CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 30191/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Bari in data 07/11/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Paolo AndreaMaria Fiore, ha chiesto l’annullamento della sentenza con trasmissione degli attialla Corte di appello di Bari per il giudizio,viste le conclusioni scritte datate 02/05/2026 a firma del difensore dell’imputato,avv. [OSCURATO:PERSONA], con le quali si insiste nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza pronunciata in data 07/11/2025 la Corte di appello di Bariha dichiarato inammissibile, perché proposto fuori termine, l’appello presentatodall’imputato avverso la sentenza emessa in data 02/12/2022 dal Tribunale diBari, che veniva dichiarata esecutiva.2. Avverso la predetta sentenza ricorre per Cassazione il difensoredell’imputato, articolando un unico motivo, con il quale si deducono violazione dilegge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. Il difensore ha documentato che l’atto di appello era stato ritualmentedepositato in data 17 aprile 2023 con le modalità previste dall’art. 111 bis cod.proc. pen. nel rispetto del termine di 45 giorni stabilito dall’art. 585, comma 1,lettera c), cod. proc. pen.1.1. Dall'esame degli atti, consentito dalla natura processuale dell'eccezione(Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, Sez. U, n.24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto), risulta che: la sentenza diprimo grado è stata deliberata in data 02/12/2022 con indicazione del termine digiorni 90 per il deposito della motivazione; tale termine è spirato il 02/03/2023;da tale data decorre (ex art. 585, comma 2, lett. c, cod. proc. pen.) il termineper l'impugnazione che, nella specie, è pari a quarantacinque giorni (art. 585,comma 1, lett. c, cod. proc. pen.); il quarantacinquesimo giorno è scaduto il16/04/2023 e vale come data di deposito il 17/04/2023 perché il 16 era festivo(domenica); stante l’assenza dell’imputata, vanno aggiunti a tale termineulteriori 15 giorni (art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen.); donde la tempestivitàdell’atto di appello, che risulta depositato in data 17/04/2023, come si evincedalla ricevuta di deposito a mezzo pec allegata al ricorso.2. L‘erronea individuazione della data di presentazione dell‘impugnazione daparte della Corte di Appello integra il vizio denunciato e pertanto la sentenzaimpugnata deve essere annullata, disponendo la trasmissione degli atti ad altrasezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti allacorte di appello di Bari per l'ulteriore corso.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]