applicabile. 199 Ciò premesso, nella fattispecie, le condizioni per l’insorgere della responsabilità contrattuale della ricorrente devono essere ricercate nel diritto belga, applicabile in via sussidiaria alle convenzioni controverse. 200 In materia di responsabilità contrattuale, l’articolo 1142 del codice civile belga, collocato nel titolo III del libro III, dal titolo «Dei contratti o delle obbligazioni contrattuali in generale», dispone che «[q]ualsiasi obbligazione di fare o di non fare dà luogo a risarcimento danni in caso di inadempimento da parte del debitore». 201 Inoltre, ai sensi dell’articolo 1147 del codice civile belga, «[i]l debitore è condannato, se del caso, al pagamento di un risarcimento danni vuoi a causa dell’inadempimento dell’obbligazione, vuoi a causa del ritardato adempimento, ogniqualvolta egli non dimostri che l’inadempimento è dovuto a causa estranea a lui non imputabile, quand’anche non vi sia alcuna malafede da parte sua». 202 Risulta dall’articolo 1147 del codice civile belga che, perché un danno di origine contrattuale sia risarcito, devono ricorrere tre condizioni, e cioè l’inadempimento totale o parziale del contratto, un danno e il nesso causale tra l’inadempimento e il danno (v., in questo senso, sentenza del 4 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑744/14 , non pubblicata, EU:T:2017:304 , punto 271 e giurisprudenza citata). 203 Il Tribunale considera che, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato in maniera sufficiente sul piano giuridico l’esistenza di un nesso sufficientemente diretto di causa ad effetto tra l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali imputato alla ricorrente e il danno lamentato, supponendo che quest’ultimo sia accertato. 204 In primo luogo, è pacifico che la ricorrente non ha venduto attrezzature ai consorziati nell’ambito delle convenzioni controverse, né ha chiesto il rimborso di spese relative all’acquisto di attrezzature. Infatti, le attrezzature oggetto di sovrafatturazione o di commissioni di vendita sono state acquistate non dalla ricorrente, ma da altri soggetti, non legati a quest’ultima, ai quali la [OSCURATO:PERSONA] ha rimborsato le spese sostenute in occasione dei detti acquisti. 205 In secondo luogo, è parimenti pacifico che la responsabilità degli acquisti delle attrezzature che hanno formato oggetto di sovrafatturazione e di commissioni di vendita gravava non sulla ricorrente ma sui membri del consorzio che avevano effettuato tali acquisti. Ciò è confermato dalla risposta della [OSCURATO:PERSONA] ad un quesito posto dal Tribunale nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, nella quale essa ha affermato che «la scelta dei prodotti o [dei] materiali utilizzati nei progetti del beneficiario rientrano nella piena responsabilità di quest’ultimo, anche se la descrizione di un’attrezzatura si trova nell’allegato I della convenzione». 206 Orbene, la [OSCURATO:PERSONA], a cui incombe, conformemente al principio actori incumbit probatio, l’onere di provare che le tre condizioni menzionate al precedente punto 202 sono soddisfatte, non è riuscita a dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità diretto. Infatti, essa si limita ad affermare al riguardo, in una sola frase e senza alcuna dimostrazione concreta, che il nesso di causalità sarebbe «evidente», in quanto la ricorrente avrebbe partecipato «attivamente» alle violazioni contrattuali in questione, senza le quali il danno reclamato non si sarebbe verificato. 207 Tuttavia, siffatte affermazioni generiche non bastano a dimostrare in maniera sufficiente sul piano giuridico l’esistenza di un nesso di causalità diretto tra il danno lamentato e le violazioni contrattuali controverse in una situazione caratterizzata dall’interposizione di più soggetti terzi, come quella descritta ai precedenti punti 204 e 205. 208 Inoltre, e in ogni caso, si deve rilevare che, nel contesto dell’esecuzione di obbligazioni contrattuali, il rispetto del principio di proporzionalità rientra nell’obbligo più generale delle parti di un contratto di eseguire quest’ultimo in buona fede. Inoltre, in forza del diritto belga, l’obbligo di eseguire in buona fede i contratti, previsto all’articolo 1134 del codice civile, vieta ad una parte di esercitare un diritto in maniera tale da eccedere manifestamente i limiti del normale esercizio di tale diritto da parte di una persona prudente e diligente (Cass. 16 novembre 2007, AR nr C.06.0349.F.1) (v., in questo senso, sentenza del 24 ottobre 2018, Nova/[OSCURATO:PERSONA], T‑299/15 , non pubblicata, EU:T:2018:713 , punto 140 ). 209 Orbene, tenuto conto, da una parte, del fatto che i progetti oggetto delle convenzioni controverse sono stati eseguiti senza ritardo e conformemente agli obiettivi dei detti progetti, il che non è contestato, e, dall’altra, delle conseguenze particolarmente gravi necessariamente derivanti, per la ricorrente, dal recupero integrale delle sovvenzioni, il Tribunale considera che la domanda di risarcimento danni, che si aggiungerebbe al detto recupero integrale, ecceda manifestamente i limiti del normale esercizio del diritto in questione. 210 Ne consegue che la domanda di risarcimento danni dev’essere respinta in quanto infondata. Conclusione 211 Risulta dalle considerazioni che precedono che gli importi versati alla ricorrente in base alle convenzioni controverse devono essere integralmente rimborsati da quest’ultima a causa delle irregolarità da essa commesse. Pertanto, le conclusioni della ricorrente, dirette a veder dichiarare che essa non è debitrice delle note di addebito nn. 3241901815 e 3241901886, sono divenute inoperanti. 212 Alla luce di tutto quanto precede, occorre, da un lato, respingere il ricorso principale e, dall’altro, accogliere la domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] nei limiti in cui essa è diretta a veder dichiarare che le violazioni contrattuali imputate alla ricorrente sono irregolarità ai sensi del punto II.1 delle condizioni generali delle convenzioni controverse e ad ottenere il rimborso delle somme versate a quest’ultima nell’ambito delle dette convenzioni. Per il resto, la domanda riconvenzionale sarà respinta. [ omissis ] Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Decima Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso principale è respinto. 2) Le violazioni delle convenzioni di sovvenzione n. 225023, relativa alla realizzazione del progetto intitolato «ElDeRly-friEndly Alarm handling and monitorING ([OSCURATO:PERSONA])», e n. 250449, relativa alla realizzazione del progetto intitolato «[OSCURATO:PERSONA] monitoring and sOcial integration environMEnt for Supporting WidE ExTension of independent life at [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])», commesse dalla [OSCURATO:PERSONA] (HIM) costituiscono irregolarità ai sensi del punto II.1 delle condizioni generali delle dette convenzioni. 3) La HIM è condannata a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] europea la somma di EUR 512799. 4) Per il resto, la domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] è respinta. 5) La HIM è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 giugno 2021. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese. ( 1 ) Sono riportati solo i punti della presente sentenza di cui il Tribunale ritiene utile la pubblicazione.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1639/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris