CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40073/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t4-7' Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale in data 9 febbraio 2024 la Corte d'appello di Milano, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Sondrio, in relazione al delitto p. e p. dall' art.186, commi 1 e 2 lett. c) e 2 sexies cod. strada, con tasso alcolemico accertato di 190- 195 gr/I e per aver commesso il fatto dopo le ore 22,00 e prima delle ore 7,00; 2. il ricorso consta di un unico motivo, con il quale il ricorrente si duole per violazione di legge ed omessa motivazione, in relazione all'applicazione della san- zione accessoria della revoca della patente di guida, posto che la pronuncia non si sarebbe fatta carico di confrontarsi con le differenti fattispecie contravvenzionali elencate nell'art. 186 cod. strada, errando nel ritenere, ai fini della sussistenza della recidiva, indifferente la commissione della fattispecie sub a) o sub b) della disposizione incriminatrice; 3. il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità e del tutto aspecifico, in quanto non si relaziona alla sentenza impugnata, che, alle pagine 4 e 5, sul punto della revoca della patente di guida, ha confermato la sentenza di primo grado, facendo corretta applicazione dei principi espressi dalla Corte di cassazione (Sez. 4, n. 28293 del 15/09/2020, Rv. 280079 - 01) secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della integrazione della "recidiva nel biennio" è sufficiente che colui che sia già stato condannato per la commissione di una condotta illecita riconducibile, indifferente- mente, alle fattispecie di cui alle lettere b) o c) dello stesso articolo, venga nuo- vamente condannato nel biennio per lo stesso reato, ma nella sua forma più grave di cui alla lettera c). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.