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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01032/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4126/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sandra Stasi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n.262; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Pu- glia, sez. staccata di Foggia, n.142/26/2012 depositata il 20 giugno 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 25 maggio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sez. staccata di Foggia, veniva rigettato l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] per censurare l'integrale compensazione delle spese di lite in primo grado, nonché l'appello incidentale dell'A- genzia delle Entrate sui capi di soccombenza.

Veniva così confermata la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Foggia n. 248/7/11 con cui erano stati riuniti e parzialmente accolti i ricorsi promossi dal contribuente nella qualità di titolare di una ditta svol- gente lavori di scavo e movimento terra, avverso due avvisi di accer- tamento IRPEF, IVA e IRAP 2006 e 2007, per costi ritenuti indeducibili e ricavi non dichiarati.

2. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate per cinque motivi, cui replica il contribuente con controricorso, eccependo in limine l'inammissibilità dell'avversario gravame.

La controversia veniva chiamata per l'adunanza camerale del 17 dicembre 2020 e il Collegio disponeva l'acquisizione del ricorso per revocazione proposto dal contribuente avverso la medesima sentenza della CTR impugnata in questa sede, e notificata all'Agenzia delle Entrate, adempimento che veniva eseguito ex art.372 cod. proc. civ. dalla difesa del contri- buente in data 18 gennaio 2021.

Da ultimo, il contribuente deposita memoria illustrativa.

Considerato che:

3. Pregiudiziale allo scrutino dei motivi di ricorso è lo scrutinio dell'ec- cezione di tardività del ricorso, ritualmente articolata dal contribuente controricorrente con deduzione del fatto che il 6 luglio 2012 egli avrebbe proposto revocazione contro la sentenza della CTR qui impu- gnata, seppure soltanto in ordine al regolamento delle spese proces- suali, senza richiesta di sospensione dei termini per ricorrere in Cas- sazione.

4. Va al proposito rammentato che «La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la par- te notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per propor- re ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con rife- rimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazio- ne, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ.» (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 22220 del 05/09/2019, Rv. 654828 - 01; confor- me, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 19/06/2007, Rv. 596981 - 01).

5. La sentenza della CTR sarebbe stata perciò "legalmente" conosciu- ta dall'amministrazione, la quale avrebbe pertanto dovuto proporre ricorso per Cassazione entro il termine breve del 21 ottobre 2012, laddove invece l'impugnazione è stata promossa solamente il 4 feb- braio 2013.

6. A seguito dell'ordinanza del 17 dicembre 2020 il contribuente ex art.372 cod. proc. civ. ha depositato in data 18 gennaio 2021 la prova della notifica, ai sensi dell'art.16 comma 3 del d.lgs. n.546 del 1992, della domanda di revocazione ex art.395 comma 4 cod. proc. civ., ef- fettivamente ricevuta dall'Agenzia il 6 luglio 2012 (allegato n.2 alla domanda di deposito).

7. Alla luce di quanto precede, il ricorso per Cassazione la cui notifica è stata spedita il 4 febbraio 2013 si rivela tardivo ex art.326 cod. proc. civ., in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso per revocazione.

6. In conclusione, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale, il ri- corso dev'essere dichiarato inammissibile e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versa- mento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate per in Euro 10.000,00 per compensi, Euro 200,00 per spese borsuali, Spese forfetarie 15%, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma il 25 maggio 2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4126/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sandra Stasi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n.262; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Pu- glia, sez. staccata di Foggia, n.142/26/2012 depositata il 20 giugno 2012, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 25 maggio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sez. staccata di Foggia, veniva rigettato l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] per censurare l'integrale compensazione delle spese di lite in primo grado, nonché l'appello incidentale dell'A- genzia delle Entrate sui capi di soccombenza. Veniva così confermata la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Foggia n. 248/7/11 con cui erano stati riuniti e parzialmente accolti i ricorsi promossi dal contribuente nella qualità di titolare di una ditta svol- gente lavori di scavo e movimento terra, avverso due avvisi di accer- tamento IRPEF, IVA e IRAP 2006 e 2007, per costi ritenuti indeducibili e ricavi non dichiarati. 2. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate per cinque motivi, cui replica il contribuente con controricorso, eccependo in limine l'inammissibilità dell'avversario gravame. La controversia veniva chiamata per l'adunanza camerale del 17 dicembre 2020 e il Collegio disponeva l'acquisizione del ricorso per revocazione proposto dal contribuente avverso la medesima sentenza della CTR impugnata in questa sede, e notificata all'Agenzia delle Entrate, adempimento che veniva eseguito ex art.372 cod. proc. civ. dalla difesa del contri- buente in data 18 gennaio 2021. Da ultimo, il contribuente deposita memoria illustrativa. Considerato che: 3. Pregiudiziale allo scrutino dei motivi di ricorso è lo scrutinio dell'ec- cezione di tardività del ricorso, ritualmente articolata dal contribuente controricorrente con deduzione del fatto che il 6 luglio 2012 egli avrebbe proposto revocazione contro la sentenza della CTR qui impu- gnata, seppure soltanto in ordine al regolamento delle spese proces- suali, senza richiesta di sospensione dei termini per ricorrere in Cas- sazione. 4. Va al proposito rammentato che «La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la par- te notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per propor- re ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con rife- rimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazio- ne, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ.» (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 22220 del 05/09/2019, Rv. 654828 - 01; confor- me, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 19/06/2007, Rv. 596981 - 01). 5. La sentenza della CTR sarebbe stata perciò "legalmente" conosciu- ta dall'amministrazione, la quale avrebbe pertanto dovuto proporre ricorso per Cassazione entro il termine breve del 21 ottobre 2012, laddove invece l'impugnazione è stata promossa solamente il 4 feb- braio 2013. 6. A seguito dell'ordinanza del 17 dicembre 2020 il contribuente ex art.372 cod. proc. civ. ha depositato in data 18 gennaio 2021 la prova della notifica, ai sensi dell'art.16 comma 3 del d.lgs. n.546 del 1992, della domanda di revocazione ex art.395 comma 4 cod. proc. civ., ef- fettivamente ricevuta dall'Agenzia il 6 luglio 2012 (allegato n.2 alla domanda di deposito). 7. Alla luce di quanto precede, il ricorso per Cassazione la cui notifica è stata spedita il 4 febbraio 2013 si rivela tardivo ex art.326 cod. proc. civ., in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso per revocazione. 6. In conclusione, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale, il ri- corso dev'essere dichiarato inammissibile e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versa- mento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate per in Euro 10.000,00 per compensi, Euro 200,00 per spese borsuali, Spese forfetarie 15%, Iva e Cpa. Così deciso in Roma il 25 maggio 2021 Il
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