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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2025

Cassazione n. 07833/2025

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ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 6059-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso l’ORDINANZA n. 21049/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 7/8/2019; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in Camera di consiglio del 13/2/2025; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con “ istanza ” depositat a in data 9/3/2022 , ha chiesto, a norma dell’art. 391 bis c.p.c., la correzione dell’ordinanza in epigrafenella parte in cui, non avendo disposto la liquidazione delle spese del giudizio cui l’intimata è stata Ric. 2022n. 6059 - Sez. 1 - CC del 13 febbraio 2 02 5 condannata a favore dell ’ Erario, contiene , a suo dire, un errore materiale. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. La Corte rileva che il ricorso contenente l’istanza di correzione non risulta notificato e ritiene, di conseguenza, che, in difetto di contraddittorio, l’invocata correzione dell’errore materiale non può essere disposta neppure d’ufficio.

2.2. In tema di correzione degli errori materiali, infatti, l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1°, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d’ufficio le proprie statuizioni, purché (a differenza di quanto emerge nel caso in esame) sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l’intervento emendativo, prevalendo l’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto (Cass.

SU n. 4353 del 2023);

2.3. Il ricorso è, dunque,inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 6059-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso l’ORDINANZA n. 21049/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 7/8/2019; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in Camera di consiglio del 13/2/2025; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con “ istanza ” depositat a in data 9/3/2022 , ha chiesto, a norma dell’art. 391 bis c.p.c., la correzione dell’ordinanza in epigrafenella parte in cui, non avendo disposto la liquidazione delle spese del giudizio cui l’intimata è stata Ric. 2022n. 6059 - Sez. 1 - CC del 13 febbraio 2 02 5 condannata a favore dell ’ Erario, contiene , a suo dire, un errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. La Corte rileva che il ricorso contenente l’istanza di correzione non risulta notificato e ritiene, di conseguenza, che, in difetto di contraddittorio, l’invocata correzione dell’errore materiale non può essere disposta neppure d’ufficio. 2.2. In tema di correzione degli errori materiali, infatti, l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1°, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d’ufficio le proprie statuizioni, purché (a differenza di quanto emerge nel caso in esame) sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l’intervento emendativo, prevalendo l’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto (Cass. SU n. 4353 del 2023); 2.3. Il ricorso è, dunque,inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio d
Sentenza Cassazione n. 07833/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris