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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 39265/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 24 novembre 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, emessa in data 27 aprile 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in ordine all'affermazione della penale responsabilità, non è consentito in quanto il ricorrente, senza puntualmente confrontarsi con le argomentazioni del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945), insiste in una rivalutazione delle fonti probatorie e/o alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); osservato che, infatti, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti giuridici (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 7 sull'aspecificità del motivo di appello a fronte dell'ampia e condivisa argomentazione del primo giudice); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 24 novembre 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, emessa in data 27 aprile 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in ordine all'affermazione della penale responsabilità, non è consentito in quanto il ricorrente, senza puntualmente confrontarsi con le argomentazioni del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945), insiste in una rivalutazione delle fonti probatorie e/o alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); osservato che, infatti, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti giuridici (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 7 sull'aspecificità del motivo di appello a fronte dell'ampia e condivisa argomentazione del primo giudice); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 39265/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris