CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 19066/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11988– 20 22 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] POTENZA -intimata - avverso la sentenza n. 30524 /20 21 della CORTE di CASSAZIONE, pubblicata il 28/10/2021R.G. n. 1 646 /201 5 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 20/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 30524 del 28 ottobre 2021 questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza n. 454 dell’8 luglio 2014, che aveva confermato la pronuncia resa dal Tribunale e ritenuto infondata l’azione di risarcimento del danno promossa dal Mecca nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] per errore di fatto R.G.N.11988/2022 Cron. Rep. Ud.20/04/2023 CC 2. l’originario ricorrente aveva partecipato ad una selezione interna indetta dall’Azienda per la copertura di un posto di «collaboratore amministrativo professionale – avvocato - categoria D» ed era risultato vincitore, in quanto in possesso dei titoli richiesti, ossia del diploma di laurea in giurisprudenza e dell’abilitazione all’esercizio professionale; 3. all’esito dell’assegnazione all’[OSCURATO:PERSONA] e Contenzioso, il Mecca avevainvano sollecitato l’Azienda ad adibirlo a mansioni, a suo dire,corrispondenti al profilo professionale e ad affida rgli la difesa in giudizio dell’ente , previo rilascio della documentazione necessaria ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati; 4. l’Azienda, nel rivendicare la legittimità del proprio operato, aveva fatto leva anche sulla deliberazione n. 80 del 22 gennaio 2009, adottata dopo l’avvio della procedura selettiva, con la quale era stato precisato che, «per una migliore adesione alla previsione del contratto collettivo nazionale relativo alla declaratoria nonché per una precisa individuazione del profilo», la selezione in parola doveva intendersi finalizzata alla copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale addetto al settore legale; 5. la Corte territoriale aveva escluso il denunciato demansionamento,rilevando che la procedura selettiva era stata bandita in relazione ad un posto non dirigenziale di categoria D, rimasto immutato anche a seguito della richiamata deliberazione n. 80/2009, e che l’originario ricorrente era stato assegnato a mansioni pienamente compatibili con il profilo di inquadramento, che non prevede la rappresentanza giudiziale e riserva al collaboratore amministrativo professionale attività preliminari, istruttorie e di collaborazione; 6. il ricorso per cassazione, articolato in otto censure, è stato rigettato da questa Corte con la richiamata sentenza n. 30524 del 2021, che ha ritenuto condivisibile l’interpretazione data al CCNL di comparto dal giudice d’appello e, per quel che qui rileva, ha dichiarato inammissibile il primo motivo, formulato ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., con il quale era stata eccepita la nullità della decisione gravata per «violazione del principio di immodificabilità del collegio giudicante ai sensi degli artt. 276, 420 e 437 c.p.c.»; 7. [OSCURATO:PERSONA] domanda, ora, la revocazione della sentenza sulla base di un unico motivo, al quale non oppone difese l’[OSCURATO:PERSONA] di Potenza, rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso domanda la revocazione della sentenza perché frutto di errore di fatto, risultante dagli atti di causa e rilevante ex artt. 391 bis e 395 n. 4 cod. proc. civ.; sostiene il ricorrente che la decisione impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che non fosse stato dato «conto, neppure con l’indicazione del componente del collegio giudicante asseritamente diverso, della denunciata non corrispondenza tra i nominativi risultanti dal dispositivo e quelli indicati nell’epigrafe della sentenza successivamente indicata», sarebbe conseguenza di errata percezione degli atti di causa, perché i dati asseritamente mancanti erano desumibilidai documenti prodotti, ai quali il motivo faceva specifico riferimento e che dovevano essere esaminati dalla Corte in quanto richiamati nel ricorso e depositati unitamente allo stesso; aggiunge che nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. erano stati indicati i nominativi dei magistrati che avevano composto il Collegio al momento della lettura del dispositivo e di quelli, obiettivamente diversi, indicati nell’intestazione della sentenza depositata l’8 giugno 2014; 2. il motivo è inammissibile; l’errore rilevante ex art. 395 n.4 cod. proc. civ. consiste nell’erronea percezione che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito; muovendo da detta premessa questa Corte ha evidenziato che: l’errore non può riguardare l’attività interpretativa e valutativa; deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo,nel senso che tra la percezione erronea e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata sicuramente diversa (cfr. fra le tante Cass. n. 17206/2021 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione); sviluppando i richiamati principi si è ritenutoche non può essere motivo di revocazione l'errata valutazione espressa in ordine alla cosiddetta autosufficienza del ricorso, perché in tal caso l’errore che si prospetta non è di fatto bensì, eventualmente, di diritto in quanto strettamente collegato all’interpretazione dell’art. 366 n.6 cod. proc. civ., nella parte in cui prescrive che nel ricorso sia contenuta la «specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda»(cfr. Cass. n. 29750/2022 e Cass. n. 14950/2022); 2. sulla base dei richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile,innanzitutto perché la questione della specificità e completezza del motivodel ricorso iscritto al n. 1646/2015 R.G. è stata oggetto di specifica discussione fra le parti; 2.1. risulta, infatti, dagli atti di causa che le ragioni di inammissibilità indicate nella sentenza revocanda sono quelle stesse sulle quali aveva fatto leva il Pubblico Ministero nel chiedere la dichiarazione di inammissibilità del motivo (cfr. punto 5.1. delle conclusioni del P.G. ), alle quali aveva aderito la difesa della controricorrente (cfr. pag. 2 lett. a) della memoria ex art.378 cod. proc. civ.)ed aveva replicato il Mecca nella memoria (cfr. pag. 5); 3. si deve, poi, aggiungere che il ricorrente non contesta, né poteva farlo, che il motivo di ricorso non riportasse la trascrizione, nella parte rilevante , degli atti processuali, bensì sostiene che i dati mancanti dovevano essere ricercati dalla Corte attraverso l’esame dei documenti ai quali il motivo rinviava; 3.1.nella sostanza, pertanto, il ricorso per revocazione si risolve in una critica all’applicazione del cosiddetto principio di autosufficienza del ricorso che, seppure non espressamente richiamato, sorregge la sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 29750/2022 e Cass. n. 13989/2022)e finisce per denunciare un errore non di fatto ma, eventualmente, di diritto; 4. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, di conseguenza, occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020,della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 155 del 2002 ai fini del raddoppio del contributo unificato; 5. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di revocazione perché l’[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo