CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2025
Cassazione n. 05129/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5129/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 261/2026* * * CC 27/01/2026* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto daDi Trapani * nato a * il 08//06/1961avverso l ordinanza emessa il 05/08/2025 dal Tribunale di sorveglianza di Torinovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * Di * che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 5 agosto 2025 il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava ilreclamo proposto da * [OSCURATO:PERSONA] avverso il respingimento pronunciato dal *di sorveglianza di Cuneo il 26 giugno 2025 dell istanza di concessione del permesso dinecessità presentato per fare visita alla madre * * che versava in precariecondizioni di salute proposto ex art. 30 legge 25 luglio 1975 n. 354 * pen. . Al momentodella presentazione dell istanza il detenuto che scontava la pena dell ergastolo si trovavaristretto presso la * circondariale di Cuneo dove era sottoposto al regime differenziatospeciale di cui all art. 41 bis * pen.Il rigetto del reclamo veniva giustificato dal Tribunale di sorveglianza di Torinosull assunto che nel caso di specie non sussistevano le condizioni di idonee a giustificare laconcessione del permesso invocato né ai sensi dell art. 30 commi 1 * pen. né ai sensidel secondo comma della stessa disposizione dovendo ritenersi la patologia cronica asviluppo progressivo che affliggeva la madre del detenuto alla luce della documentazionesanitaria acquisita al fascicolo processuale connotata da stabilità e inidonea a prefigurarel imminenza di un evento mortale.2. Avverso questa ordinanza * [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dell avv. * ** proponeva ricorso per cassazione articolando due censure difensive.Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio dimotivazione del provvedimento impugnato in riferimento agli artt. 30 e 35 * pen.conseguenti al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva respinto il solo reclamopresentato personalmente da * [OSCURATO:PERSONA] senza considerare che avverso il diniegoemesso dal * di sorveglianza di Cuneo il 26 giugno 2025 era stato proposto ancheun autonomo reclamo depositato dal difensore di fiducia del detenuto l 1 luglio 2025dall avv. * * * al quale la decisione censurata non faceva alcunriferimento né diretto né indiretto.Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio dimotivazione dell ordinanza impugnata in riferimento all art. 30 * pen. conseguenti al fattoche la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desseesaustivamente conto delle ragioni per cui le condizioni di salute della madre del ricorrente* * non potevano essere ritenute eccezionali o comunque particolarmente gravitrascurando di considerare che la patologia cronica a sviluppo progressivo che affliggeva lagenitrice del detenuto era di rilievo nosografico tale da compromettere in modo irreversibilele sue facoltà cognitive e relazionali.Si deduceva al contempo che il giudizio sulle condizioni di salute della madre delricorrente era esclusivamente incentrato sull accertamento sanitario disposto dall ** * di Palermo il 13 marzo 2025 con la conseguenza che il Tribunale disorveglianza di Torino aveva omesso di valutare l ulteriore documentazione sanitaria cheera stata allegata al reclamo presentato dall avv. * * * l 1 luglio 2025che attestava un aggravamento della patologia connotata da progressività che da tempoaffliggeva la genitrice del detenuto.Le considerazioni esposte imponevano l annullamento dell ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L atto di impugnazione proposto da * [OSCURATO:PERSONA] è fondato in accoglimento dientrambi i motivi di ricorso di cui si impone un esame congiunto.2. In via preliminare occorre evidenziare che costituisce un dato processualeincontroverso quello secondo cui nell ordinanza impugnata non si dava conto dellapresentazione di due autonomi reclami avverso l ordinanza pronunciata dal * disorveglianza di Cuneo il 26 giugno 2025 con cui era stato negato il permesso di necessitàper fare visita alla madre che versava in precarie condizioni di salute presentato da *[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell art. 30 * pen.Di questi distinti reclami il primo veniva presentato personalmente da * [OSCURATO:PERSONA] 26 giugno 2025 il secondo invece veniva presentato dal difensore di fiducia del detenutol avv. * * * a mezzo posta elettronica certificata l 1 luglio 2025.Ne discende che le considerazioni nosografiche espresse nel provvedimentoimpugnato non tengono conto delle argomentazioni difensive proposte dal detenuto earticolate attraverso due distinti atti di impugnazioni che il Tribunale di sorveglianza diTorino non apprezzava nella loro completezza tanto è vero che si limitava a richiamare lesole deduzioni poste a fondamento del reclamo presentato personalmente da [OSCURATO:PERSONA] venivano ritenute ai limiti dell ammissibilità. La parzialità della piattaforma valutativautilizzata dal Tribunale di sorveglianza di Torino è resa evidente dal passaggio motivazionaleesplicitato a pagina 2 della decisione censurata in cui si affermava «Anche a voler ritenereammissibile il generico reclamo formulato lo stesso è infondato e deve essere rigettato».È pacifico dunque che il Tribunale di sorveglianza di Torino formulava un giudiziosull istanza di permesso presentata da * [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una piattaformavalutativa incompleta facendo riferimento a un unico atto di impugnazione al qualeperaltro non risultava allegata la documentazione sanitaria attestante l asseritopeggioramento delle condizioni di salute di * * affetta da “sindrome da allettamentoper vasculopatia cerebrale cronica” che veniva allegata al reclamo presentata dall avv.* * * l 1 luglio 2025.3. In questa cornice processuale ferma restando la parzialità della piattaformavalutativa utilizzata dal Tribunale di sorveglianza di Torino per esprimere il suo giudizio deveevidenziarsi che il permesso di necessità della cui legittimità si controverte è anzituttoconcesso ai sensi dell art. 30 comma 1 * * a tenore del quale «Nel caso diimminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente ai condannati e agli internati puòessere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare con lecautele previste dal regolamento l infermo». Tale norma a sua volta deve essere correlatacon quella prevista dal secondo comma della stessa disposizione che prevede unadifferente ipotesi di permesso di necessità stabilendo «Analoghi permessi possono essereconcessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità».Le due ipotesi disciplinate dall art. 30 * pen. dunque presuppongono condizioni diapplicabilità differenti essendo evidente che l imminenza del pericolo di vita prevista dalprimo comma della disposizione in esame non può essere equiparata anche dal punto divista semantico alla sussistenza di eventi familiari di particolare gravità che è prescritta dalsecondo comma della stessa norma.È indubbio però che le due ipotesi traggono ispirazione dallo stesso principioumanitario che governa nel nostro ordinamento l esecuzione del trattamento penitenziario eche ha il suo fondamento costituzionale irrinunciabile nella previsione dell art. 27 * trale altre Corte cost. sent. n. 149 del 2018 Corte cost. sent. n. 76 del 2017 Corte cost.sent. n. 57 del 2013 .Se però così è non può non rilevarsi che ogni valutazione della gravità dellecondizioni di salute di un familiare o di un convivente del detenuto o dell internato essendoguidata dal principio di umanità del trattamento sanzionatorio che presiede alla formulazionedell art. 27 * non può che essere valutata alla luce del ripudio di ogni valutazionepresuntiva Corte cost. sent. n. 76 del 2017 cit. e nel rispetto delle emergenze del casoconcreto che richiedono un apprezzamento di merito prudente e ancorato a parametririgorosi funzionale a impedire un esercizio eccessivamente discrezionale dei poteririconosciuti alla magistratura di sorveglianza dall art. 30 commi 1 e 2 * pen.* questo comporta un applicazione necessariamente congiunta ed equilibrata deiparametri strettamente nosografici con quelli cronologici relativi alla cadenza delle visiteeffettuate dal familiare o dal convivente essendo evidente che in presenza di unacondizione clinica connotata da particolare gravità e progressività ma stabile può valere agiustificare la concessione del permesso di necessità il decorso di un periodo di tempopluriennale particolarmente lungo dall ultima visita. * ultimo dato però per assumererilievo giustificativo della concessione del permesso di necessità deve essere accompagnatodall impossibilità di assicurare il mantenimento di rapporti tra i familiari e i conviventi con ilricorso alternativo a mezzi tecnologici il cui impiego può consentire di contemperare leesigenze umanitarie della pena con il rigore irrinunciabile del trattamento sanzionatorio cheè imprescindibile soprattutto nelle ipotesi di soggetti sottoposti al regime detentivo specialedi cui all art. 41 bis * pen.A ben vedere in una direzione ermeneutica analoga seppur non del tuttosovrapponibile a quella riconducibile alla posizione di * [OSCURATO:PERSONA] si era già espressaquesta Corte in * 1 n. 56195 del 16/11/2018 * * affermando ilprincipio di diritto certamente risalente ma utile nella misura in cui dava conto dellanecessità di coniugare il dato nosografico al dato cronologico con un prudente ed equilibratoapprezzamento di merito secondo cui «In tema di ordinamento penitenziario ai fini dellaconcessione del permesso di necessità è sussumibile nella nozione di “evento di particolaregravità” di cui all art. 30 * pen. anche la strutturazione progressiva di una condizione cheall esito di un periodo sensibilmente lungo si faccia apprezzare in termini di particolaregravità per la vita familiare del detenuto».4. * a questo punto evidente che il Tribunale di sorveglianza di Torino nonsembra avere considerato che il permesso di necessità può essere concesso al verificarsi disituazioni nosografiche di particolare gravità che riguardano la sfera interpersonale deldetenuto che devono essere correlate all esigenza di attenuare l isolamento del soggettoristretto attraverso il mantenimento delle relazioni familiari e sociali delle quali occorre farsicarico con una verifica attenta delle circostanze del caso concreto incentrate tanto sul datonosografico delle condizioni di salute del familiare o del parente quanto sul dato cronologicoche consente di collocare nel tempo le visite permettendo di ritenerle eccezionalioccasionali ma giustificate o periodiche queste ultime inammissibili ai sensi dell art. 30commi 1 e 2 * pen.Tuttavia nel caso di specie questa verifica congiunta non veniva effettuata dalTribunale di sorveglianza di Torino che non teneva conto della circostanza peraltrorichiamata nello stesso provvedimento impugnato che a * [OSCURATO:PERSONA] l ultimo permessoper visitare l anziana madre * * risaliva al 2021 quando le condizioni di salute dellagenitrice del detenuto erano asseritamente differenti da quelle attuali.5. * per altro verso evidente che il Tribunale di sorveglianza di Torino nonfaceva un adeguato riferimento all aggravamento delle patologie cronico degenerative cheaffliggevano la madre del ricorrente * * peraltro attestate dalla certificazionemedica del dottor * e dalla documentazione rilasciata dalla struttura “Samot”espressamente richiamate nelle pagine 3 e 4 del reclamo presentato dall avv. ** * l 1 luglio 2025 entrambe non menzionate perché non prese inconsiderazione nel provvedimento censurato come si è già avuto modo di evidenziare nelparagrafo 2.Tale ulteriore incongruità motivazionale rende evidente che i riferimenti alleconnotazioni delle condizioni di salute della madre del detenuto appaiono incompleti tanto aisensi dell art. 30 comma 1 * pen. quanto ai sensi del secondo comma della stessadisposizione. I riferimenti contenuti nel provvedimento impugnato infatti non chiarisconoquale piattaforma nosografica fosse stata presa in considerazione dal Tribunale disorveglianza di Torino e se le connotazioni di progressività della patologia che affliggeva* * – rappresentata da una “sindrome da allettamento per vasculopatia cerebralecronica” – avevano determinato un peggioramento delle sue condizioni di saluteeventualmente valutabile ex art. 30 comma 2 * pen. alla luce dei parametri richiamatinel paragrafo precedente.Nel caso in esame infatti si faceva esclusivo riferimento alla relazione sanitariarilasciata dall * di Palermo il 13 marzo 2025 ritenuta superata dalla difesa del ricorrentealla luce della documentazione allegata al reclamo presentato l 1 luglio 2025 con la quale ilTribunale di sorveglianza di Torino ometteva di confrontarsi non avendo esaminato ladocumentazione allegata a tale impugnazione proposta avverso l ordinanza emessa dal* di sorveglianza di Cuneo il 26 giugno 2025.5. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l annullamento dell ordinanzaimpugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per un nuovo esame che dovràessere eseguito in conformità dei principi che si sono enunciati.* demandato al Tribunale di sorveglianza di Torino comporta una preventiva eanalitica verifica dei presupposti legittimanti la concessione del permesso di necessitàrichiesto da * [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell art. 30 commi 1 e 2 * pen. che postula lacompleta ricognizione della piattaforma valutativa posta dal detenuto a fondamento dei duereclami presentati avverso l ordinanza pronunciata dal * di sorveglianza di Cuneo il26 giugno 2025.Si dispone infine che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessele generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 inquanto imposto dalla legge.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5129/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 261/2026* * * CC 27/01/2026* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto daDi Trapani * nato a * il 08//06/1961avverso l ordinanza emessa il 05/08/2025 dal Tribunale di sorveglianza di Torinovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * Di * che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 5 agosto 2025 il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava ilreclamo proposto da * [OSCURATO:PERSONA] avverso il respingimento pronunciato dal *di sorveglianza di Cuneo il 26 giugno 2025 dell istanza di concessione del permesso dinecessità presentato per fare visita alla madre * * che versava in precariecondizioni di salute proposto ex art. 30 legge 25 luglio 1975 n. 354 * pen. . Al momentodella presentazione dell istanza il detenuto che scontava la pena dell ergastolo si trovavaristretto presso la * circondariale di Cuneo dove era sottoposto al regime differenziatospeciale di cui all art. 41 bis * pen.Il rigetto del reclamo veniva giustificato dal Tribunale di sorveglianza di Torinosull assunto che nel caso di specie non sussistevano le condizioni di idonee a giustificare laconcessione del permesso invocato né ai sensi dell art. 30 commi 1 * pen. né ai sensidel secondo comma della stessa disposizione dovendo ritenersi la patologia cronica asviluppo progressivo che affliggeva la madre del detenuto alla luce della documentazionesanitaria acquisita al fascicolo processuale connotata da stabilità e inidonea a prefigurarel imminenza di un evento mortale.2. Avverso questa ordinanza * [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dell avv. * ** proponeva ricorso per cassazione articolando due censure difensive.Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio dimotivazione del provvedimento impugnato in riferimento agli artt. 30 e 35 * pen.conseguenti al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva respinto il solo reclamopresentato personalmente da * [OSCURATO:PERSONA] senza considerare che avverso il diniegoemesso dal * di sorveglianza di Cuneo il 26 giugno 2025 era stato proposto ancheun autonomo reclamo depositato dal difensore di fiducia del detenuto l 1 luglio 2025dall avv. * * * al quale la decisione censurata non faceva alcunriferimento né diretto né indiretto.Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio dimotivazione dell ordinanza impugnata in riferimento all art. 30 * pen. conseguenti al fattoche la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desseesaustivamente conto delle ragioni per cui le condizioni di salute della madre del ricorrente* * non potevano essere ritenute eccezionali o comunque particolarmente gravitrascurando di considerare che la patologia cronica a sviluppo progressivo che affliggeva lagenitrice del detenuto era di rilievo nosografico tale da compromettere in modo irreversibilele sue facoltà cognitive e relazionali.Si deduceva al contempo che il giudizio sulle condizioni di salute della madre delricorrente era esclusivamente incentrato sull accertamento sanitario disposto dall ** * di Palermo il 13 marzo 2025 con la conseguenza che il Tribunale disorveglianza di Torino aveva omesso di valutare l ulteriore documentazione sanitaria cheera stata allegata al reclamo presentato dall avv. * * * l 1 luglio 2025che attestava un aggravamento della patologia connotata da progressività che da tempoaffliggeva la genitrice del detenuto.Le considerazioni esposte imponevano l annullamento dell ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L atto di impugnazione proposto da * [OSCURATO:PERSONA] è fondato in accoglimento dientrambi i motivi di ricorso di cui si impone un esame congiunto.2. In via preliminare occorre evidenziare che costituisce un dato processualeincontroverso quello secondo cui nell ordinanza impugnata non si dava conto dellapresentazione di due autonomi reclami avverso l ordinanza pronunciata dal * disorveglianza di Cuneo il 26 giugno 2025 con cui era stato negato il permesso di necessitàper fare visita alla madre che versava in precarie condizioni di salute presentato da *[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell art. 30 * pen.Di questi distinti reclami il primo veniva presentato personalmente da * [OSCURATO:PERSONA] 26 giugno 2025 il secondo invece veniva presentato dal difensore di fiducia del detenutol avv. * * * a mezzo posta elettronica certificata l 1 luglio 2025.Ne discende che le considerazioni nosografiche espresse nel provvedimentoimpugnato non tengono conto delle argomentazioni difensive proposte dal detenuto earticolate attraverso due distinti atti di impugnazioni che il Tribunale di sorveglianza diTorino non apprezzava nella loro completezza tanto è vero che si limitava a richiamare lesole deduzioni poste a fondamento del reclamo presentato personalmente da [OSCURATO:PERSONA] venivano ritenute ai limiti dell ammissibilità. La parzialità della piattaforma valutativautilizzata dal Tribunale di sorveglianza di Torino è resa evidente dal passaggio motivazionaleesplicitato a pagina 2 della decisione censurata in cui si affermava «Anche a voler ritenereammissibile il generico reclamo formulato lo stesso è infondato e deve essere rigettato».