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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14078/2026

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[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di sostituzione di persona; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso denunzia inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata disamina della memoria difensiva di replica prodotta ex art. 598-bis cod. proc. pen.; ritenuto che il motivo sia del tutto generico, perché privo dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., posto che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, esso non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, nulla precisando sulle deduzioni che avrebbe formulato con la memoria di replica depositata nel giudizio di appello e limitandosi a denunziarne la mancata disamina da parte della Corte territoriale; rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce vizi di motivazione relativamente all'affermazione di responsabilità dell'imputato; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione); rilevato che, con il terzo motivo, il ricorso denunzia il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; ritenuto che esso sia manifestamente infondato atteso che la motivazione per relationem di cui il ricorrente si lamenta è da considerare legittima, perché esplicativa della cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento del Giudice di primo grado, le quali sono state valutate e ritenute autonomamente condivisibili dalla Corte territoriale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.MIl consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Te4esa Belmonte DEPOS![OSCURATO:PERSONA] 17 P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di sostituzione di persona; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso denunzia inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata disamina della memoria difensiva di replica prodotta ex art. 598-bis cod. proc. pen.; ritenuto che il motivo sia del tutto generico, perché privo dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., posto che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, esso non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, nulla precisando sulle deduzioni che avrebbe formulato con la memoria di replica depositata nel giudizio di appello e limitandosi a denunziarne la mancata disamina da parte della Corte territoriale; rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce vizi di motivazione relativamente all'affermazione di responsabilità dell'imputato; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione); rilevato che, con il terzo motivo, il ricorso denunzia il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; ritenuto che esso sia manifestamente infondato atteso che la motivazione per relationem di cui il ricorrente si lamenta è da considerare legittima, perché esplicativa della cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento del Giudice di primo grado, le quali sono state valutate e ritenute autonomamente condivisibili dalla Corte territoriale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.MIl consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Te4esa Belmonte DEPOS![OSCURATO:PERSONA] 17 P
Sentenza Cassazione n. 14078/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris