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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 maggio 2024

Cassazione n. 10510/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 del Tribunale di Parma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Parma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta e con il consenso del pubblico ministero, la pena di mesi sei di reclusione in ordine adelitti di cui agli artt. 651 cod. pen. (capo a), 81-337 cod. pen. (capo b), 582-585-576 n. 1 cod. pen. (capo c). pThr

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con un unico motivo di annullamento, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 444, comma 2, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto la pena applicata dal giudice è diversa da quella concordata dalle parti, pari a mesi quattro di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Preliminarmente va rilevato che l'impugnazione è ammissibile in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. stabilisce che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per i motivi specificatamente previsti, tra cui il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.

3. Emerge dal verbale di udienza del 08/05/2024 che le parti avevano concordato la pena di mesi quattro di reclusione, così determinata: pena base per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. mesi sei di reclusione, ridotta per l'applicazione delle attenuanti generiche fino a mesi quattro di reclusione, aumentata per la continuazione con i restanti reati fino a mesi sei di reclusione, ridotta per il rito nella misura sopra indicata.

Deduce il ricorrente che l'applicazione della pena era stata subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e che tale condizione non è stata nemmeno verbalizzata.

Il Tribunale ha applicato una pena diversa da quella concordata, ossia mesi sei di reclusione.

La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio, in quanto non è possibile procedere alla rettificazione della pena richiesta dalle parti, senza pervenire ad annullamento della sentenza.

Infatti, l'art. 619, comma 2, cod. proc. pen. contempla la rettifica della specie e della quantità della pena quando essa sia frutto di errore di denominazione o di computo, trattandosi di ipotesi che non involge valutazioni di merito, sostanziandosi nella sostituzione della misura della pena indicata in dispositivo con quella specificata nell'accordo delle parti (Sez. 4, n. 17185 del 17/01/2017, Cecere, Rv. 269604 — 01).

Nel caso di specie non si verte in una ipotesi di contrasto tra il verbale di udienza, ove sono indicati i termini dell'accordo, e il dispositivo della sentenza, contrasto che si risolve accordando prevalenza al verbale, in quanto il ricorrente deduce che l'accordo comprendeva anche la sospensione condizionale della pena, di cui poteva beneficiare, ma che tale condizione non è stata verbalizzata.

In conclusione, quindi, va disposto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza con trasmissione degli atti per ulteriore corso al Tribunale di Parma.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Parma per l'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 del Tribunale di Parma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Parma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta e con il consenso del pubblico ministero, la pena di mesi sei di reclusione in ordine adelitti di cui agli artt. 651 cod. pen. (capo a), 81-337 cod. pen. (capo b), 582-585-576 n. 1 cod. pen. (capo c). pThr 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con un unico motivo di annullamento, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 444, comma 2, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto la pena applicata dal giudice è diversa da quella concordata dalle parti, pari a mesi quattro di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Preliminarmente va rilevato che l'impugnazione è ammissibile in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. stabilisce che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per i motivi specificatamente previsti, tra cui il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza. 3. Emerge dal verbale di udienza del 08/05/2024 che le parti avevano concordato la pena di mesi quattro di reclusione, così determinata: pena base per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. mesi sei di reclusione, ridotta per l'applicazione delle attenuanti generiche fino a mesi quattro di reclusione, aumentata per la continuazione con i restanti reati fino a mesi sei di reclusione, ridotta per il rito nella misura sopra indicata. Deduce il ricorrente che l'applicazione della pena era stata subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e che tale condizione non è stata nemmeno verbalizzata. Il Tribunale ha applicato una pena diversa da quella concordata, ossia mesi sei di reclusione. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio, in quanto non è possibile procedere alla rettificazione della pena richiesta dalle parti, senza pervenire ad annullamento della sentenza. Infatti, l'art. 619, comma 2, cod. proc. pen. contempla la rettifica della specie e della quantità della pena quando essa sia frutto di errore di denominazione o di computo, trattandosi di ipotesi che non involge valutazioni di merito, sostanziandosi nella sostituzione della misura della pena indicata in dispositivo con quella specificata nell'accordo delle parti (Sez. 4, n. 17185 del 17/01/2017, Cecere, Rv. 269604 — 01). Nel caso di specie non si verte in una ipotesi di contrasto tra il verbale di udienza, ove sono indicati i termini dell'accordo, e il dispositivo della sentenza, contrasto che si risolve accordando prevalenza al verbale, in quanto il ricorrente deduce che l'accordo comprendeva anche la sospensione condizionale della pena, di cui poteva beneficiare, ma che tale condizione non è stata verbalizzata. In conclusione, quindi, va disposto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza con trasmissione degli atti per ulteriore corso al Tribunale di Parma. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Parma per l'
Sentenza Cassazione n. 10510/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris