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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 maggio 2024

Cassazione n. 40684/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inamrnissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Brescia, con la sentenza di cui in epigrafe, ex art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. (applicabile ratione temporis) ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza emessa all'esito di procedimento in «assenza».

È stato proposto ricorso nell'interesse dall'imputato fondato su due motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

Si deducono la nullità della sentenza d'appello, per violazione e falsa applicazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen. da parte del giudice di primo grado e l'errore che avrebbe commesso il giudice di primo grado nel procedere nonostante l'assenza del difensore dell'imputato ad una udienza.

2. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto alla disciplina processuale rilevante nella fattispecie perché applicabile ratione temporis, occorre evidenziare che l'art. 581, commi 1-ter e 1- quater, cod. proc. pen. (introdotti dall'art. 33 del d.lgs. 150 del 2022, la c.d.

«[OSCURATO:PERSONA]»), richiede che unitamente all'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori sia depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o I'lezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (comma 1-ter), nonché, ove trattasi di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, unitamente all'atto di appello sia depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto che dispone il giudizio (comma 1-quater).

Tale disposizione, ai sensi dell'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, si applica per le impugnazioni proposte, come nella specie, avverso le sentenze pronunciate in data successiva all'entrata in vigore del succitato decreto (ossia dopo il 30 dicembre 2022).

Le rationes sottese all'introduzione delle cause d'inammissibilità in oggetto, letteralmente chiare quanto a necessità che lo specifico mandato (contenente la dichiarazione o elezione di domicilio) sia rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, sono da ravvisarsi nell'esigenza di garantire la valida notificazione del decreto di citazione, evitando lungaggini derivanti dall'eventuale rinnovazione a tutela dell'effettiva conoscenza della data di celebrazione del giudizio d'impugnazione, oltre che nella selezione in entrata delle impugnazioni, caducando quelle che non siano espressione di una scelta ponderata e rinnovata, in limine impugnationis.

Lo scopo sotteso è la garanzia della celebrazione dei giudizi d'impugnazione solo quando l'imputato abbia effettiva contezza della pronuncia della sentenza, per far sì che l'impugnazione sia espressione del suo personale interesse e non si traduca in una sorta di automatismo difensivo.

Di qui la ragionevole opzione legislativa dell'evidenziata diversa scelta tra l'imputato presente nel processo e quello assente, per il quale necessita lo specifico mandato a impugnare posteriore alla pronuncia, avendo quest'ultimo deciso di non parteciparvi se non attraverso la sua difesa tecnica.

Trattasi di interpretazione sottesa alla ritenuta manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., sollevata in relazione agli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui, come nella specie, si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositato specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio (si veda Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285324, la quale ha difatti chiarito che si tratta di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi in limine impugnationis ed essendo stati comunque previsti gli evidenziati correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine).

3. Orbene, le doglianze sono inammissibili in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, tra le più recenti; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, 254584 - 01).

La Corte territoriale, all'esito della corretta applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in quanto in linea con i principi innanzi evidenziati, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, emessa all'esito di procedimento in «assenza», in forza del mancato deposito, con l'atto d'appello, di specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato.

Il ricorrente, non confrontandosi con l'innanzi evidenziata ratio sottesa alla' decisione, che si fonda sull'inammissibilità dell'appello, prospetta invece la nullità del giudizio di primo grado per violazione del diritto di difesa e la nullità della sentenza di secondo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen. da parte del giudice di primo grado (peraltro senza dedurre l'intervenuta impugnazione, con l'appello della sentenza, dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza in primo grado ex art. 586 cod. proc. pen., sul punto si veda anche Sez. 1, n. 9426 del 18/01/2024, Oko, Rv. 285920 - 01).4.

Concludendo, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inamrnissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Brescia, con la sentenza di cui in epigrafe, ex art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. (applicabile ratione temporis) ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza emessa all'esito di procedimento in «assenza». È stato proposto ricorso nell'interesse dall'imputato fondato su due motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono la nullità della sentenza d'appello, per violazione e falsa applicazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen. da parte del giudice di primo grado e l'errore che avrebbe commesso il giudice di primo grado nel procedere nonostante l'assenza del difensore dell'imputato ad una udienza. 2. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto alla disciplina processuale rilevante nella fattispecie perché applicabile ratione temporis, occorre evidenziare che l'art. 581, commi 1-ter e 1- quater, cod. proc. pen. (introdotti dall'art. 33 del d.lgs. 150 del 2022, la c.d. «[OSCURATO:PERSONA]»), richiede che unitamente all'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori sia depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o I'lezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (comma 1-ter), nonché, ove trattasi di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, unitamente all'atto di appello sia depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto che dispone il giudizio (comma 1-quater). Tale disposizione, ai sensi dell'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, si applica per le impugnazioni proposte, come nella specie, avverso le sentenze pronunciate in data successiva all'entrata in vigore del succitato decreto (ossia dopo il 30 dicembre 2022). Le rationes sottese all'introduzione delle cause d'inammissibilità in oggetto, letteralmente chiare quanto a necessità che lo specifico mandato (contenente la dichiarazione o elezione di domicilio) sia rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, sono da ravvisarsi nell'esigenza di garantire la valida notificazione del decreto di citazione, evitando lungaggini derivanti dall'eventuale rinnovazione a tutela dell'effettiva conoscenza della data di celebrazione del giudizio d'impugnazione, oltre che nella selezione in entrata delle impugnazioni, caducando quelle che non siano espressione di una scelta ponderata e rinnovata, in limine impugnationis. Lo scopo sotteso è la garanzia della celebrazione dei giudizi d'impugnazione solo quando l'imputato abbia effettiva contezza della pronuncia della sentenza, per far sì che l'impugnazione sia espressione del suo personale interesse e non si traduca in una sorta di automatismo difensivo. Di qui la ragionevole opzione legislativa dell'evidenziata diversa scelta tra l'imputato presente nel processo e quello assente, per il quale necessita lo specifico mandato a impugnare posteriore alla pronuncia, avendo quest'ultimo deciso di non parteciparvi se non attraverso la sua difesa tecnica. Trattasi di interpretazione sottesa alla ritenuta manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., sollevata in relazione agli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui, come nella specie, si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositato specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio (si veda Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285324, la quale ha difatti chiarito che si tratta di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi in limine impugnationis ed essendo stati comunque previsti gli evidenziati correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine). 3. Orbene, le doglianze sono inammissibili in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, tra le più recenti; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, 254584 - 01). La Corte territoriale, all'esito della corretta applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in quanto in linea con i principi innanzi evidenziati, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, emessa all'esito di procedimento in «assenza», in forza del mancato deposito, con l'atto d'appello, di specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato. Il ricorrente, non confrontandosi con l'innanzi evidenziata ratio sottesa alla' decisione, che si fonda sull'inammissibilità dell'appello, prospetta invece la nullità del giudizio di primo grado per violazione del diritto di difesa e la nullità della sentenza di secondo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen. da parte del giudice di primo grado (peraltro senza dedurre l'intervenuta impugnazione, con l'appello della sentenza, dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza in primo grado ex art. 586 cod. proc. pen., sul punto si veda anche Sez. 1, n. 9426 del 18/01/2024, Oko, Rv. 285920 - 01).4. Concludendo, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
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