CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 febbraio 2023
Cassazione n. 37648/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; uditi, per l'indagato, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Ascola e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso riportandosi ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17/02/2023, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il gravame proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen contestato al capo 1), per avere preso parte, nell'ambito del sodalizio mafioso denominato 'ndrangheta, alla cosca [OSCURATO:PERSONA], operante, tra l'altro, nel territorio del comune di Rosarno, a sua volta inserita nel mandamento tirrenico, in seno al quale egli svolgeva il ruolo di organizzatore (c.d. "reggente") della articolazione riconducibile al ramo facente capo al padre Gregorio, detto «Testazza», con compiti di decisione e pianificazione delle azioni delittuose da compiere, anche dopo essere stato arrestato, nel campo delle estorsioni, stipulando accordi con altre componenti della medesima associazione o di altre organizzazioni mafiose; nonché dei delitti di estorsione aggravata allo stesso contestati ai capi 19), 23) e 32). Secondo il Collegio, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] era stato puntualmente indicato dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe C:acciola, i quali avevano fornito una analitica rappresentazione dell'organigramma e delle competenze criminali delle varie articolazioni del clan, indicando «Michele testazza» (soprannome dell'odierno indagato) come uno dei partecipi del gruppo comandato dal padre, Gregorio. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, [OSCURATO:PERSONA] si era inserito nella disputa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], adoperandosi per il superamento del dissidio. E il ruolo carismatico dell'indagato era stato evidenziato da [OSCURATO:PERSONA], che dinnanzi alle pretese di Palaia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], lo aveva ammonito che se [OSCURATO:PERSONA], all'epoca detenuto, fosse stato libero, non avrebbe esitato a reagire, attesa l'intromissione in un ambito territoriale rientrante nella competenza dei "Testazza". Sono poi state valorizzate una serie di captazioni relative ai tre episodi di estorsione in contestazione (ai danni, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), da cui è emerso che l'indagato, violando i risalenti accordi con l'articolazione del clan facenl:e capo a [OSCURATO:PERSONA], classe '83, che prevedevano la ripartizione dei proventi delle attività estorsive, si era impossessato dell'intero importo. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dei difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA]Ascola, [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con ,un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 273, 192 cod. proc. pen. e 629, 628, terzo comma, 416-bis.1 cod. pen. con riferimento al giudizio di gravità indiziaria per le ipotesi estorsive di cui ai capi 19), 23) e 32) e per l'ipotesi associativa del capo 1). 2.1. Quanto all'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 19), la conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], classe '83, principale elemento a carico del ricorrente, consentirebbe in realtà di escludere che egli fosse l'autore dell'estorsione, atteso che all'epoca dell'inizio dell'attività illecita, circa dieci anni prima, [OSCURATO:PERSONA] era detenuto. Per la stessa ragione, la sua identificazione nel soggetto che, nelle captazioni, veniva indicato come «Michele test», sarebbe errata, atteso che l'autore dell'estorsione, al momento delle intercettazioni, avvenute nell'agosto 2019, sarebbe stato in libertà, mentre [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 19/07/2021, era, invece, detenuto. Inoltre, l'ordinanza non considererebbe che se, come ritenuto dal Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] fosse stato il soggetto venuto meno all'accordo con [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo avrebbe manifestato il suo risentimento a [OSCURATO:PERSONA] in occasione della telefonata avvenuta con quest'ultimo, allorché il primo si era, invece, limitato a inviare saluti e messaggi di stima all'indirizzo del congiunto. Né sarebbe stato adeguatamente valutato che Palaia avesse mentito, su istigazione di [OSCURATO:PERSONA], madre del detenuto, in relazione alla estorsione ai danni di Serreti, secondo quanto lo stesso Palaia avrebbe confessato al cognato (v. progr. 7824 del 26/01/2020 - RIT 1822/19, riportata a pag. 1070 dell'ordinanza di custodia cautelare). Ciò che avrebbe reso prive dei necessari requisiti di chiarezza le intercettazioni utilizzate per configurare il giudizio di gravità indiziaria a carico dell'indagato. 2.2. Quanto all'estorsione di cui al capo 23), commessa, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ai danni di [OSCURATO:PERSONA], i dialoghi intercettati permetterebbero di escludere l'intervento di [OSCURATO:PERSONA], classe '80, atteso che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] affermerebbe che, nella contrada Romano, avevano agito, da sempre, componenti della sua famiglia (cfr. conversazione captata in data 7/06/2020 presso l'abitazione di Palaia), avendo la stessa ordinanza genetica dato atto che il tentativo di subentrare nella gestione della guardiania da parte di [OSCURATO:PERSONA], con il sostegno del nipote [OSCURATO:PERSONA] "Testazza", era stato bloccato da [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, l'ordinanza non avrebbe preso in considerazione l'obiezione difensiva secondo cui, dalla consulenza tecnica redatta dal geometra [OSCURATO:PERSONA], si evincerebbe che [OSCURATO:PERSONA], la moglie di costui, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la moglie di costui, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (padre di Marco e Rosario) non sarebbero proprietari di terreni in contrada Romano, con ciò riscontrando quanto detto dall'indagato nel suo interrogatorio del 16/12/2022. A conferma della egemonia del gruppo Palaia su contrada Romano, si evidenzia la circostanza della lamentela di Lombardo per lo sconfinamento dall'ambito di contrada Romano, operato dalla fazione facente capo a Palaia. Nella ricostruzione operata dal provvedimento, da alcune conversazioni ambientali tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvenute nel dicembre 2019 presso l'abitazione del primo, sarebbe emerso che Nocera aveva avuto un contrasto con un parente di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva acquistato un terreno assoggettato sia a loro, sia al ramo dei [OSCURATO:PERSONA] riconducibile a Gregorio, classe '55 "Testazza"; e che tale soggetto asseriva di essere tenuto a pagare unicamente a [OSCURATO:PERSONA], classe '80 e a [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, le espressioni del dialogo sarebbe equivoche e del tutto inidonee 3 3/' a riscontrare la contestazione. Inoltre, non sarebbe possibile identificare i soggetti a cui si riferirebbero i due conversanti, né affermare che il «Michele» indicato dai soggetti intercettati sia necessariamente l'indagato, avuto riguardo ad un nome assai diffuso nel contesto di riferimento e non potendo valorizzarsi la circostanza che, nelle vicende estorsive di cui ai capi 19) e 32), Palaia facesse riferimento ai contrasti per le riscossioni delle guardianie chiamando in causa «Michel test» o «Michele testazza», epiteto che individuerebbe [OSCURATO:PERSONA], classe '80. Ciò in quanto, nella presente vicenda estorsiva, il riferimento dei loquenti sarebbe stato unicamente a «Michele», senza ulteriori specificazioni. Quanto, poi, alla collocazione criminale di [OSCURATO:PERSONA], indicato da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] quale adepto del ramo familiare dei "Testazza", essa non potrebbe essere utilizzata, in chiave logica, per dimostrare il suo coinvolgimento nell'estorsione in esame con [OSCURATO:PERSONA], tanto più che, secondo Albanese, Furuli sarebbe stato in rapporti con [OSCURATO:PERSONA]. Né l'ordinanza impugnata avrebbe risposto alla censura relativa all'intercettazione n. 967 del 22/12/2019 RIT 2018/19 All. 241 inf. 28/07/2020, da cui si evincerebbe che Nocera si era recato da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva risposto di non aver avuto mai a che fare con nessuno e, dunque, nemmeno con il «Michele» indicato come percettore di una somma di denaro dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Infine, la difesa contesta che nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] abbia affermato che i figli di [OSCURATO:PERSONA] e quindi il ramo il cui reggente è [OSCURATO:PERSONA], classe '83 per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], curassero la raccolta delle estorsioni anche per conto del ramo riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], classe '55, asserendo che Cacciola avrebbe riferito che i figli di [OSCURATO:PERSONA] avevano quale zona di competenza la contrada Romano e che, in più, prendevano le estorsioni «come lo zio Gregorio». 2.3. Quanto all'ipotesi estorsiva di cui al capo 32) ai danni di Sebastiano e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di terreni in contrada Romano, costretti da [OSCURATO:PERSONA], classe '80 a consegnargli la somma di 15 mila euro, sarebbero state valorizzate le intercettazioni a carico di [OSCURATO:PERSONA], del quale la difesa mette, però, in dubbio l'attendibilità, attesa la sua propensione ad affermare il falso (come nell'episodio relativo al furgone giallo, carico di droga, che sarebbe rimasto coinvolto nel crollo del ponte Morandi, smentito dalla stampa nazionale). Il Tribunale ometterebbe di considerare la captazione, riportata nell'ordinanza, relativa a una conversazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], rivolgendosi a [OSCURATO:PERSONA], asseriva che le guardianie sul territorio in cui erano situati i terreni di Miano (in contrada Romano) erano di competenza del cognato [OSCURATO:PERSONA], classe '83, manifestando dubbi sul fatto che Miano, come da lui affermato, avesse effettuato il pagamento dell'estorsione a favore del ricorrente, genericamente indicato come «Testazza», senza indicarne il nome (conv. 2082 RIT 2018/19 all. 267 inf. 28/07/2020). E l'affermazione contenuta nell'ordinanza, secondo cui Miano non avrebbe potuto millantare un pagamento mai avvenuto per timore di gravi rappresaglie, sarebbe in contraddizione con il fatto che la presunta vittima avesse inteso denunciare i [OSCURATO:PERSONA]-Palaia. Inoltre, l'evento attribuito al ricorrente si sarebbe consumato nel 2013, in un periodo nel quale era detenuto. 2.4. Quanto, infine, al ruolo apicale svolto nell'associazione contestata al capo 1), le dichiarazioni dei collaboratori Abanese e Cacciola sarebbero assolutamente generiche, limitandosi essi ad affermare che il ricorrente faceva le veci del padre, Nessuna riposta, inoltre, l'ordinanza avrebbe fornito al rilievo difensivo secondo cui [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di avere ricevuto la richiesta da alcuni membri della famiglia [OSCURATO:PERSONA] di Rosarno, tra i quali l'odierno ricorrente, di intervenire a difesa del suocero di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di azioni intimidatorie, sarebbe stato smentito dalle intercettazioni provenienti dal processo "Ares", nelle quali [OSCURATO:PERSONA] sospettava che i mandanti dell'attentato subito dal suocero fossero stati proprio i [OSCURATO:PERSONA]. Infine, il fatto che il fallito tentativo di introdurre lo zio, [OSCURATO:PERSONA], nel controllo di contrada Romano, smentirebbe il ruolo di vertice attribuito a [OSCURATO:PERSONA]. 3. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è pervenuta in Cancelleria una memoria trasmessa dalla Difesa di [OSCURATO:PERSONA], contenente motivi nuovi, con la quale, con ampio corredo di documenti allegati, si articolano ulteriori considerazioni a sostegno dell'istanza di annullamento dell'ordinanza impugnata per vizio di motivazione con riferimento alle ipotesi di delitto estorsivo di cui ai capi 19), 23) e 32) e alla ipotesi associativa del capo 1). Oltre a evidenziare come l'attribuzione del soprannome "Testazza" a [OSCURATO:PERSONA], classe '55 e ai suoi figli fosse tutt'altro che incontroversa, venendo smentita dagli atti relativi ad altri procedimenti, si sottolinea l'illogicità delle argomentazioni utilizzate per superare sia il rilievo difensivo secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto lamentarsi con [OSCURATO:PERSONA], reggente della cosca che faceva capo al ricorrente, della slealtà di quest'ultimo e non rivolgere al suo indirizzo espressioni di stima e affetto, sia l'osservazione secondo cui, quanto all'estorsione di cui al capo 19), [OSCURATO:PERSONA] non poteva avere concordato le relative modalità dieci anni prima, in quanto all'epoca era detenuto, sia la patente di attendibilità soggettiva attribuita a [OSCURATO:PERSONA], ampiamente smentita dagli atti e dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui Palaia era solito trattenere per sé i proventi estorsivi, nascondendoli ai cognati. Quanto all'ipotesi estorsiva di cui al capo 23) ai danni di [OSCURATO:PERSONA], si ribadisce l'omessa risposta alle deduzioni difensive dimostrative del fatto che l'indagine avrebbe individuato in capo al solo nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] (padre di [OSCURATO:PERSONA] e suocero di [OSCURATO:PERSONA]) il controllo e la prerogativa di imporre le «guardianie» in tale ambito territoriale, come sottolineato dal Mr)-"k racconto di [OSCURATO:PERSONA] riportato alle pp. 1247-1248 della informativa principale datata 28/07/2020, nella quale, peraltro, sarebbe stato sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] non fosse stato destinatario di alcuna richiesta estorsiva, indirizzata soltanto al cugino, [OSCURATO:PERSONA]. Quanto, infine, all'ipotesi associativa di cui al capo 1), l'ordinanza avrebbe omesso di rispondere alla deduzione difensiva con la quale si era evidenziato come nell'intercettazione datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], Palaia avesse indicato tutte le articolazioni della cosca [OSCURATO:PERSONA], senza però richiamare [OSCURATO:PERSONA], classe '80 o la sua famiglia. Infine, l'affermazione contenuta a pag. 24 del provvedimento impugnato, secondo cui [OSCURATO:PERSONA], per affermare la sua leadership, avrebbe approfittato dello stato di detenzione degli affiliati del ramo riferibile a [OSCURATO:PERSONA], sarebbe contraddetta dal fatto che il ricorrente era stato riarrestato nel giugno 2012, mentre i componenti del gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA] erano stati arrestati nel mese di novembre dello stesso anno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Muovendo dalle censure mosse con riferimento al giud izio di gravità indiziaria formulato in relazione alla prima estorsione, ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata abbia motivato in maniera congrua e logica in relazione al suddetto profilo, richiamando gli elementi di fatto oggetto delle comunicazioni, a mezzo di SMS, intercorse tra [OSCURATO:PERSONA], classe '83 e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], da cui emergeva il riferimento all'autore dell'estorsione ai danni di «[OSCURATO:PERSONA]» (ovvero [OSCURATO:PERSONA]), individuato in «Michel test» alla stregua di un puntuale ragionamento che si sottrae alle osservazioni critiche della difesa. In disparte la piena coincidenza tra il nome del ricorrente e il soprannome assegnato alla sua famiglia (non revocabile in dubbio sulla base di altri nomingnoli assegnati a taluni componenti del gruppo ' familiare, stante il ripetuto riferimento al soprannome in parola da parte di una pluralità di soggetti, ivi compreso lo stesso [OSCURATO:PERSONA], che aveva richiamato anche quello di "Zenigata"), la correttezza dell'identificazione si coglie da una serie di elementi puntualmente indicati nell'ordinanza impugnata. E' il caso della conversazione tra Palaia e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui i due parlavano di un'altra conversazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto riferimento, a proposito dell'estorsione ai danni degli [OSCURATO:PERSONA], alla veemente reazione che, ove fosse stato libero, avrebbe potuto compiere «Michele», identificabile nell'indagato grazie al riferimento allo zio di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA], al quale intendeva affidare la riscossione delle estorsioni in contrada Romano (non essendo rilevante il dato che [OSCURATO:PERSONA], nel 2012, fosse detenuto, essendo la detenzione iniziata soltanto nel mese di giugno); è il caso del riferimento compiuto dai due loquenti all'autore dell'estorsione come un «parente»; ed è il caso delle intercettazioni relative all'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], da cui emergeva che quest'ultimo aveva asserito di avere versato 15.000 euro a [OSCURATO:PERSONA] «Testazza». Mentre il richiamo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], pur prive di riferimenti alla vicenda Serreti, attestando un risalente coinvolgimento dei «Testazza», ovvero proprio del ramo della cosca riferibile a [OSCURATO:PERSONA], nelle estorsioni di contrada Romano, costituiscono un elemento indiziario di riscontro. Provano troppo, del resto, alla stregua degli univoci elementi indicati, le deduzioni critiche svolte in ricorso in relazione alla condizione di detenzione di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in cui sarebbe collocabile l'accordo con [OSCURATO:PERSONA], ovvero dieci anni prima rispetto al momento dell'intercettazione indicata, essendosi al cospetto di un riferimento temporale chiaramente approssimativo e non impedendo certo la condizione detentiva di [OSCURATO:PERSONA] il raggiungimento di un accordo illecito, come dimostrato in tutta la presente vicenda processuale. E per la stessa ragione, non decisivo appare l'ulteriore argomento difensivo fondato sul riferimento, contenuto nel "SMS" tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a una futura interlocuzione con un soggetto che il ricorso ha identificato con l'autore dell'estorsione (ovvero con «Michele test»); riferimento che dimostrerebbe che costui non poteva essere individuato nel ricorrente, all'epoca detenuto. E ciò tanto più ove si consideri che, nel frangente, [OSCURATO:PERSONA], nel dialogo con Palaia, diceva di volerci parlare lui, con una interlocuzione che, all'evidenza, non avrebbe potuto che essere telefonica e, dunque, non avrebbe potuto essere impedita, come si è visto, dalla condizione detertiva. Fattuale è, infine, la censura difensiva sulle mancate rimostranze da parte di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] circa la condotta di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di attestazioni di stima, rispetto alla quale non manifestamente illogica è l'affermazione che il primo abbia voluto rimandare a un altro momento una comunicazione che ben poteva ritenere inopportuno rendere per telefono, pur al cospetto di altre, invece, espresse in quell'occasione. Quanto, infine, alla questione del mendacio di Palaia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], commesso su istigazione della madre di quest'ultimo, l'ordinanza impugnata ha chiarito, alle pagine 13 e 14, che l'ammissione di Palaia si riferisse a un «altro ricatto». 2.1. Venendo, quindi, alla seconda estorsione, l'ordinanza ha ben spiegato come dalle conversazioni oggetto di captazione fosse emerso che [OSCURATO:PERSONA], investito della riscossione delle guardianie per conto di [OSCURATO:PERSONA], classe '83, aveva appreso dell'avvenuto incasso, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di 15.000 euro da [OSCURATO:PERSONA]. Costui aveva riferito dell'accordo in I:al senso intercorso con [OSCURATO:PERSONA], classe '80 e con lo stesso Furuli, i quali avevano, dunque, riscosso anche la quota di pertinenza dell'altro ramo familiare. Tale ricostruzione, fondata su una interpretazione del dato intercettativo non manifestamente illogica, non viene in alcun modo intaccata da quanto dedotto con il ricorso in merito al fatto che la contrada Romano fosse storicamente un'area di competenza del ramo facente capo non ai "Testazza", ma al padre di [OSCURATO:PERSONA]; circostanza certamente inidonea a escludere, sul piano logico, da un lato la possibilità di un accordo spartitorio tra i due clan e, dall'altro lato, il forzoso ingresso nell'affare illecito da parte di [OSCURATO:PERSONA], che già in passato aveva cercato di farvi subentrare lo zio, [OSCURATO:PERSONA]. Fermo restando che proprio la lamentela di Lombardo sugli sconfinamenti è stata ritenuta indicativa, del tutto logicamente, di una risalente rivendicazione da parte del «ramo Testazza» su quell'area territoriale, a riprova di un risalente accordo. Anche in questo caso, inoltre, non è possibile condividere le argomentazioni difensive circa la mancata identificazione di «Michele» nell'odierno indagato, tenuto conto del fatto che Lombardo era il reggente di quel ramo della cosca; che le parallele vicende estorsive evidenziano una costante strategia espansiva da parte di [OSCURATO:PERSONA] in violazione di accordi precedenti e che, secondo quanto riferito dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], indicato come colui che aveva materialmente ricevuto il denaro, era un uomo di «Peppe e di Michele», ovvero di Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], figli di Gregorio. Ne consegue, dunque, l'infondatezza anche delle censure difensive relative a tale episodio estorsivo. 2.2. Quanto, infine, all'estorsione contestata al capo 32) ai danni di Sebastiano e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di terreni in contrada Romano, costretti da Michele "Testazza" (identificabile, come detto, in [OSCURATO:PERSONA]:o, classe '80) a consegnargli la somma di 15 mila euro, le argomentazioni difensive, che fanno leva innanzitutto sulla captazione relativa alla conversazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], rivolgendosi a [OSCURATO:PERSONA], avrebbe asserito che le guardianie sui terreni di contrada Romano erano di competenza del cognato, [OSCURATO:PERSONA], classe '83, sono comunque aspecifiche. Esse, infatti, ancora una volta non riescono a disarticolare il ragionamento, coerentemente espresso sul piano logico dal provvedimento impugnato, secondo cui Miano era stato fatto oggetto di' una richiesta estorsiva da parte del ramo familiare dei "Testazza", alla quale aveva dovuto cedere, versando la predetta somma di denaro prima che Palaia formalizzasse la propria, ulteriore richiesta delittuosa. Mentre l'affermazione secondo cui l'evento attribuito al ricorrente si sarebbe consumato nel 2013, in un periodo nel quale era detenuto, non trova riscontro nell'ordinanza oggi impugnata. Deve, pertanto, concludersi che, quantomeno allo stato attuale dell'evoluzione del presente procedimento, e salva la conferma nell'ulteriore sviluppo del medesimo, il compendio indiziario raccolto, per come motivatamente apprezzato in sede cautelare, sia in grado di confermare il grave quadro a carico dell'odierno ricorrente, donde l'infondatezza delle censure svolte anche con riferimento al terzo episodio di estorsione contestato. 3. Quanto, infine, al ruolo svolto nell'associazione contestata al capo 1), le censure difensive si soffermano unicamente sulla asserita genericità delle dichiarazioni dei collaboratori Abanese e Cacciola e su asserite incongruenze tra il racconto di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui alcuni membri della famiglia [OSCURATO:PERSONA], tra i quali l'odierno indagato, gli avevano chiesto di intervenire a difesa del suocero di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di azioni intimidatorie, e le risultanze di alcune intercettazioni effettuate nel processo "Ares", nelle quali Nasso avrebbe espresso il convincimento che, tra i mandanti dell'attentato subìto dal !suocero, vi fossero stati proprio i [OSCURATO:PERSONA]. Tali osservazioni critiche sono, tuttavia, aspecifiche, non confrontandosi con la più articolata motivazione resa dal Tribunale del riesame, secondo cui il grave quadro indiziario concernente i ricordati episodi estorsivi poneva [OSCURATO:PERSONA], classe '80, nonostante la sua condizione di detenzione, quale referente del ramo del clan facente capo al padre Gregorio '55, per la gestione delle estorsioni agrarie, che i "Testazza" condividevano, per una quota pari al 50%, con il ramo della famiglia capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], classe '83. Il suo ruolo di attuale vertice della compagine è stato del resto confermato, come evidenziato dall'ordinanza impugnata, dalla conversazione del 7/06/2020, durante la quale Palaia dava atto che [OSCURATO:PERSONA], autorevole esponente della cosca, aveva intimato all'esattore del ramo di [OSCURATO:PERSONA], classe '83, di astenersi da sconfinamenti nella riscossione delle guardianie, spendendo il nome proprio di [OSCURATO:PERSONA] e minacciando una sua reazione di fronte all'abuso perpetrato dalla cosca alleata. Elementi captativi e di prova logica, quelli prima riassunti, che sono stati correttamente apprezzati, sul piano logico, dal Tribunale del riesame, in una valutazione globale e non parcellizzata della provvista indiziaria, unitamente alle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], secondo cui [OSCURATO:PERSONA], classe '80 era subentrato al padre Gregorio a capo della cosca, e [OSCURATO:PERSONA], secondo cui egli era tra i soggetti che si erano alternati ai vertici della cosca durante la detenzione dei maggiorenti, Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] e secondo cui, in tale veste, egli si era inserito nella disputa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], adoperandosi per il superamento del dissidio; con ciò coerentemente pervenendosi al riconoscimento di un ruolo dinamico e funzionale dell'indagato all'interno del sodalizio, in cui egli esercitava un'attività strategica, di impulso e direttamente operativa, occupandosi in prima persona di un intero settore delle attività illecite della cosca.Ne consegue, pertanto, la inammissibilità delle censure svolte con il presente motivo, da un lato non essendo stata motivata la decisività delle argomentazioni dedotte; e, dall'altro lato, non essendosi queste ultime confrontate con tutti gli elementi indiziari di cui si è prima dato conto. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4.1. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp.