CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 1998
Cassazione n. 24251/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/03/1998avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano in data 30/10/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto il rigetto dei ricorsi;letta la memoria a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA] datata 27/03/2026, nell’interessedei ricorrenti con le quali si insiste nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 30/10/2025 (dep. 25/11/2025) la Corte di appellodi Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data06/02/2024, con la quale (riconosciute le circostanze attenuanti generiche e lacircostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4 c.p. con giudizio di prevalenzasull’aggravante contestata a entrambi e sulla recidiva specifica contestata al soloGiuffrè [OSCURATO:PERSONA]) gli imputati venivano condannati alla pena di anni due, mesi duee giorni venti di reclusione ed euro 412,00 di multa in ordine al reato di cui agliartt. 110 e 628, commi 1 e 3 n. 1 cod. pen.2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensoredegli imputati, affidandolo a quattro motivi per GIUFFRE’ [OSCURATO:PERSONA] e tremotivi per GIUFFRE’ [OSCURATO:PERSONA].3. GIUFFRE’ [OSCURATO:PERSONA] Michael3.1 Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e) cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 127, 190, 237, 239, 240, 495, 599, 603 e 530 cod. proc.pen.; in particolare, la difesa lamenta la mancata acquisizione di un documentoproveniente dall’imputato costituente anche “prova nuova sopravvenuta” conconseguente, necessaria, rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale: taledocumento era costituito da una dichiarazione sottoscritta dalla persona offesa,consegnata da [OSCURATO:PERSONA] alla Corte di appello, in cui la stessa ritrattavaintegralmente quanto affermato nella querela, fornendo una ricostruzionealternativa della vicenda che chiariva l’insussistenza del delitto contestato el’estraneità ai fatti degli imputati; richiesta che veniva, tuttavia, respinta dallaCorte di appello sul presupposto della sua tardività, oltre che dell’impossibilità diaccertare l’effettiva provenienza e l’autenticità del documento nonchédell’insussistenza dei presupposti per disporre l’escussione della persona offesa,parimenti richiesta dalla difesa, nonostante il processo si svolgesse in pubblicaudienza, con trattazione orale e alla presenza delle parti, dovendosi, quindi,applicare le disposizioni di cui agli artt. 599 e 602 cod. proc. pen. che nonprevedono limitazioni temporali per le produzioni documentali; la difesaevidenzia, inoltre, che, trattandosi di dichiarazioni provenienti dall’unico testeoculare nonché persona offesa, contenenti una ritrattazione delle accuse, lestesse non potevano ritenersi irrilevanti, tenuto anche conto del fatto che ildenunciante non era mai stato escusso in dibattimento, e che, comunque,avrebbero dovuto essere considerate “prova nuova”.3.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e) cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 628 cod. pen., 192, 361, 431, 500, 531, 512 e 530 cod. proc.pen., per avere, la Corte di appello, erroneamente affermato la credibilitàel’attendibilità della persona offesa nonostante la mancanza di riscontri e lasuccessiva ritrattazione, da parte della stessa, delle accuse precedentementeformulate; si lamenta, altresì, l’inutilizzabilità del riconoscimento fotografico dacostei effettuato nella fase delle indagini preliminari, che non risulta essere statoreiterato in dibattimento; la difesa valorizza, inoltre, la mancata produzione dicertificazione medica attestante le conseguenze riportate dal denunciante aseguito del pugno sui denti ricevuto nel corso della rapina e il travisamento dellaprova con riguardo all’affermazione, da parte del teste di polizia giudiziaria,dell’assenza di elementi utili alle indagini nei filmati dell’impianto divideosorveglianza installato vicino al luogo dell’aggressione.3.3. Con il terzo motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 110 e 628 cod. pen., 530 cod. proc. pen. con riguardo allamancata qualifica dell’imputato quale mero “connivente non punibile” nonostanteegli non abbia contribuito materialmente o moralmente all’azione delittuosa,tenendo un comportamento meramente passivo.3.4. Con il quarto motivo, si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. inrelazione al mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del fatto dicui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024, ricorrendone ipresupposti.4. GIUFFRE’ [OSCURATO:PERSONA].I motivi di ricorso sono esattamente sovrapponibili a quelli dedottinell’interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA], in particolare, il primo e ilsecondo sono coincidenti con i primi due motivi del ricorso del coimputatomentre il terzo coincide con il quarto motivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto è fondato, nei limiti che diseguito si precisano.2. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti hanno dedotto l'inosservanzadell'art. 603 cod. proc. pen., a causa della mancata assunzione di una provadecisiva, costituita da un documento contenente una dichiarazione sottoscrittadalla persona offesa, consegnata da [OSCURATO:PERSONA] alla Corte di appello, in cui lastessa ritrattava integralmente quanto affermato nella querela, fornendo unaricostruzione alternativa della vicenda in cui affermava l’estraneità degli imputatial fatto contestato.3. Il motivo è fondato.3.1. Giova premettere come questa Corte abbia in più occasioni chiarito,sulla scia dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite (n. 12602 del17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820- 01; n. 2780 del 24/01/1996,Panigoni, Rv. 203974 - 01), che nel giudizio d'appello la rinnovazionedell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen.,(con riguardo, quindi, alla riassunzione di prove già acquisite o di nuove prove) èsubordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed allaconseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli attisenza una rinnovazione istruttoria, precisando che tale accertamento è rimessoalla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità secorrettamente motivato (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230-01;n. 8936 del 13/01/2015, Rv. 262620 - 01). Si è, per altro verso, evidenziato chein sede di ricorso per cassazione può essere censurata la mancata rinnovazionein appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza,nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune omanifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento econcernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmenteevitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinateprove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577-01;Sez. 6, n. 2972 del 4/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 - 01) e si è affermatoche la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale può costituireviolazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. solo nel caso di provesopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337-01; Sez. 1 n. 3972 del 28/11/2013, dep.2014, Rv. 259136- 01; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, Rv. 240995-01). E’inoltre opportuno richiamare l’ulteriore principio alla cui stregua la regolastabilita dall'art. 603 comma primo, cod. proc. pen., secondo cui la richiesta dirinnovazione dell'istruttoria dibattimentale deve essere contenuta nell'atto diappello o comunque nei motivi aggiunti che devono essere presentati entro iltermine previsto dall'art. 585 comma quarto, cod. proc. pen., ha riguardo allariassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o di provenuove ma pur sempre preesistenti o scoperte prima della definizione del giudizioe non anche alle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado dicui all'art.603, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 50893 del12/11/2014, Cafà, Rv. 261483 – 01;Sez. 2, n. 48010 del 30/10/2019, Grisetti,Rv. 277804 – 01).4. Ebbene, la Corte di merito non risulta avere fatto buon governo deiprincipi ricordati. Ed invero, nel caso di specie, dall'esame diretto degli attiprocessuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazionedella legge processuale: ex plurimis, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 229092 - 01), risulta la richiesta di produzione della predettadichiarazione della persona offesa - allegata al ricorso e riportata nel verbaledell’udienza del 30/10/2025 – anch’esso allegato al ricorso – con conseguenteistanza di integrazione istruttoria ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., medianteaudizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], a fronte della quale la Corteterritoriale ha deliberato nei seguenti termini: “Non ritiene di riaprire istruttoria ein merito all'acquisizione del documento (dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA]) respingel'istanza di deposito, non ritenendo di dar corso a nuova audizione di parte offesae comunque è inammissibile in quanto tardiva”. Nella motivazione della sentenzaimpugnata, la Corte di appello spiega che la richiesta di produrre il predettodocumento veniva respinta in quanto intempestiva e trattandosi di scritto delquale non era nemmeno possibile accertare né l’effettiva provenienza nél’autenticità (p.2 sentenza impugnata).Ebbene, al di là della autenticità o meno del documento (peraltro nonverificata), dal contenuto dello stesso si evince un’integrale rivisitazione dei fattie la negazione delle precedenti condotte denunciate da parte della personaoffesa nei confronti dei due imputati, asserendo che gli stessi non avrebberoadottato nessun comportamento aggressivo nei suoi confronti e sarebbero anziintervenuti a sua difesa, per “placare una discussione” tra lui ed un terzo.Si tratta in sostanza di un’intervenuta integrale ritrattazione dell’accuse daparte della persona offesa, idonea a revocare in dubbio l’affermazione diresponsabilità pronunciata in primo grado, che avrebbe reso indispensabilel’audizione della stessa, peraltro mai escussa nel corso del giudizio. Va aggiuntoche risulta agli atti il verbale di denuncia sporta dai due imputati rispettivamentein data 11 e 12 dicembre 2025 per il delitto di calunnia nei confronti dellapersona offesa [OSCURATO:PERSONA] (anch’esso allegato al ricorso).5. Il primo motivo di ricorso, pertanto, risulta fondato e va accolto.5.1. L'accoglimento del primo motivo di ricorso, in ragione della valenzaprioritaria e assorbente, esime dal delibare le ulteriori censure proposte dairicorrenti.6. Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve essereannullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione delle Corte di appello diMilano. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Milano.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]