CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 luglio 2026
Cassazione n. 24091/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, inproprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società diCartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro2026ADAMANTE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro2612tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 522/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 19/05/2022 R.G.N. 805/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27650/2022Numero di raccolta generale 24091/20261. Il Tribunale di Catanzaro, pronunziandosi sul ricorso inData pubblicazione 27/07/2026opposizione proposto dall’[OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso diaddebito n. 33020170002138138137000 dell’importo di €48.409,80 a titolo di contributi aziende e sanzioni, ne dichiarava laparziale inefficacia nei limiti indicati al punto 9 della motivazione,nello specifico nel calcolo delle somme dovute, in ragionedell’erronea applicazione da parte dell’INPS dei criteri di imputazionedei pagamenti di cui all’art. 1193 c.c.2. La Corte di Appello di Catanzaro, decidendo sul gravame propostodall’ente previdenziale (in relazione alla ritenuta violazione delleregole di cui all’art. 1193 c.c.) e su quello incidentale della societàindicata in epigrafe (che, di converso, insisteva per l’accoglimentointegrale del ricorso ex art. 414 c.p.c.), in riforma della sentenza diprimo grado, accoglieva l’appello incidentale e, per l’effetto,annullava l’avviso di addebito.3. L’Inps propone ricorso per cassazione, con un solo motivo.4. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’INPS deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 1456 c.c. in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.Lamenta che la sentenza impugnata, nell’accogliere l’appelloincidentale, pur applicando la disciplina sulla clausola risolutiva,richiama l’art. 1456 c.c. che attiene, invece, al termine essenziale.Nega in ogni caso che possa applicarsi all’ipotesi qui in rilievo ilparadigma della risoluzione, istituto applicabile ai soli contratti aprestazioni corrispettive, essendo in rilievo la diversa ipotesi delprovvedimento di revoca-sanzione.Insiste soprattutto che nel giudizio di opposizione in cui sicontroverte della legittimità o meno del provvedimento di decadenzadal beneficio della rateizzazione, il giudizio è esteso anche allaNumero registro generale 27650/2022valutazione delle altre ipotesi di decadenza, anche se non Numero sezionale 2612/2026Numero di raccolta generale 24091/2026previamente indicate nel provvedimento di revoca.Data pubblicazione 27/07/2026Rappresenta infine che, a fronte del colpevole inadempimento deldatore di lavoro, la revoca costituisce un atto necessitato, conobbligo di pagamento delle sanzioni civili ex art. 116, commi 9 e 10,l. n. 388 del 2000.2. Ebbene, ai fini della piena disamina della questione qui in rilievo,vanno premessi i fatti pacifici: la società indicata in epigrafeconveniva con l’INPS la rateizzazione del pagamento dei propri debiticontributivi come compiutamente indicati in sentenza,impegnandosi ad effettuare regolarmente sia il versamento dellerate che il pagamento dei contributi correnti (cfr. sentenza pagg. 2-A seguito dell’asserito mancato rispetto degli obblighi assunti in sededi rateizzazione (nello specifico a cagione del mancato pagamentodell’ultima rata, secondo la comunicazione effettuata dall’INPS allaAdamante s.r.l.), veniva emesso l’avviso di addebito per cui è causa.2.1. Tanto premesso, in disparte le altre censure, la questionepreliminare ad affrontarsi è se la Corte territoriale ha correttamentedelimitato il contenuto del giudizio di opposizione, avendo l’Inpslamentato che il provvedimento qui in rilievo ha erroneamentelimitato al suo accertamento all’inadempimento contestato dall’Enteprevidenziale nella fase amministrativa, senza accertare, comeavrebbe dovuto, il positivo adempimento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]di tutte le obbligazioni assunte nell’accordo di dilazione deipagamenti e quindi senza verificare anche gli inadempimenti allegatidall’Ente previdenziale nella memoria di costituzione.Al riguardo va premesso che [OSCURATO:SOCIETA]. ha introdotto il giudiziodi opposizione assumendo di aver provveduto al pagamento di tuttele rate del piano di dilazione, sicché alcun inadempimento era adessa imputabile.L’Inps nel costituirsi in giudizio, modificando le ragioni del contestatoinadempimento palesate in via amministrativa e poste a fondamentoNumero registro generale 27650/2022Numero sezionale 2612/2026dell’avviso