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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35874/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avvisialle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata il 25.6.2021, la corte di appello di Milano riformava parzialmente in favore dell'imputato la sentenza con cui il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia, in relazione ai reati fallimentari in rubrica ascrittigli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sotto diversi profili.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto tardivamente.

E invero, come si evince dagli atti, nella sentenza oggetto di ricorso è stato indicato in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 544, co. 3, c.p.p., con scadenza, dunque, il 23.9.2021.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 585, co. 1, lett. c), e co. 2, lett. c), c.p.p., il termine per proporre impugnazione, pari a quarantacinque giorni, decorrente dalla scadenza del termine previsto dal citato art. 544, co. 3, c.p.p., scadeva il 7.11.2021, termine prorogato al successivo 8.11.2021, in quanto il 7.11.2021 era un giorno festivo, laddove il ricorso dell'imputato risulta depositato il 9.11.2021 Risulta, pertanto, integrata la causa generale di inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. 0{, Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avvisialle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata il 25.6.2021, la corte di appello di Milano riformava parzialmente in favore dell'imputato la sentenza con cui il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia, in relazione ai reati fallimentari in rubrica ascrittigli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sotto diversi profili. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto tardivamente. E invero, come si evince dagli atti, nella sentenza oggetto di ricorso è stato indicato in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 544, co. 3, c.p.p., con scadenza, dunque, il 23.9.2021. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 585, co. 1, lett. c), e co. 2, lett. c), c.p.p., il termine per proporre impugnazione, pari a quarantacinque giorni, decorrente dalla scadenza del termine previsto dal citato art. 544, co. 3, c.p.p., scadeva il 7.11.2021, termine prorogato al successivo 8.11.2021, in quanto il 7.11.2021 era un giorno festivo, laddove il ricorso dell'imputato risulta depositato il 9.11.2021 Risulta, pertanto, integrata la causa generale di inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. 0{, Così deciso
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