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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24858/2026

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d'appello di PalermoVisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreCinzia Parasporo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo haconfermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell’8 aprile 2024, checondannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato di energiaelettrica mediante allaccio diretto abusivo alla rete di E-Distrbuzione, alla penaritenuta di giustizia.2.

Avverso la suindicata sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato ad ununico motivo, che lamenta vizio di violazione e falsa applicazione di legge e viziodi mancanza e di contraddittorietà della motivazione, in relazione agli artt. 133,164 e 165, cod. pen., e 533 e 535, cod. proc. pen.Si duole del diniego di definizione del procedimento mediante sentenza diapplicazione della pena, ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen., subordinata laconcessione del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione dellapena, ai sensi dell’art.165 cod. pen.,e all’espletamento del lavoro di pubblicautilità per la durata di mesi due, per incongruità della pena sulla base dell’unicoprecedente penale per il quale l’imputato aveva già beneficiato della sospensionecondizionale della pena ai sensi dell’art.163 cod. pen., inerente a reato di speciediversa (detenzione illecita di sostanze stupefacenti), commesso il 14 dicembre2010, definito con sentenza di applicazione di pena ai sensi dell’art.444 cod.proc. pen.Si deduce che i giudici di merito non avrebbero indicato l’iter argomentativoseguito per ritenere ostativo il precedente penale nonché la Corte d’appelloavrebbe disatteso il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità e gliindici fattuali di commisurazione della pena di cui agli artt.133 e 133 bis cod.pen., con riguardo all’omessa pronuncia sulla concessione di tale beneficio, afronte dell’espressa richesta formulata nell’atto di appello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Il primo motivo di ricorso è fondato.Con riguardo al rigetto di applicazione pena, ai sensi dell’art.444 cod. proc.pen., subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionaledella pena, la Corte di merito, ha ritenuto corretta la valutazione del primogiudice che, sulla base della personalità dell’imputato e del precedente penale asuo carico, ha escluso la congruità della pena, attesa la inscindibilità dellarichiesta alla concessione del beneficio.2.2 Con riguardo al diniego del riconoscimento del beneficio dellasospensione condizionale della pena, la Corte d’appello ha basato la prognosisfavorevole circa l’astensione dell’imputato a commettere ulteriori reati siasull’esistenza di un precedente penale, per reato diverso, ma ritenuto indicativodi pregressa devianza, per il quale l’imputato aveva già beneficiato del chiestobeneficio, sia sull’assenza di elementi concreti, specifici ed idonei a dimostrareun effettivo ravvedimento o un percorso di risocializzazione, nonché sullamancanza di qualsiasi iniziativa risarcitoria nei confronti della persona offesa.2.3 La sospensione condizionale della pena si inserisce tra quegli istituti voltia bilanciare le esigenze sanzionatorie e di special-prevenzione con la finalitàrieducativa prevista all'art. 27, comma 3, Cost., avendo previsto, il legislatore, lapossibilità che la pena detentiva applicata dal giudice del merito in misura nonsuperiore a due anni venga sospesa e, a determinate condizioni, che il reato siestingua.

L'istituto sottende un bilanciamento fra diverse esigenze, come sievince dal disposto dell'art. 164, comma 1, cod. pen., secondo il quale il citatobeneficio è ammesso solamente se il giudice ritenga che il colpevole si asterràdal commettere ulteriori reati.

Spetta, dunque, al giudice di merito compiere unavalutazione prognostica alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e di tuttele circostanze del caso concreto.

Prognosi favorevole che è peròautomaticamente esclusa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 164 cod. pen., neisoli casi espressamente elencati, ovvero: se il condannato sia stato dichiaratodelinquente o contravventore abituale o professionale; se alla pena inflitta chedovrebbe essere ipoteticamente sospesa debba essere aggiunta una misura disicurezza.

In questi casi, è il legislatore a fissare una incompatibilità legale conuna prognosi favorevole di non commissione di ulteriori reati della stessa indole.2.4 La motivazione posta dalla Corte di merito a sostegno del diniego èinsufficiente.La Corte d’appello ha giustificato il diniego sulla base dell’unico precedenteper reato diverso e della mancata resipiscenza.Con riguardo alla presenza di un precedente penale, il giudizio prognostico èstato ancorato alle sole modalità del fatto contestato, risalente al 2010, e sullaassenza di effettiva funzione rieducativa sortita dal beneficio della sospensionecondizionale della pena concesso per tale reato.

D'altronde, l'applicazione dellasospensione condizionale della pena si fonda su un giudizio prognostico in ordinealle future condotte del soggetto; occorre che il Giudice presuma "che ilcolpevole si asterrà dal commettere nuovi reati" (art. 164 cod. pen.) e comeperaltro sottolineato dall'art. 164, comma 2, n. 2) cod. pen., il beneficio non puòesser concesso se il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa"(tra le altre, Sez. 3, n. 12277 del 19/2/2013, Lappone, Rv. 255030; Sez. 3, n.16430 del 2/3/2011, Moretto, Rv. 249998).

Orbene, tale relazione diinterferenza non è stata affatto valutata nella pronuncia in esame, la quale hanegato il beneficio ex art. 163 cod. pen. in forza del solo carattere oggettivo delprecedente (si ribadisce, risalente ad oltre 10 anni prima), e senza prendere inalcun modo in esame i criteri di cui all’art.133 c.p. (Sez. 3, Sentenza n. 48580del 13/09/2016.

V., Rv. 268190 – 01).Parimenti, anche il riferimento alla mancata resipiscenza risulta apodittico,cosi come in insufficiente risulta il rifermento al mancato ravvedimento,dovendosi a tale proposito richiamare il risalente, ma ancora attuale econdivisibile principio secondo il quale non adempie all'obbligo della motivazioneil giudice che neghi all'imputato la concessione della sospensione condizionaledella pena esclusivamente in base alla mancata resipiscenza di fronte ai fatticommessi, poiché essa può condurre ad una prognosi sfavorevole solo se siaccompagni all'intenzione del soggetto di voler persistere nella condottaantigiuridica (Sez. 3, n. 2966 del 16/1/1984, Quondamstefano, Rv. 163413).(Sez. 3, Sentenza n. 34658 del 25/06/2021, Bruno, Rv. 282085 – 01).3.

Nel caso di specie, la Corte di appello ha, illogicamente escluso di potereaccedere all’istanza di sospensione della pena valorizzando un precedente penaleper dato comportamentale intrinsecamente connaturato alla fattispeciedelittuosa, mentre ha del tutto omesso di confrontarsi con la finalità rieducativadell’istituto, e, quindi, sia con la effettiva gravità del fatto – nel caso di specieprivo di qualsiasi connotazione violenta o minacciosa - che con la concretacapacità a delinquere del reo e con la sua effettiva inclinazione alla reiterazione,desunta dalla vita anteatta (Sez. 5, Sentenza n. 13753 del 09/01/2026, Rv.289807 – 01).In sostanza, la Corte di appello non ha dato adeguatamente conto dellarilevanza del precedente penale ai fini del giudizio prognostico di ricaduta nelreato, incorrendo nel segnalato salto logico, che dovrà essere emendato nelrinnovato giudizio di merito, onde consentire un controllo sull'uso del poterediscrezionale esercitato.3.

La sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altrasezione della Corte di appello di Palermo.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Palermo.Così deciso in Roma il 29/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di PalermoVisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreCinzia Parasporo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo haconfermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell’8 aprile 2024, checondannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato di energiaelettrica mediante allaccio diretto abusivo alla rete di E-Distrbuzione, alla penaritenuta di giustizia.2. Avverso la suindicata sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato ad ununico motivo, che lamenta vizio di violazione e falsa applicazione di legge e viziodi mancanza e di contraddittorietà della motivazione, in relazione agli artt. 133,164 e 165, cod. pen., e 533 e 535, cod. proc. pen.Si duole del diniego di definizione del procedimento mediante sentenza diapplicazione della pena, ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen., subordinata laconcessione del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione dellapena, ai sensi dell’art.165 cod. pen.,e all’espletamento del lavoro di pubblicautilità per la durata di mesi due, per incongruità della pena sulla base dell’unicoprecedente penale per il quale l’imputato aveva già beneficiato della sospensionecondizionale della pena ai sensi dell’art.163 cod. pen., inerente a reato di speciediversa (detenzione illecita di sostanze stupefacenti), commesso il 14 dicembre2010, definito con sentenza di applicazione di pena ai sensi dell’art.444 cod.proc. pen.Si deduce che i giudici di merito non avrebbero indicato l’iter argomentativoseguito per ritenere ostativo il precedente penale nonché la Corte d’appelloavrebbe disatteso il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità e gliindici fattuali di commisurazione della pena di cui agli artt.133 e 133 bis cod.pen., con riguardo all’omessa pronuncia sulla concessione di tale beneficio, afronte dell’espressa richesta formulata nell’atto di appello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Il primo motivo di ricorso è fondato.Con riguardo al rigetto di applicazione pena, ai sensi dell’art.444 cod. proc.pen., subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionaledella pena, la Corte di merito, ha ritenuto corretta la valutazione del primogiudice che, sulla base della personalità dell’imputato e del precedente penale asuo carico, ha escluso la congruità della pena, attesa la inscindibilità dellarichiesta alla concessione del beneficio.2.2 Con riguardo al diniego del riconoscimento del beneficio dellasospensione condizionale della pena, la Corte d’appello ha basato la prognosisfavorevole circa l’astensione dell’imputato a commettere ulteriori reati siasull’esistenza di un precedente penale, per reato diverso, ma ritenuto indicativodi pregressa devianza, per il quale l’imputato aveva già beneficiato del chiestobeneficio, sia sull’assenza di elementi concreti, specifici ed idonei a dimostrareun effettivo ravvedimento o un percorso di risocializzazione, nonché sullamancanza di qualsiasi iniziativa risarcitoria nei confronti della persona offesa.2.3 La sospensione condizionale della pena si inserisce tra quegli istituti voltia bilanciare le esigenze sanzionatorie e di special-prevenzione con la finalitàrieducativa prevista all'art. 27, comma 3, Cost., avendo previsto, il legislatore, lapossibilità che la pena detentiva applicata dal giudice del merito in misura nonsuperiore a due anni venga sospesa e, a determinate condizioni, che il reato siestingua. L'istituto sottende un bilanciamento fra diverse esigenze, come sievince dal disposto dell'art. 164, comma 1, cod. pen., secondo il quale il citatobeneficio è ammesso solamente se il giudice ritenga che il colpevole si asterràdal commettere ulteriori reati. Spetta, dunque, al giudice di merito compiere unavalutazione prognostica alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e di tuttele circostanze del caso concreto. Prognosi favorevole che è peròautomaticamente esclusa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 164 cod. pen., neisoli casi espressamente elencati, ovvero: se il condannato sia stato dichiaratodelinquente o contravventore abituale o professionale; se alla pena inflitta chedovrebbe essere ipoteticamente sospesa debba essere aggiunta una misura disicurezza. In questi casi, è il legislatore a fissare una incompatibilità legale conuna prognosi favorevole di non commissione di ulteriori reati della stessa indole.2.4 La motivazione posta dalla Corte di merito a sostegno del diniego èinsufficiente.La Corte d’appello ha giustificato il diniego sulla base dell’unico precedenteper reato diverso e della mancata resipiscenza.Con riguardo alla presenza di un precedente penale, il giudizio prognostico èstato ancorato alle sole modalità del fatto contestato, risalente al 2010, e sullaassenza di effettiva funzione rieducativa sortita dal beneficio della sospensionecondizionale della pena concesso per tale reato. D'altronde, l'applicazione dellasospensione condizionale della pena si fonda su un giudizio prognostico in ordinealle future condotte del soggetto; occorre che il Giudice presuma "che ilcolpevole si asterrà dal commettere nuovi reati" (art. 164 cod. pen.) e comeperaltro sottolineato dall'art. 164, comma 2, n. 2) cod. pen., il beneficio non puòesser concesso se il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa"(tra le altre, Sez. 3, n. 12277 del 19/2/2013, Lappone, Rv. 255030; Sez. 3, n.16430 del 2/3/2011, Moretto, Rv. 249998). Orbene, tale relazione diinterferenza non è stata affatto valutata nella pronuncia in esame, la quale hanegato il beneficio ex art. 163 cod. pen. in forza del solo carattere oggettivo delprecedente (si ribadisce, risalente ad oltre 10 anni prima), e senza prendere inalcun modo in esame i criteri di cui all’art.133 c.p. (Sez. 3, Sentenza n. 48580del 13/09/2016. V., Rv. 268190 – 01).Parimenti, anche il riferimento alla mancata resipiscenza risulta apodittico,cosi come in insufficiente risulta il rifermento al mancato ravvedimento,dovendosi a tale proposito richiamare il risalente, ma ancora attuale econdivisibile principio secondo il quale non adempie all'obbligo della motivazioneil giudice che neghi all'imputato la concessione della sospensione condizionaledella pena esclusivamente in base alla mancata resipiscenza di fronte ai fatticommessi, poiché essa può condurre ad una prognosi sfavorevole solo se siaccompagni all'intenzione del soggetto di voler persistere nella condottaantigiuridica (Sez. 3, n. 2966 del 16/1/1984, Quondamstefano, Rv. 163413).(Sez. 3, Sentenza n. 34658 del 25/06/2021, Bruno, Rv. 282085 – 01).3. Nel caso di specie, la Corte di appello ha, illogicamente escluso di potereaccedere all’istanza di sospensione della pena valorizzando un precedente penaleper dato comportamentale intrinsecamente connaturato alla fattispeciedelittuosa, mentre ha del tutto omesso di confrontarsi con la finalità rieducativadell’istituto, e, quindi, sia con la effettiva gravità del fatto – nel caso di specieprivo di qualsiasi connotazione violenta o minacciosa - che con la concretacapacità a delinquere del reo e con la sua effettiva inclinazione alla reiterazione,desunta dalla vita anteatta (Sez. 5, Sentenza n. 13753 del 09/01/2026, Rv.289807 – 01).In sostanza, la Corte di appello non ha dato adeguatamente conto dellarilevanza del precedente penale ai fini del giudizio prognostico di ricaduta nelreato, incorrendo nel segnalato salto logico, che dovrà essere emendato nelrinnovato giudizio di merito, onde consentire un controllo sull'uso del poterediscrezionale esercitato.3. La sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altrasezione della Corte di appello di Palermo. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Palermo.Così deciso in Roma il 29/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
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