di addebito (il mancato pagamento delle rate del pNiaunmoer od dii raccolta generale 24091/2026Data pubblicazione 27/07/2026ammortamento), insisteva che [OSCURATO:SOCIETA]. era incorsacomunque in decadenza in conseguenza del mancato pagamentodella contribuzione corrente.2.2. Ebbene la sentenza di appello (cfr. pag. 4) ha affermato essereun irrituale ampliamento del tema di indagine la verificadell’inadempimento (il mancato pagamento della retribuzionecorrente) come introdotto in memoria di costituzione dall’Inps chedi tanto si duole.Sul punto, infatti, la Corte territoriale afferma: Nel caso di specie,è pacifico e documentato che tra le condizioni di revoca dell’accordodi rateazione (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte della società) sonopreviste due distinte causali e cioè il mancato pagamento di due rateconsecutive ed il mancato pagamento dei contributi correnti.Sennonché occorre verificare se sussiste l’inadempimento in forzadel quale l’Inps ha inteso esercitare il diritto potestativo dirisoluzione e non già se sussisteva l’inadempimento ad un’altraobbligazione – pure dedotta nella clausola cioè il mancatopagamento dei contributi correnti – ma che l’Istituto non ha intesofar valere. Ebbene, si deve constatare che la revoca (ovverol’esercizio del diritto potestativo di risoluzione dell’accordo) è statadisposta con la dicitura “mancato pagamento delle rate” (cfr. doc. 8nota del 1.4.2016): nella relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] allegata alfascicolo di parte dell’Istituto si conferma che la revoca delladilazione è avvenuta in quanto l’azienda non aveva effettuato ilpagamento dell’ultima rata .In estrema sintesi, la sentenza impugnata afferma che l’oggetto delpresente giudizio è limitato all’accertamento dell’inadempimentodenunziato in sede amministrativo (il mancato pagamento dellerate) e non possa estendersi in ragione delle difese,tempestivamente proposte dall’ente previdenziale nella memoria dicostituzione depositata nel giudizio di primo grado, ad altre cause diNumero registro generale 27650/2022Numero sezionale 2612/2026decadenza/risoluzione (nello specifico, il mancato versamentNou mderoll adi raccolta generale 24091/2026Data pubblicazione 27/07/2026contribuzione corrente).2.3. L’ente previdenziale afferma, di converso, che il thema diindagine debba essere esteso alla valutazione del rispetto o menodegli accordi anche sulla base delle allegazioni difensive contenutenella propria memoria, quindi, nello specifico anche valutando se ildebitore era o meno in regola con il pagamento della contribuzionecorrente, valutazione, come si è visto, completamente omessa dallaCorte territoriale.2.4. Il motivo proposto dall’Inps è fondato e va accolto in parte qua.2.5. L’opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] è infatti un giudiziodi accertamento negativo del credito portato dall’avviso di addebito,rinveniente la propria causa nell’asserito inadempimentodell’accordo di rateizzazione, rispetto al quale è detta società che hal’onere di dimostrare il positivo e pieno adempimento.Insomma, il giudizio di opposizione all’avviso di addebito non è ungiudizio sull’atto, ma sul rapporto, con la conseguenza che èAdamante s.r.l. - che assume di non aver violato l’accordo e nonessere decaduta – a dover offrir prova del positivo adempimento.Ne consegue che alcun indebito ampliamento del thema decidendumha posto in essere l’Inps che in memoria di costituzione ha dedottoulteriori e diverse ragioni di inadempimento rispetto a quelledenunziate in sede amministrativa, rispetto alle quali quindi la Corteterritoriale avrebbe dovuto estendere la propria indagine.3. L’accoglimento del ricorso dell’INPS sotto tal profilo consente diassorbire tutte le ulteriori doglianze, dovendo la Corte di Appello diCatanzaro provvedere ad un nuovo esame della questione in ragionedella delimitazione dell’oggetto del contendere nei sensi anzidetti e,quindi, con valutazione dell’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA] in relazione al dedotto mancato pagamento dellacontribuzione corrente.4. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione, lasentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte di Appello diNumero registro generale 27650/2022Numero sezionale 2612/2026Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà ancheN umseuroll edi raccolta generale 24091/2026Data pubblicazione 27/07/2026spese del presente giudizio di legittimità.La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità.Roma, deciso all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].LA PRESIDENTELucia Esposito