CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 47124/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fissata la trattazione con il rito scritto; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] BEVILACQUA avverso l'ordinanza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta in data 11 marzo 2022 con la quale è stata ulteriormente disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare per il deposito della sentenza di primo grado pronunciata dal medesimo giudice in data 15 dicembre 2021. 2. [OSCURATO:PERSONA] BEVILACQUA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione della legge processuale e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata risposta alle argomentazioni difensive sulla intervenuta perdita di efficacia della misura cautelare per decorso del termine massimo, in ragione della illegittimità della disposta proroga. 3. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. 3.1. Come risulta dal timbro di deposito in data 9 maggio 2022 presso la cancelleria del Tribunale di Caltanissetta, il ricorso risulta essere presentato oltre il termine previsto dall'art. 311 cod. proc. pen., in considerazione della notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento impugnato effettuata, rispettivamente, al difensore tramite posta elettronica certificata in data 20 aprile 2022, e all'imputato a mani proprie, tramite l'ufficio matricola del luogo di detenzione, in data 21 aprile 2022. Infatti, l'impugnazione è stata presentata presso il Tribunale di Catania che l'ha poi trasmessa al Tribunale di Caltanissetta ove è stata depositata in data 9 maggio 2022: tale momento va individuato per verificare la tempestività dell'impugnazione. Infatti, si è chiarito che «in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, 2 cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo» (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 - dep. 2021, Bottari, Rv. 280167). 3.2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pro