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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17427/2026

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-contro[OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Spa in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1477/2021depositata il 05/07/2021.Numero registro generale 4768/2022Numero sezionale 2419/2026Numero di raccolta generale 17427/2026Data pubblicazione 02/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].LA CORTE OSSERVA1.- [OSCURATO:PERSONA] con ricorso notificato in data 4 febbraio 2022 hachiesto la cassazione della sentenza n.1477/2021 della Corte d’Appello diCatania pubblicata in data 5 luglio 2021, resa nel procedimento tra ilmedesimo e [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. con cui era stataconfermata la sentenza di primo grado che aveva respinto l’opposizione adecreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania con il quale gli erastato ingiunto, in qualità di fideiussore solidale di [OSCURATO:PERSONA].p.a., il pagamento della somma di €67.862,30, oltre interessi, qualeimporto assertivamente dovuto dalla società debitrice principale a titolo dirate scadute ed impagate di un contratto di finanziamento (eccepival’opponente la nullità del D.I. opposto, in ragione della illeggibilità dellasottoscrizione apposta in calce al provvedimento e dell’inesistenza diqualsivoglia elemento identificativo del giudice che aveva reso ilprovvedimento; nonché l’inesistenza del credito fatto valere dalla Bancain ragione della nullità del contratto del 4 agosto 2010 e, dunque,l’inefficacia della garanzia).

Ha resistito al ricorso [OSCURATO:SOCIETA]cessionaria del credito controverso.2.- Con atto 17.3.2026 il ricorrente ha rappresentato che le parti hannoraggiunto un accordo per la definizione del contenzioso, e di non avere piùinteresse alla prosecuzione del presente giudizio, precisando che le partihanno concordato per integrale compensazione delle spese del presentegiudizio per cassazione, ed ha chiesto perciò sia disposta l’estinzione delprocedimento s con compensazione totale delle relative spese.3.- [OSCURATO:SOCIETA]. ha dichiarato di accettare la rinuncia prestandoconsenso alla dichiarazione di estinzione del procedimento concompensazione integrale delle spese.4. ─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c.Numero registro generale 4768/2022Numero sezionale 2419/2026Numero di raccolta generale 17427/2026Data pubblicazione 02/06/20267.- Le spese del grado non devono essere regolate dal momento che larinuncia al ricorso è accettata dalla controparte.

P.Q.MLa Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 28.5.2026Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro[OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Spa in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1477/2021depositata il 05/07/2021.Numero registro generale 4768/2022Numero sezionale 2419/2026Numero di raccolta generale 17427/2026Data pubblicazione 02/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].LA CORTE OSSERVA1.- [OSCURATO:PERSONA] con ricorso notificato in data 4 febbraio 2022 hachiesto la cassazione della sentenza n.1477/2021 della Corte d’Appello diCatania pubblicata in data 5 luglio 2021, resa nel procedimento tra ilmedesimo e [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. con cui era stataconfermata la sentenza di primo grado che aveva respinto l’opposizione adecreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania con il quale gli erastato ingiunto, in qualità di fideiussore solidale di [OSCURATO:PERSONA].p.a., il pagamento della somma di €67.862,30, oltre interessi, qualeimporto assertivamente dovuto dalla società debitrice principale a titolo dirate scadute ed impagate di un contratto di finanziamento (eccepival’opponente la nullità del D.I. opposto, in ragione della illeggibilità dellasottoscrizione apposta in calce al provvedimento e dell’inesistenza diqualsivoglia elemento identificativo del giudice che aveva reso ilprovvedimento; nonché l’inesistenza del credito fatto valere dalla Bancain ragione della nullità del contratto del 4 agosto 2010 e, dunque,l’inefficacia della garanzia). Ha resistito al ricorso [OSCURATO:SOCIETA]cessionaria del credito controverso.2.- Con atto 17.3.2026 il ricorrente ha rappresentato che le parti hannoraggiunto un accordo per la definizione del contenzioso, e di non avere piùinteresse alla prosecuzione del presente giudizio, precisando che le partihanno concordato per integrale compensazione delle spese del presentegiudizio per cassazione, ed ha chiesto perciò sia disposta l’estinzione delprocedimento s con compensazione totale delle relative spese.3.- [OSCURATO:SOCIETA]. ha dichiarato di accettare la rinuncia prestandoconsenso alla dichiarazione di estinzione del procedimento concompensazione integrale delle spese.4. ─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c.Numero registro generale 4768/2022Numero sezionale 2419/2026Numero di raccolta generale 17427/2026Data pubblicazione 02/06/20267.- Le spese del grado non devono essere regolate dal momento che larinuncia al ricorso è accettata dalla controparte. P.Q.MLa Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 28.5.2026Il PresidenteEnrico Scoditti
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