CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 11657/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte d'appello di L'Aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il ricorso prospetta censure formulate in termini non consentiti dallalegge in questa sede, essendo, oltre che manifestamente infondate, anche tutte riproduttivedi profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dallaCorte territoriale, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramenteapparenti (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);che, in particolare, con riferimento al primo motivo di ricorso, con cui si denuncia viziodi violazione di legge e vizio di motivazione perché apparente per avere i giudici di meritofondato il giudizio di responsabilità su un’errata valutazione della rilevanza di determinaterisultanze processuali, deve rilevarsi come i giudici di appello, in conformità all’indirizzo diquesta Corte (cfr. Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata), hannocorrettamente dedotto la partecipazione cosciente e volontaria dell’odierno ricorrenteall’operazione truffaldina sulla base del decisivo elemento costituito dall’accreditodell’ingiusto profitto sulla carta prepagata lui intestata e da ritenersi da lui attivata e nella suapiena disponibilità data l’assenza di una denuncia di furto o smarrimento della stessa o deisuoi documenti di identità richiesti ai fini dell’attivazione del conto (pagg. 3-5 della impugnatasentenza);che, con precipuo riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio diviolazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dellaparticolare tenuità del fatto, deve evidenziarsi come la Corte di merito abbia fatto correttaapplicazione del disposto normativo di cui all’art. 131-bis cod. pen. e dei principi di dirittoconsolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018,Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; Sez. 3, n. 776del 04/04/2017, dep. 2018, Del, Rv. 271863), valutando quali ragioni ostative all’applicabilitàdella causa di non punibilità: la non esiguità del danno, le modalità della condotta el’abitualità della condotta, desumibile dai numerosi e gravi precedenti, anche della stessaindole, posti a carico dell’odierno ricorrente;che, infine, per quanto attiene al terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio diviolazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, deve sottolinearsi che i giudici di merito hanno motivato laloro decisione facendo riferimento alle modalità della condotta criminosa e ai precedentispecifici dell’imputato, in linea con l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cuinon è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione dellededotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione(cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693) e potendosi giustificareil diniego delle diminuenti in parola anche solo sulla base dei precedenti penali a carico delprevenuto (cfr.Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; es. Sez. 6, n. 57565 del15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11657/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daMARIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4518/2026GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38725/2025MARZIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA] BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte d'appello di L'Aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il ricorso prospetta censure formulate in termini non consentiti dallalegge in questa sede, essendo, oltre che manifestamente infondate, anche tutte riproduttivedi profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dallaCorte territoriale, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramenteapparenti (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);che, in particolare, con riferimento al primo motivo di ricorso, con cui si denuncia viziodi violazione di legge e vizio di motivazione perché apparente per avere i giudici di meritofondato il giudizio di responsabilità su un’errata valutazione della rilevanza di determinaterisultanze processuali, deve rilevarsi come i giudici di appello, in conformità all’indirizzo diquesta Corte (cfr. Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata), hannocorrettamente dedotto la partecipazione cosciente e volontaria dell’odierno ricorrenteall’operazione truffaldina sulla base del decisivo elemento costituito dall’accreditodell’ingiusto profitto sulla carta prepagata lui intestata e da ritenersi da lui attivata e nella suapiena disponibilità data l’assenza di una denuncia di furto o smarrimento della stessa o deisuoi documenti di identità richiesti ai fini dell’attivazione del conto (pagg. 3-5 della impugnatasentenza);che, con precipuo riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio diviolazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dellaparticolare tenuità del fatto, deve evidenziarsi come la Corte di merito abbia fatto correttaapplicazione del disposto normativo di cui all’art. 131-bis cod. pen. e dei principi di dirittoconsolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018,Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; Sez. 3, n. 776del 04/04/2017, dep. 2018, Del, Rv. 271863), valutando quali ragioni ostative all’applicabilitàdella causa di non punibilità: la non esiguità del danno, le modalità della condotta el’abitualità della condotta, desumibile dai numerosi e gravi precedenti, anche della stessaindole, posti a carico dell’odierno ricorrente;che, infine, per quanto attiene al terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio diviolazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, deve sottolinearsi che i giudici di merito hanno motivato laloro decisione facendo riferimento alle modalità della condotta criminosa e ai precedentispecifici dell’imputato, in linea con l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cuinon è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione dellededotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione(cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693) e potendosi giustificareil diniego delle diminuenti in parola anche solo sulla base dei precedenti penali a carico delprevenuto (cfr.Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; es. Sez. 6, n. 57565 del15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]