CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 ottobre 2025
Cassazione n. 27571/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11489-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3557/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/10/2018 R.G.N. 433/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.11489/2019 Cron. Rep. Ud08/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. impugna la sentenza n. 3557/2018 della Corte d’appello di Roma che, riformando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha accertato che il rapporto intercorso tra la srl e tre intermediari –signori [OSCURATO:SOCIETA] – era da qualificarsi come agenzia e condannato a versare ad Enasarco € 41.847,07. Propone tre motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] e Rappresentanti di Commercio con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’8 ottobre 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta. [OSCURATO:PERSONA] Parte ricorrente censura la sentenza sulla base di tre motivi. I)Violazione e falsa applicazione degli artt. 1742 e 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.; nullità della sentenza in relazione agli artt. 132 e 360 n. 4 cod. proc. civ. per aver la Corte dichiarato la natura di agenzia del rapporto con [OSCURATO:SOCIETA]. in assenza di prova dello svolgimento dell’attività di promozione di affari. II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1742 e 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.; nullità della sentenza in relazione agli artt. 132 e 360 n. 4 cod. proc. civ. per aver la Corte dichiarato la natura di agenzia del rapporto con i procacciatori Barina e Garinetti e con [OSCURATO:SOCIETA]. in assenza di prova dello svolgimento dell’attività di promozione di affari. III)Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 delle disp. sulla legge in gen. nonché omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. per aver la Corte interpretato il Regolamento della Fondazione violando i principi in tema di interpretazione della legge. I primi due motivi possono essere esaminati insieme per l’intima connessione che li lega e sono inammissibili. La censura contesta l'accertamento di fatto circa la natura di agenzia dell'attività svolta dai tre intermediari, che la società aveva inquadrato come procacciatori d’affari. La Corte territoriale ha motivato compiutamente come di seguito. La sentenza muove dalla corretta premessa che i caratteri distintivi del contratto di agenzia risiedono nella continuità e nella stabilità dell’attività dell’agente, volta a promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente (art. 1742 cod. civ.), in forza di una non episodica collaborazione professionale autonoma. Per contro, il procacciatore d’affari, senza vincolo di stabilità e in maniera del tutto episodica, svolge un’attività più limitata, che dipende unicamente dalla sua iniziativa e si sostanzia nel raccogliere gli ordini dei clienti e nel trasmetterli all’imprenditore che l’ha incaricato di procurare tali commissioni (fra le molte, Cass. n. 2828/2016; di recente, nello stesso senso, n. 20984/2025, n. 1263/2025 e n. 23214/2024). Posta detta distinzione e posto che l’onere di dimostrare la ricorrenza di un contratto di agenzia grava su Enasarco, che può fornire la prova senza subire le limitazioni di cui all’art. 1742 cod. civ., la Corte ha valorizzato alcuni elementi: per i sigg.ri Garinetti e Barina esisteva una lettera di incarico quali procacciatori, che peraltro non vincola, essendo necessario accertare la natura reale del rapporto in base al suo concreto atteggiarsi; peraltro, già le lettere di incarico contenevano elementi che fanno propendere per l’esistenza di un rapporto di agenzia, prevedendo l’assegnazione di una sfera territoriale specifica di attività, che costituisce uno dei tratti distintivi di tale tipologia contrattuale, nonché la pattuizione di un significativo impegno di stabilità e continuità (essendo presente la clausola per cui “le parti si impegnano a fare in modo che l’eventuale scioglimento del rapporto avvenga tenendo conto della stagionalità delle linee dei prodotti e quindi solamente al termine della stagione estiva o invernale”). A tali elementi si aggiunge quanto accertato da Enasarco in sede ispettiva: i tre soggetti erano iscritti ad Enasarco da moltissimi anni in qualità di agenti; i rapporti che legavano ciascuno alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] erano pluriennali; l’entità dei compensi provvigionali percepiti da ciascuno nel corso del rapporto erano considerevoli; le fatture emesse avevano cadenza sostanzialmente mensile e numerazione progressiva continua, “circostanza che dimostra che i predetti fatturavano solo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a dimostrazione della stabilità ed esclusività del rapporto con quest’ultima intrattenuto”; tutti e tre gli intermediari avevano emesso nei confronti della società fatture in acconto per provvigioni. La Corte d'appello ha fatto derivare la qualificazione del contratto quale agenzia da un accertamento di fatto circa la sussistenza della volontà delle parti di dare corso a un rapporto stabile, diverso da un mero procacciamento di affari, emergente da plurimi convergenti elementi, segno dell'atteggiarsi concreto del rapporto in modo non occasionale. Le censure di cui ai primi due motivi, dietro la parvenza della violazione di legge, ambiscono a contrapporre all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dai giudici d’appello una diversa lettura: come ex multisosservato da Cass.n. 1102/2022, «va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa "...inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito." (Cass n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017)». Né alcuna inversione dell’onere probatorio si registra nella specie, avendo la Corte del merito, in parte qua, proceduto all'accertamento del fatto controverso e, quindi, deciso la causa senza applicare la regola di giudizio basata sull'onere della prova (v., in argomento, ex plurimis, Cass. n. 13395/2018). Neppure è stata denunciata una violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. nei termini rigorosi delineati dalla giurisprudenza di questa Corte, poichè il Tribunale non ha attinto elementi di riscontro da prove non introdotte dalle parti e assunte d’ufficio aldi fuori dei casi che il codice di rito contempla. I motivi, poi, lamentano una insufficienza ed illogicità di motivazione non più predicabile, poiché in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla l. n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022 ex multis). Le medesime considerazioni valgono anche in riferimento al terzo motivo, parimenti inammissibile. La società ricorrente censura l’interpretazione che la Corte ha dato delle norme del Regolamento dell’Enasarco entrato in vigore il 1 gennaio 2004 in punto obbligo di iscrizione all’Ente per gli agenti che operano all’estero. Lamentando violazione degli artt. 10 e 11 disp. sulla legge in generale, si duole della violazione di norme del regolamento della Fondazione, di tal chè la censura avrebbe dovuto essere veicolata attraverso l’art.1362 cod. civ.: censurando, di fatto, norme regolamentari, da qualificarsi come atti negoziali privati, non invoca l’art. 1362 cod. civ., laddove, viceversa, i regolamenti di delegificazione degli enti previdenziali categoriali sono denunciabili in cassazione solo per violazione dei criteri ermeneutici dettati dalla suddetta norma codicistica. [OSCURATO:PERSONA]. n. 26360/2023 ha ricordato in relazione alla Cassa dei ragionieri e periti commerciali, «quanto ai regolamenti, in particolare, questa Corte ne ha escluso la natura regolamentare in senso proprio, per affermarne la natura squisitamente negoziale, che la successiva approvazione ministeriale non vale a mutare (da ultimo, Cass., sez. lav., 2 dicembre 2020, n. 27541, con riferimento al regolamento per il trattamento assistenziale degli avvocati in stato di bisogno, adottato dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 4 marzo 2016, n. 4296, sul regolamento dell’ENASARCO, e Cass., sez. lav., 26 settembre 2012, n. 16381, sul regolamento dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei consulenti del lavoro). 5.3.– Statuto e regolamento devono essere approvati, anche per quel che concerne le loro modificazioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il «Ministero del tesoro» e con «gli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati» (art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 509 del 1994). L’approvazione ministeriale non incide sulla formazione della volontà della Cassa ed esula dalla fattispecie costitutiva del regolamento, in quanto atto negoziale, e dal novero dei requisiti che ne determinano l’esistenza e la validità». Inoltre, il motivo lamenta un omesso esame di fatti decisivi. A prescindere dalla circostanza che, al contrario di quanto affermato, la Corte territoriale ha dato atto che gli agenti operavano all’estero (pag. 3,4 per Barina e Garinetti, pag. 6), comunque, in ordine alla censura sub art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., giurisprudenza di legittimità uniforme afferma che – come ex multis Cass. n. 21672/2018 – «nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» e l'omesso esame di una tesi difensiva non è riconducibile al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., in quanto una memoria difensiva non costituisce "fatto" decisivo per il giudizio, rientrando in tale nozione gli elementi fattuali e non gli atti difensivi (Cass. n. 5795/2017, n. 22457/2017 ex multis): nella specie si censura l’omesso esame di documentazione (pag. 32/33, 36 e ss) nonché di una tesi difensiva. Pertanto, per le suesposte ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese secondo soccombenza, come liquidate in dispositivo. In considerazione della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 5000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento