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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 21704/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato l'opposizione avverso il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Varese, in data 14/11/2023, ha disposto l'espulsione di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di sanzione alternativa alla pena residua della reclusione; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 19 D.Lvo 286 del 1998 in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto nel dovuto conto i progressi trattamentali del condannato e lo stesso ha avviato la propria conversione al cattolicesimo e che pertanto in Marocco la sua incolumità e i suoi diritti fondamentali sarebbero a rischio; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza ha dato atto di avere considerato tutti gli elementi indicati dalla difesa e, evidenziando che il condannato ha legami familiari in Marocco e che i segnalati "timori" di ritorsioni risultano ipotetici ed astratti senza che vi sia alcun riscontro sul punto, ha dato adeguato conto delle ragioni sulle quali ha fondato il rigetto dell'opposizione, con ciò ribadendo la corretta applicazione dell'istituto; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto nella sostanza sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato l'opposizione avverso il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Varese, in data 14/11/2023, ha disposto l'espulsione di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di sanzione alternativa alla pena residua della reclusione; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 19 D.Lvo 286 del 1998 in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto nel dovuto conto i progressi trattamentali del condannato e lo stesso ha avviato la propria conversione al cattolicesimo e che pertanto in Marocco la sua incolumità e i suoi diritti fondamentali sarebbero a rischio; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza ha dato atto di avere considerato tutti gli elementi indicati dalla difesa e, evidenziando che il condannato ha legami familiari in Marocco e che i segnalati "timori" di ritorsioni risultano ipotetici ed astratti senza che vi sia alcun riscontro sul punto, ha dato adeguato conto delle ragioni sulle quali ha fondato il rigetto dell'opposizione, con ciò ribadendo la corretta applicazione dell'istituto; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto nella sostanza sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Decreto Cassazione n. 21704/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris