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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 13798/2026

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vocato [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado diSardegna n.562/2025 depositata il 17/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 24563/2025Numero sezionale 1101/2026Numero di raccolta generale 13798/2026Data pubblicazione 12/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 11/05/2026Andreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado diSardegna n.562/2025 depositata il 17/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 24563/2025Numero sezionale 1101/2026Numero di raccolta generale 13798/2026Data pubblicazione 12/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 11/05/2026Andreina Giudicepietro
Sentenza Cassazione n. 13798/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris