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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 novembre 2025

Cassazione n. 41787/2025

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ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 059VX0T)[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del10/03/2025 del la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria dellaSostituta procuratr ic e generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestoil rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’annullamento dell’impugnata sentenza con riferimento al motivo sulrigetto dell’istanza ex art.131-bis cod. pen.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 10/03/2025 la Corte di appello di Veneziaha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Verona il 22/04/2022 con la quale l’imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione edeuro 300,00 di multa perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. per aver occultato cinque telefoni cellulari di provenienza furtiva.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, eccependo la violazione di legge (art. 131-biscod. pen.) e vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-biscod. pen.; la violazione di legge e il vizio di motivazione (artt. 62,n. 4 e 648, quarto comma, cod. pen.) per l’omessa concessione dell’attenuante del danno di particolare tenuità,pur in presenza dei presupposti di legge.

3. Il primo motivo, relativo al la violazione dell’art. 131 - bis c od . p en . e d a l relativovizio di motivazione , è generico e manifestamente infondato.

La Corte territoriale, pur muovendo dall’astratta applicabilità di tale disposizione in caso di ricettazione c.d. lieve (pag. 6, in tal modo correggendo l’erronea premessa in diritto del giudice di primo grado), motiva in maniera congrua e non manifestamente illogica il diniego (pagg.6 e 7): valorizza a tal fine il rilievo criminoso della condotta, avente ad oggetto cinque cellulari, l’atteggiamento del [OSCURATO:PERSONA] nel tentativo di giustificare la disponibilità degli stessi, iplurimi precedenti penali anche per reati contro il patrimonio.

4. Non vi è altresì contraddittorietà tra la qualificazione del fatto come lieve ai sensi dell’art. 648, quarto comma cod. pen.e il diniego dell’art. 131-bis c od . pen., trattandosi di istituti diversi.

Ai fini della concedibilità dell’attenuante speciale il giudice non è tenuto a valutare esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma tutti quegli elementi, di natura sia soggettiva che oggettiva, che possono caratterizzare il caso concreto e possono quindi assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento o dell'esclusione della circostanza attenuante, essendo il valore del bene un elemento concorrente di carattere sussidiario; ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, invece, devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale del comportamento tenuto, pervenendosi all'esclusione laddove – come nel caso di specie – l'offesa non sia esigua e la condotta sia espressione di abitualità.

5. L'attenuante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non è compatibile con quella speciale di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., nella quale resta pertanto assorbita nel caso – a nalogo a quello in esame – in cui l'esiguità del danno patrimoniale sia già stata valutata onde ricondurre la fattispecie all'ipotesi attenuata di cui a tale ultima disposizione, posto che il medesimo elemento favorevole non può essere considerato due volte(Sez. 2, n. 51255 del 16/11/2023, Montella,Rv. 285693 – 01 ) .

6. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 26 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 059VX0T)[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del10/03/2025 del la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria dellaSostituta procuratr ic e generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestoil rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’annullamento dell’impugnata sentenza con riferimento al motivo sulrigetto dell’istanza ex art.131-bis cod. pen. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 10/03/2025 la Corte di appello di Veneziaha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Verona il 22/04/2022 con la quale l’imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione edeuro 300,00 di multa perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. per aver occultato cinque telefoni cellulari di provenienza furtiva. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, eccependo la violazione di legge (art. 131-biscod. pen.) e vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-biscod. pen.; la violazione di legge e il vizio di motivazione (artt. 62,n. 4 e 648, quarto comma, cod. pen.) per l’omessa concessione dell’attenuante del danno di particolare tenuità,pur in presenza dei presupposti di legge. 3. Il primo motivo, relativo al la violazione dell’art. 131 - bis c od . p en . e d a l relativovizio di motivazione , è generico e manifestamente infondato. La Corte territoriale, pur muovendo dall’astratta applicabilità di tale disposizione in caso di ricettazione c.d. lieve (pag. 6, in tal modo correggendo l’erronea premessa in diritto del giudice di primo grado), motiva in maniera congrua e non manifestamente illogica il diniego (pagg.6 e 7): valorizza a tal fine il rilievo criminoso della condotta, avente ad oggetto cinque cellulari, l’atteggiamento del [OSCURATO:PERSONA] nel tentativo di giustificare la disponibilità degli stessi, iplurimi precedenti penali anche per reati contro il patrimonio. 4. Non vi è altresì contraddittorietà tra la qualificazione del fatto come lieve ai sensi dell’art. 648, quarto comma cod. pen.e il diniego dell’art. 131-bis c od . pen., trattandosi di istituti diversi. Ai fini della concedibilità dell’attenuante speciale il giudice non è tenuto a valutare esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma tutti quegli elementi, di natura sia soggettiva che oggettiva, che possono caratterizzare il caso concreto e possono quindi assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento o dell'esclusione della circostanza attenuante, essendo il valore del bene un elemento concorrente di carattere sussidiario; ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, invece, devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale del comportamento tenuto, pervenendosi all'esclusione laddove – come nel caso di specie – l'offesa non sia esigua e la condotta sia espressione di abitualità. 5. L'attenuante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non è compatibile con quella speciale di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., nella quale resta pertanto assorbita nel caso – a nalogo a quello in esame – in cui l'esiguità del danno patrimoniale sia già stata valutata onde ricondurre la fattispecie all'ipotesi attenuata di cui a tale ultima disposizione, posto che il medesimo elemento favorevole non può essere considerato due volte(Sez. 2, n. 51255 del 16/11/2023, Montella,Rv. 285693 – 01 ) . 6. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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