È pacifico dunque che il Tribunale di sorveglianza di Torino formulava un giudiziosull istanza di permesso presentata da * [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una piattaformavalutativa incompleta facendo riferimento a un unico atto di impugnazione al qualeperaltro non risultava allegata la documentazione sanitaria attestante l asseritopeggioramento delle condizioni di salute di * * affetta da “sindrome da allettamentoper vasculopatia cerebrale cronica” che veniva allegata al reclamo presentata dall avv.* * * l 1 luglio 2025.3. In questa cornice processuale ferma restando la parzialità della piattaformavalutativa utilizzata dal Tribunale di sorveglianza di Torino per esprimere il suo giudizio deveevidenziarsi che il permesso di necessità della cui legittimità si controverte è anzituttoconcesso ai sensi dell art. 30 comma 1 * * a tenore del quale «Nel caso diimminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente ai condannati e agli internati puòessere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare con lecautele previste dal regolamento l infermo». Tale norma a sua volta deve essere correlatacon quella prevista dal secondo comma della stessa disposizione che prevede unadifferente ipotesi di permesso di necessità stabilendo «Analoghi permessi possono essereconcessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità».Le due ipotesi disciplinate dall art. 30 * pen. dunque presuppongono condizioni diapplicabilità differenti essendo evidente che l imminenza del pericolo di vita prevista dalprimo comma della disposizione in esame non può essere equiparata anche dal punto divista semantico alla sussistenza di eventi familiari di particolare gravità che è prescritta dalsecondo comma della stessa norma.È indubbio però che le due ipotesi traggono ispirazione dallo stesso principioumanitario che governa nel nostro ordinamento l esecuzione del trattamento penitenziario eche ha il suo fondamento costituzionale irrinunciabile nella previsione dell art. 27 * trale altre Corte cost. sent. n. 149 del 2018 Corte cost. sent. n. 76 del 2017 Corte cost.sent. n. 57 del 2013 .Se però così è non può non rilevarsi che ogni valutazione della gravità dellecondizioni di salute di un familiare o di un convivente del detenuto o dell internato essendoguidata dal principio di umanità del trattamento sanzionatorio che presiede alla formulazionedell art. 27 * non può che essere valutata alla luce del ripudio di ogni valutazionepresuntiva Corte cost. sent. n. 76 del 2017 cit. e nel rispetto delle emergenze del casoconcreto che richiedono un apprezzamento di merito prudente e ancorato a parametririgorosi funzionale a impedire un esercizio eccessivamente discrezionale dei poteririconosciuti alla magistratura di sorveglianza dall art. 30 commi 1 e 2 * pen.* questo comporta un applicazione necessariamente congiunta ed equilibrata deiparametri strettamente nosografici con quelli cronologici relativi alla cadenza delle visiteeffettuate dal familiare o dal convivente essendo evidente che in presenza di unacondizione clinica connotata da particolare gravità e progressività ma stabile può valere agiustificare la concessione del permesso di necessità il decorso di un periodo di tempopluriennale particolarmente lungo dall ultima visita. * ultimo dato però per assumererilievo giustificativo della concessione del permesso di necessità deve essere accompagnatodall impossibilità di assicurare il mantenimento di rapporti tra i familiari e i conviventi con ilricorso alternativo a mezzi tecnologici il cui impiego può consentire di contemperare leesigenze umanitarie della pena con il rigore irrinunciabile del trattamento sanzionatorio cheè imprescindibile soprattutto nelle ipotesi di soggetti sottoposti al regime detentivo specialedi cui all art. 41 bis * pen.A ben vedere in una direzione ermeneutica analoga seppur non del tuttosovrapponibile a quella riconducibile alla posizione di * [OSCURATO:PERSONA] si era già espressaquesta Corte in * 1 n. 56195 del 16/11/2018 * * affermando ilprincipio di diritto certamente risalente ma utile nella misura in cui dava conto dellanecessità di coniugare il dato nosografico al dato cronologico con un prudente ed equilibratoapprezzamento di merito secondo cui «In tema di ordinamento penitenziario ai fini dellaconcessione del permesso di necessità è sussumibile nella nozione di “evento di particolaregravità” di cui all art. 30 * pen. anche la strutturazione progressiva di una condizione cheall esito di un periodo sensibilmente lungo si faccia apprezzare in termini di particolaregravità per la vita familiare del detenuto».4. * a questo punto evidente che il Tribunale di sorveglianza di Torino nonsembra avere considerato che il permesso di necessità può essere concesso al verificarsi disituazioni nosografiche di particolare gravità che riguardano la sfera interpersonale deldetenuto che devono essere correlate all esigenza di attenuare l isolamento del soggettoristretto attraverso il mantenimento delle relazioni familiari e sociali delle quali occorre farsicarico con una verifica attenta delle circostanze del caso concreto incentrate tanto sul datonosografico delle condizioni di salute del familiare o del parente quanto sul dato cronologicoche consente di collocare nel tempo le visite permettendo di ritenerle eccezionalioccasionali ma giustificate o periodiche queste ultime inammissibili ai sensi dell art. 30commi 1 e 2 * pen.Tuttavia nel caso di specie questa verifica congiunta non veniva effettuata dalTribunale di sorveglianza di Torino che non teneva conto della circostanza peraltrorichiamata nello stesso provvedimento impugnato che a * [OSCURATO:PERSONA] l ultimo permessoper visitare l anziana madre * * risaliva al 2021 quando le condizioni di salute dellagenitrice del detenuto erano asseritamente differenti da quelle attuali.5. * per altro verso evidente che il Tribunale di sorveglianza di Torino nonfaceva un adeguato riferimento all aggravamento delle patologie cronico degenerative cheaffliggevano la madre del ricorrente * * peraltro attestate dalla certificazionemedica del dottor * e dalla documentazione rilasciata dalla struttura “Samot”espressamente richiamate nelle pagine 3 e 4 del reclamo presentato dall avv. ** * l 1 luglio 2025 entrambe non menzionate perché non prese inconsiderazione nel provvedimento censurato come si è già avuto modo di evidenziare nelparagrafo 2.Tale ulteriore incongruità motivazionale rende evidente che i riferimenti alleconnotazioni delle condizioni di salute della madre del detenuto appaiono incompleti tanto aisensi dell art. 30 comma 1 * pen. quanto ai sensi del secondo comma della stessadisposizione. I riferimenti contenuti nel provvedimento impugnato infatti non chiarisconoquale piattaforma nosografica fosse stata presa in considerazione dal Tribunale disorveglianza di Torino e se le connotazioni di progressività della patologia che affliggeva* * – rappresentata da una “sindrome da allettamento per vasculopatia cerebralecronica” – avevano determinato un peggioramento delle sue condizioni di saluteeventualmente valutabile ex art. 30 comma 2 * pen. alla luce dei parametri richiamatinel paragrafo precedente.Nel caso in esame infatti si faceva esclusivo riferimento alla relazione sanitariarilasciata dall * di Palermo il 13 marzo 2025 ritenuta superata dalla difesa del ricorrentealla luce della documentazione allegata al reclamo presentato l 1 luglio 2025 con la quale ilTribunale di sorveglianza di Torino ometteva di confrontarsi non avendo esaminato ladocumentazione allegata a tale impugnazione proposta avverso l ordinanza emessa dal* di sorveglianza di Cuneo il 26 giugno 2025.5. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l annullamento dell ordinanzaimpugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per un nuovo esame che dovràessere eseguito in conformità dei principi che si sono enunciati.* demandato al Tribunale di sorveglianza di Torino comporta una preventiva eanalitica verifica dei presupposti legittimanti la concessione del permesso di necessitàrichiesto da * [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell art. 30 commi 1 e 2 * pen. che postula lacompleta ricognizione della piattaforma valutativa posta dal detenuto a fondamento dei duereclami presentati avverso l ordinanza pronunciata dal * di sorveglianza di Cuneo il26 giugno 2025.Si dispone infine che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessele generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 inquanto imposto dalla legge. *Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianzadi *Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianzadi *Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *