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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 febbraio 2024

Cassazione n. 14342/2024

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 34602/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrente - nonchè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 777/2018 depositata il 10/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e Graziella, fratelli del defunto [OSCURATO:PERSONA], nonché i figli del fratello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per chiedere che venisse pronunciata sentenza ex art. 2932 c.c. in relazione al contratto preliminare di divisione stipulato in data 20/02/2006 tra il de cuius ed i fratelli Cleante e Otello.

1.1. La domanda di [OSCURATO:PERSONA] venne accolta in primo grado e, avverso la relativa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero appello.

All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello di Perugia, rilevato che l’atto d’appello non era stato regolarmente notificato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], residenti all’estero, dispose la rinnovazionedella notifica con termine entro il 22/01/2018. 1.2.Con sentenza del 10.11.2018, poiché gli appellantinon avevano adempiutoall’onere della rinnovazione della notifica a [OSCURATO:PERSONA] nel termine assegnato dal collegio, la Corte d’appello di Perugia dichiarò l’inammissibilità dell’appello. 2.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione sulla base di un unico motivo.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.

2.3. Il Relatore ha avanzato una prima proposta, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso. 2.4.Con ordinanza interlocutoria n. 34379/2019, il collegio della Sesta Sezione Civile, sottosezione Seconda, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rilevando che il ricorso per cassazione non era stato regolarmente notificato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], ha disposto la rinnovazione della notifica, da effettuarsi nel termine di sei mesi dallacomunicazione dell’ordinanza. 2.5.Con istanza del

20.7. 2020, il difensore dei ricorrenti ha chiesto la rimessione in termini per rinotificare l’atto a [OSCURATO:PERSONA], non potendo provare che la destinataria avesse ricevuto l’atto per disfunzioni del servizio postale a causa dell’emergenza Covid-19. 2.6.Con ordinanza interlocutoria del 20.01.2021, il collegio ha accolto l’istanza di rimessione in termini avanzata dal ricorrente per la notifica del ricorso per c assazione a [OSCURATO:PERSONA], assegnando termine di giorni 180 giorni per la notifica con decorrenza dallacomunicazione del provvedimento.

2.7. Il Relatore, alla scadenza del termine, ha formulato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., proposta di inammissibilità del ricorso per cassazione per omessa rinnovazione della notifica a [OSCURATO:PERSONA].

2.8. All’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il collegio ha disposto la remissione della causa alla pubblica udienza, non ravvisando l’evidenza decisoria in relazione alle problematiche poste dalla notifica all’estero.

2.9. [OSCURATO:PERSONA] in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per cassazione. 2.10.Il ricorrente ha depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. E’ preliminare all’esame del ricorso la verifica della regolarità della notifica a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il collegio, con una prima ordinanza interlocutoria del 04.12.2019, rilevato che il ricorso per cassazione non era stato regolarmente notificato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], ha disposto la rinnovazione della notifica, da effettuarsi nel termine di mesi sei dallacomunicazione dell’ordinanza.

1.1. Dall’esame degli atti processuali risulta che il ricorso per cassazione era stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia ai sensi dell’art.4 e segg. del [OSCURATO:PERSONA] N.1393/2007, sia a mezzo raccomandata a/r internazionale, modalità prevista dall’art.14 del citato Regolamento.

1.2. In calce al ricorso, il ricorrente aveva attestato: “si omette la traduzione della notifica ai sensi del Regolamento Europea N.1393/2007 perché i litisconsorti necessari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], destinatari dell’atto sono cittadini italiani”.

1.3. La notifica a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt.4 e segg. del [OSCURATO:PERSONA] N.1393/2007, si è perfezionata regolarmente a mani proprie in data 26.4.2019, nel termine di 150 giorni prima dell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come risulta dalla certificazione pervenuta all’UNEP presso la Corte d’appello di Roma, secondo lo schema di notifica allegata al Regolamento N.1393/2007, contenente il timbro di deposito della [OSCURATO:PERSONA] of England and Wales.

1.4. Come affermato da questa Corte, in tema di notificazione di un atto giudiziario in altro Stato membro dell'Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n.1393 del 2007, per la verifica del perfezionamento della notifica sono sufficienti gli elementi informativi riportati nel certificato di espletamento delle formalità previsto dall'art. 10 del citato Regolamento, secondo il "modulo standard" dell'Allegato I, la cui effettiva provenienza dall'organo che ha proceduto alla notificazione è validamente attestata dall'apposizione del timbro dell'ufficio, alternativa alla sottoscrizione autografa del funzionario (Cassazione civile sez.

III, 15/11/2019, n.29716).

L’art.10 del Regolamento N.1393/2007 prescrive, infatti, che, espletate le formalità della notifica, "l'organo ricevente" inoltra all'organo mittente "un certificato del loro espletamento, redatto utilizzando il modulo standard di cui all'allegato 1" (paragrafo 1).

Il modulo standard relativo al "certificato di avvenuta o mancata notificazione/comunicazione" prevede la compilazione del quadro relativo ai dati concernenti "espletamento della notificazione o comunicazione" (se eseguita con risultato positivo), ovvero dei quadri "informazione a norma dell'art.7, par.2 del Rrgolamento CE n. 1393/2007 (se non è stato possibile eseguire la notifica) o ancora del quadro "rifiuto dell'atto" (ipotesi disciplinata dall'art. 8 del regolamento, nel caso in cui l'atto giudiziario allegato alla notifica non sia stato redatto in una lingua comprensibile al destinatario o nella lingua dello Stato membro richiesto), o "motivo della mancata notificazione o comunicazione dell'atto".

La provenienza del modulo standard dall'organo ricevente è attestata dalle indicazioni in calce, relative al luogo, alla data di compilazione del modulo ed alla "Firma e/o timbro" (Signature and/or stamp), rispettivamente, del funzionario "e/o" dell'Ufficio dell'organo ricevente che ha proceduto alla notifica/comunicazione.

Nel caso di specie, il modulo standard" di cui all'Allegato I delRegolamento CE N. 1393/2007 è stato compilato dall'organo ricevente, individuato dal timbro dell'Ufficio apposto in calce, con l’attestazione che l'atto giudiziario era stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a mani proprie.

Deve essere, pertanto, revocata l’ordinanza N. 34379/2019, con la quale il collegio, all’udienza del 04 dicembre 2019, ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto la notifica si era già perfezionata nei suoi confronti.

1.5. Quanto alla notifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], risulta dal modulo standard dell’allegato I che il destinatario si era rifiutato di ricevere l’atto perché non accompagnato dalla traduzione in lingua inglese, ai sensi dell’art.8 del [OSCURATO:PERSONA] N.1393/2007.

1.6. [OSCURATO:PERSONA] N.1393/2007, in tema di notificazione e comunicazione degli atti giudiziari negli Stati membri, applicabile al caso in esame ratione temporis, prevede che "l'organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell'atto secondo la legge dello Stato membro richiesto" (art. 7, comma 1); ma il destinatario ha diritto di rifiutarsi di ricevere l'atto se lo stesso non è accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario ovvero nella la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto (art. 8, comma 1).

1.7. I ricorrenti hanno rilevato che il rifiuto da parte di [OSCURATO:PERSONA] di ricevere l’atto era ingiustificato, sostenendo che egli fosse cittadino italiano e, comunque, figlio di cittadino italiano che comprendeva la lingua italiana.

1.8. Il rilievo è fondato.

1.9. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in ipotesi di notificazione di un atto giudiziario in uno Stato membro dell'Unione europea, il notificante ha l'onere di provare la traduzione dell'atto, ai sensi dell'art.8 del Regolamento CE n.1393 del 2007del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 13 novembre 2007, in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale dello Stato di destinazione.

L'accertamento della carenza di traduzione non determina l'invalidità del procedimento notificatorio, ma impone soltanto l'assegnazione, anche officiosa, di un termine per la sua regolarizzazione, nonché il rilievo di non decorrenza, per il destinatario, del termine perentorio dalla ricezione dell'atto (Cassazione civile sez.

III, 08/11/2018, n.28509).

1.10. La Corte di Giustizia ha affermato che si deve interpretare il regolamento n. 1393/2007 in modo che sia garantito, in ogni caso concreto, un giusto equilibrio tra gli interessi del richiedente e quelli deldestinatario dell’atto, tramite una conciliazione degli obiettivi di efficacia e rapidità di trasmissione degli atti processuali con la necessità di assicurare una tutela adeguata dei diritti della difesa del destinatario di tali atti (sentenza del sentenza del 16 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA], C -519/13, EU:C:2015:603, punto 33 e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza del 28 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA], C - 384/14, EU:C:2016:316, punto 51).

Inoltre, i giudici di Lussemburgo hanno rilevato che, sebbene sia essenziale che l’atto da notificare sia redatto in una lingua compresa dal destinatario, affinché possa effettivamente esercitare il proprio diritto di difendersi, dall’altro lato, il richiedente non deve subire leconseguenze negative di un rifiuto puramentedilatorio e manifestamente abusivo di ricevere un atto non tradotto, laddove possa essere provato che il destinatario comprendela lingua in cui tale atto è stato scritto.

Spetta dunque al giudice dinanzi al quale pende la lite nello Stato membro mittentepreservare nel migliore dei modi gli interessi di ciascuna parte, segnatamente, esaminando tutti gli elementi di fatto e di prova convincenti che dimostrino concretamente le conoscenze linguistiche del destinatario (v., in tal senso, ordinanza del 28 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA], C - 384/14, EU:C:2016:316, punti 78 e 79).

1.11. Nel caso in esame, dalla pec del 4.1.2019, allegata al controricorso di [OSCURATO:PERSONA], inoltrata da [OSCURATO:PERSONA] all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], si legge “in risposta a quanto richiesto dallo zio Otello, confermo che né io, né mia sorella [OSCURATO:PERSONA] non siamo stati cittadini italiani e non abbiamo la cittadinanza italiana.

In fede”.

1.12. Indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, detta mail redatta in lingua italiana dimostra che [OSCURATO:PERSONA] comprendeva la lingua italiana sicché era ingiustificato il suo rifiuto di ricevere l’atto, tenuto conto, altresì, che [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato l’atto di rinnovazione della notifica dell’atto d’appello senza contestare la mancata conoscenza della lingua italiana.

1.13. In ogni caso, i ricorrenti, in ottemperanza all’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], hanno rinnovato la notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA], provvedendo alla traduzione del ricorso e dell’ordinanza interlocutoria della Corte in lingua italiana; l’atto è stato regolarmente notificato a mani proprie dal destinatario in data 9.3.2020.

1.14. Ne consegue che, una volta perfezionate le notifiche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’istanza del difensore dei ricorrenti volta alla concessione di un ulteriore termine per la notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] era ultronea e conseguentemente lo era anche l’ordinanza interlocutoria del 20.1.2021, con cui era stato assegnato il termine di ulteriori 180 giorni per la notifica a [OSCURATO:PERSONA].

2. Accertata la regolarità della notifica a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], va esaminato il merito del ricorso.

2.1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 331 c.p.c. per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile il gravame per omessa notifica dell’atto di rinnovazione dell’appello alla litisconsorte necessaria [OSCURATO:PERSONA]; i ricorrenti evidenziano che, in seguito all’ordine di rinnovazione della notifica dell’atto d’appello, avvenuto con ordinanza del 23.11.2017, la notifica era stata regolarmente effettuata ai litisconsorti necessari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel termine assegnato dalla Corte distrettuale.

In particolare, la notifica sarebbe stata effettuata sia a mezzo raccomandata a/r internazionale in data 27.11.2017, regolarmente ricevuta dai destinatari, sia ai sensi dell’art.4 del [OSCURATO:PERSONA] N. 1393/2007.

2.2. Il motivo è fondato.

2.3. La Corte d’appello di Perugia, con ordinanza del 18.10.2017, preso atto che non era pervenuta la prova della notifica nei confronti dei litisconsorti necessari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva disposto la rinnovazione della notifica nei loro confronti con termine fino al 22.1.2018, rinviando all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La Corte, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile l’appello per omessa rinnovazione della notifica a [OSCURATO:PERSONA] nel termine indicato dal collegio.

2.4. La decisione è errata.

2.5. Dall’esame degli atti processuali risulta che l’ordine di rinnovazione della notifica è stato regolarmente adempiuto nel termine stabilito dalla Corte d’appello.

2.6. Risulta, infatti, che gli appellanti hanno rinnovato la notifica dell’atto d’appello sia a mezzo raccomandata a/r internazionale, con richiesta di notifica all’UNEP in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia ai sensi dell’art.4 del Regolamento N.1393/2017.

2.7. Risulta agli atti il deposito della cartolina di ritorno sottoscritta da entrambi i destinatari, anche se manca la data di ricezione dell’atto da parte di [OSCURATO:PERSONA].

2.8. L’appellante ha provveduto, inoltre, nei termini assegnati al collegio, in data 29.11.2017, ad effettuare la notifica anche ai sensi dell’art. 4 del [OSCURATO:PERSONA] N.1393/2007, ma la [OSCURATO:PERSONA] of Justice ha restituito soltanto l’atto notificato a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre non ha restituito il modulo standard dell’allegato I relativo a [OSCURATO:PERSONA].

2.9. A mente del primo comma dell’art. 9 del Regolamento comunitario n. 1393 del 2007, la data della notificazione o della comunicazionecui fare riferimento per l’individuazione del momento perfezionativo della stessa è quella in cui l’atto è stato notificato, o comunicato,secondo la legge dello Stato membro richiesto.

2.10. Il secondo comma del richiamato art. 9 precisa che, nell’ipotesi in cui un atto deveessere notificato o comunicato entro un determinato termine, la data da prendere in considerazione per l’avvenutanotifica è quella fissata dalla legge dello stato mittente.

2.11. La ratio è sempre quella di garantire l’effettività della notificazione, almeno con riguardo alla parte notificante, che viene così sottratta all’alea di eventuali disfunzioni da parte delle autorità cui è demandata l’esecuzione della stessa.

Insomma, anche le notifiche transfrontaliere si uniformano al principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, secondo cui il notificante non deve sopportare il ritardo del disservizio postale o della negligenzadel funzionario estero.

2.12. Osserva il collegio che proprio in tema di notifica all’estero, la Corte Costituzionale aveva anticipato il principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante ed il notificatario, prima delle note sentenze n. 477 del 26/11/2002e n. 28 del 23 gennaio 2004.

Già con la sentenza n. 10 del 1978, la Corte Costituzionale aveva affermato che i termini entro i quali le attività di difesa debbono essere svolte non possono iniziare se non da atti e fatti che siano effettivamente venuti a conoscenza degli interessati; pertanto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell'art. 143 ultimo comma c.p.c., secondo cui, nei casi previsti dal precedente art. 142, le notificazioni eseguite ai non residenti, né dimoranti, né domiciliati nella Repubblica si hanno per eseguite, con presunzione di conoscenza "iuris et iure", nel ventesimo giorno successivo a quello del compimento delle formalità prescritte.

Detta norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 24 cost., nella parte in cui non prevede che la sua applicazione sia subordinata all'accertata impossibilità di eseguire le notificazioni stesse nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dal d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 20002/02/1978.

Il giudice delle leggi ha affermato la necessità che, nel caso di notificazione all'estero,le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario si coordinino con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso.

Successivamente, con sentenza del 3.3.1994, n.69, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 142 comma 3, 143 comma 3 e 680 comma 1 c.p.c., nella parte in cui, imponendo a pena di inefficacia la notificazione del decreto di sequestro conservativo entro quindici giorni dal primo atto di esecuzione, anche quando tale adempimento debba essere seguito all'estero, comportano un'irragionevole limitazione del diritto di agire e facendo carico alla parte istante di comportamenti rimessi invece alle autorità straniere. [OSCURATO:PERSONA] dell’Aja del 1965 sulla notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile, si distingue il momento della “trasmissione” dell’atto dallo Stato mittente allostato richiesto, da quello della sua “notificazione” al destinatario: per quanto riguarda la notificazione aldestinatario, la Convenzione si limita a stabilire che debbano essere seguite le regole previste dalla legge dello Stato richiesto o, eventualmente, le forme indicate dal richiedente purché non incompatibili con la legge dello Stato richiesto.

Il nostro ordinamento processuale, dopo i noti sviluppi giurisprudenzialie normativi sul punto, tiene ben distinti il momento della perfezione della notifica per la parte istante e quello di produzionedell’efficacia per il destinatario.

Ne consegue che, in riferimento ad un atto da notificarsi a persona [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] europea, il giudice italiano sarà comunque tenuto a ragguagliare la tempestività della notificazione al momento perfezionativo per la parte istante, da individuare nella trasmissione all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificareall’organo ricevente.

Il notificante dovrà, invece attivarsi, attraverso richieste all’[OSCURATO:PERSONA] al fine di verificare le ragioni per le quali il certificato di avvenuta notifica non era stato trasmesso.

A tali principi non si è attenuta la Corte di merito, che, pur in presenza di una notifica regolarmente effettuata nel termine prescritto, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione.

Il giudice di rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 34602/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrente - nonchè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 777/2018 depositata il 10/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e Graziella, fratelli del defunto [OSCURATO:PERSONA], nonché i figli del fratello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per chiedere che venisse pronunciata sentenza ex art. 2932 c.c. in relazione al contratto preliminare di divisione stipulato in data 20/02/2006 tra il de cuius ed i fratelli Cleante e Otello. 1.1. La domanda di [OSCURATO:PERSONA] venne accolta in primo grado e, avverso la relativa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero appello. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello di Perugia, rilevato che l’atto d’appello non era stato regolarmente notificato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], residenti all’estero, dispose la rinnovazionedella notifica con termine entro il 22/01/2018. 1.2.Con sentenza del 10.11.2018, poiché gli appellantinon avevano adempiutoall’onere della rinnovazione della notifica a [OSCURATO:PERSONA] nel termine assegnato dal collegio, la Corte d’appello di Perugia dichiarò l’inammissibilità dell’appello. 2.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione sulla base di un unico motivo. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. 2.3. Il Relatore ha avanzato una prima proposta, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso. 2.4.Con ordinanza interlocutoria n. 34379/2019, il collegio della Sesta Sezione Civile, sottosezione Seconda, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rilevando che il ricorso per cassazione non era stato regolarmente notificato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], ha disposto la rinnovazione della notifica, da effettuarsi nel termine di sei mesi dallacomunicazione dell’ordinanza. 2.5.Con istanza del 20.7. 2020, il difensore dei ricorrenti ha chiesto la rimessione in termini per rinotificare l’atto a [OSCURATO:PERSONA], non potendo provare che la destinataria avesse ricevuto l’atto per disfunzioni del servizio postale a causa dell’emergenza Covid-19. 2.6.Con ordinanza interlocutoria del 20.01.2021, il collegio ha accolto l’istanza di rimessione in termini avanzata dal ricorrente per la notifica del ricorso per c assazione a [OSCURATO:PERSONA], assegnando termine di giorni 180 giorni per la notifica con decorrenza dallacomunicazione del provvedimento. 2.7. Il Relatore, alla scadenza del termine, ha formulato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., proposta di inammissibilità del ricorso per cassazione per omessa rinnovazione della notifica a [OSCURATO:PERSONA]. 2.8. All’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il collegio ha disposto la remissione della causa alla pubblica udienza, non ravvisando l’evidenza decisoria in relazione alle problematiche poste dalla notifica all’estero. 2.9. [OSCURATO:PERSONA] in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per cassazione. 2.10.Il ricorrente ha depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ preliminare all’esame del ricorso la verifica della regolarità della notifica a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il collegio, con una prima ordinanza interlocutoria del 04.12.2019, rilevato che il ricorso per cassazione non era stato regolarmente notificato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], ha disposto la rinnovazione della notifica, da effettuarsi nel termine di mesi sei dallacomunicazione dell’ordinanza. 1.1. Dall’esame degli atti processuali risulta che il ricorso per cassazione era stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia ai sensi dell’art.4 e segg. del [OSCURATO:PERSONA] N.1393/2007, sia a mezzo raccomandata a/r internazionale, modalità prevista dall’art.14 del citato Regolamento. 1.2. In calce al ricorso, il ricorrente aveva attestato: “si omette la traduzione della notifica ai sensi del Regolamento Europea N.1393/2007 perché i litisconsorti necessari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], destinatari dell’atto sono cittadini italiani”. 1.3. La notifica a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt.4 e segg. del [OSCURATO:PERSONA] N.1393/2007, si è perfezionata regolarmente a mani proprie in data 26.4.2019, nel termine di 150 giorni prima dell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come risulta dalla certificazione pervenuta all’UNEP presso la Corte d’appello di Roma, secondo lo schema di notifica allegata al Regolamento N.1393/2007, contenente il timbro di deposito della [OSCURATO:PERSONA] of England and Wales. 1.4. Come affermato da questa Corte, in tema di notificazione di un atto giudiziario in altro Stato membro dell'Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n.1393 del 2007, per la verifica del perfezionamento della notifica sono sufficienti gli elementi informativi riportati nel certificato di espletamento delle formalità previsto dall'art. 10 del citato Regolamento, secondo il "modulo standard" dell'Allegato I, la cui effettiva provenienza dall'organo che ha proceduto alla notificazione è validamente attestata dall'apposizione del timbro dell'ufficio, alternativa alla sottoscrizione autografa del funzionario (Cassazione civile sez. III, 15/11/2019, n.29716). L’art.10 del Regolamento N.1393/2007 prescrive, infatti, che, espletate le formalità della notifica, "l'organo ricevente" inoltra all'organo mittente "un certificato del loro espletamento, redatto utilizzando il modulo standard di cui all'allegato 1" (paragrafo 1). Il modulo standard relativo al "certificato di avvenuta o mancata notificazione/comunicazione" prevede la compilazione del quadro relativo ai dati concernenti "espletamento della notificazione o comunicazione" (se eseguita con risultato positivo), ovvero dei quadri "informazione a norma dell'art.7, par.2 del Rrgolamento CE n. 1393/2007 (se non è stato possibile eseguire la notifica) o ancora del quadro "rifiuto dell'atto" (ipotesi disciplinata dall'art. 8 del regolamento, nel caso in cui l'atto giudiziario allegato alla notifica non sia stato redatto in una lingua comprensibile al destinatario o nella lingua dello Stato membro richiesto), o "motivo della mancata notificazione o comunicazione dell'atto". La provenienza del modulo standard dall'organo ricevente è attestata dalle indicazioni in calce, relative al luogo, alla data di compilazione del modulo ed alla "Firma e/o timbro" (Signature and/or stamp), rispettivamente, del funzionario "e/o" dell'Ufficio dell'organo ricevente che ha proceduto alla notifica/comunicazione. Nel caso di specie, il modulo standard" di cui all'Allegato I delRegolamento CE N. 1393/2007 è stato compilato dall'organo ricevente, individuato dal timbro dell'Ufficio apposto in calce, con l’attestazione che l'atto giudiziario era stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a mani proprie. Deve essere, pertanto, revocata l’ordinanza N. 34379/2019, con la quale il collegio, all’udienza del 04 dicembre 2019, ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto la notifica si era già perfezionata nei suoi confronti. 1.5. Quanto alla notifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], risulta dal modulo standard dell’allegato I che il destinatario si era rifiutato di ricevere l’atto perché non accompagnato dalla traduzione in lingua inglese, ai sensi dell’art.8 del [OSCURATO:PERSONA] N.1393/2007. 1.6. [OSCURATO:PERSONA] N.1393/2007, in tema di notificazione e comunicazione degli atti giudiziari negli Stati membri, applicabile al caso in esame ratione temporis, prevede che "l'organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell'atto secondo la legge dello Stato membro richiesto" (art. 7, comma 1); ma il destinatario ha diritto di rifiutarsi di ricevere l'atto se lo stesso non è accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario ovvero nella la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto (art. 8, comma 1). 1.7. I ricorrenti hanno rilevato che il rifiuto da parte di [OSCURATO:PERSONA] di ricevere l’atto era ingiustificato, sostenendo che egli fosse cittadino italiano e, comunque, figlio di cittadino italiano che comprendeva la lingua italiana. 1.8. Il rilievo è fondato. 1.9. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in ipotesi di notificazione di un atto giudiziario in uno Stato membro dell'Unione europea, il notificante ha l'onere di provare la traduzione dell'atto, ai sensi dell'art.8 del Regolamento CE n.1393 del 2007del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 13 novembre 2007, in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale dello Stato di destinazione. L'accertamento della carenza di traduzione non determina l'invalidità del procedimento notificatorio, ma impone soltanto l'assegnazione, anche officiosa, di un termine per la sua regolarizzazione, nonché il rilievo di non decorrenza, per il destinatario, del termine perentorio dalla ricezione dell'atto (Cassazione civile sez. III, 08/11/2018, n.28509). 1.10. La Corte di Giustizia ha affermato che si deve interpretare il regolamento n. 1393/2007 in modo che sia garantito, in ogni caso concreto, un giusto equilibrio tra gli interessi del richiedente e quelli deldestinatario dell’atto, tramite una conciliazione degli obiettivi di efficacia e rapidità di trasmissione degli atti processuali con la necessità di assicurare una tutela adeguata dei diritti della difesa del destinatario di tali atti (sentenza del sentenza del 16 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA], C -519/13, EU:C:2015:603, punto 33 e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza del 28 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA], C - 384/14, EU:C:2016:316, punto 51). Inoltre, i giudici di Lussemburgo hanno rilevato che, sebbene sia essenziale che l’atto da notificare sia redatto in una lingua compresa dal destinatario, affinché possa effettivamente esercitare il proprio diritto di difendersi, dall’altro lato, il richiedente non deve subire leconseguenze negative di un rifiuto puramentedilatorio e manifestamente abusivo di ricevere un atto non tradotto, laddove possa essere provato che il destinatario comprendela lingua in cui tale atto è stato scritto. Spetta dunque al giudice dinanzi al quale pende la lite nello Stato membro mittentepreservare nel migliore dei modi gli interessi di ciascuna parte, segnatamente, esaminando tutti gli elementi di fatto e di prova convincenti che dimostrino concretamente le conoscenze linguistiche del destinatario (v., in tal senso, ordinanza del 28 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA], C - 384/14, EU:C:2016:316, punti 78 e 79). 1.11. Nel caso in esame, dalla pec del 4.1.2019, allegata al controricorso di [OSCURATO:PERSONA], inoltrata da [OSCURATO:PERSONA] all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], si legge “in risposta a quanto richiesto dallo zio Otello, confermo che né io, né mia sorella [OSCURATO:PERSONA] non siamo stati cittadini italiani e non abbiamo la cittadinanza italiana. In fede”. 1.12. Indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, detta mail redatta in lingua italiana dimostra che [OSCURATO:PERSONA] comprendeva la lingua italiana sicché era ingiustificato il suo rifiuto di ricevere l’atto, tenuto conto, altresì, che [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato l’atto di rinnovazione della notifica dell’atto d’appello senza contestare la mancata conoscenza della lingua italiana. 1.13. In ogni caso, i ricorrenti, in ottemperanza all’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], hanno rinnovato la notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA], provvedendo alla traduzione del ricorso e dell’ordinanza interlocutoria della Corte in lingua italiana; l’atto è stato regolarmente notificato a mani proprie dal destinatario in data 9.3.2020. 1.14. Ne consegue che, una volta perfezionate le notifiche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’istanza del difensore dei ricorrenti volta alla concessione di un ulteriore termine per la notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] era ultronea e conseguentemente lo era anche l’ordinanza interlocutoria del 20.1.2021, con cui era stato assegnato il termine di ulteriori 180 giorni per la notifica a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Accertata la regolarità della notifica a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], va esaminato il merito del ricorso. 2.1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 331 c.p.c. per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile il gravame per omessa notifica dell’atto di rinnovazione dell’appello alla litisconsorte necessaria [OSCURATO:PERSONA]; i ricorrenti evidenziano che, in seguito all’ordine di rinnovazione della notifica dell’atto d’appello, avvenuto con ordinanza del 23.11.2017, la notifica era stata regolarmente effettuata ai litisconsorti necessari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel termine assegnato dalla Corte distrettuale. In particolare, la notifica sarebbe stata effettuata sia a mezzo raccomandata a/r internazionale in data 27.11.2017, regolarmente ricevuta dai destinatari, sia ai sensi dell’art.4 del [OSCURATO:PERSONA] N. 1393/2007. 2.2. Il motivo è fondato. 2.3. La Corte d’appello di Perugia, con ordinanza del 18.10.2017, preso atto che non era pervenuta la prova della notifica nei confronti dei litisconsorti necessari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva disposto la rinnovazione della notifica nei loro confronti con termine fino al 22.1.2018, rinviando all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La Corte, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile l’appello per omessa rinnovazione della notifica a [OSCURATO:PERSONA] nel termine indicato dal collegio. 2.4. La decisione è errata. 2.5. Dall’esame degli atti processuali risulta che l’ordine di rinnovazione della notifica è stato regolarmente adempiuto nel termine stabilito dalla Corte d’appello. 2.6. Risulta, infatti, che gli appellanti hanno rinnovato la notifica dell’atto d’appello sia a mezzo raccomandata a/r internazionale, con richiesta di notifica all’UNEP in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia ai sensi dell’art.4 del Regolamento N.1393/2017. 2.7. Risulta agli atti il deposito della cartolina di ritorno sottoscritta da entrambi i destinatari, anche se manca la data di ricezione dell’atto da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 2.8. L’appellante ha provveduto, inoltre, nei termini assegnati al collegio, in data 29.11.2017, ad effettuare la notifica anche ai sensi dell’art. 4 del [OSCURATO:PERSONA] N.1393/2007, ma la [OSCURATO:PERSONA] of Justice ha restituito soltanto l’atto notificato a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre non ha restituito il modulo standard dell’allegato I relativo a [OSCURATO:PERSONA]. 2.9. A mente del primo comma dell’art. 9 del Regolamento comunitario n. 1393 del 2007, la data della notificazione o della comunicazionecui fare riferimento per l’individuazione del momento perfezionativo della stessa è quella in cui l’atto è stato notificato, o comunicato,secondo la legge dello Stato membro richiesto. 2.10. Il secondo comma del richiamato art. 9 precisa che, nell’ipotesi in cui un atto deveessere notificato o comunicato entro un determinato termine, la data da prendere in considerazione per l’avvenutanotifica è quella fissata dalla legge dello stato mittente. 2.11. La ratio è sempre quella di garantire l’effettività della notificazione, almeno con riguardo alla parte notificante, che viene così sottratta all’alea di eventuali disfunzioni da parte delle autorità cui è demandata l’esecuzione della stessa. Insomma, anche le notifiche transfrontaliere si uniformano al principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, secondo cui il notificante non deve sopportare il ritardo del disservizio postale o della negligenzadel funzionario estero. 2.12. Osserva il collegio che proprio in tema di notifica all’estero, la Corte Costituzionale aveva anticipato il principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante ed il notificatario, prima delle note sentenze n. 477 del 26/11/2002e n. 28 del 23 gennaio 2004. Già con la sentenza n. 10 del 1978, la Corte Costituzionale aveva affermato che i termini entro i quali le attività di difesa debbono essere svolte non possono iniziare se non da atti e fatti che siano effettivamente venuti a conoscenza degli interessati; pertanto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell'art. 143 ultimo comma c.p.c., secondo cui, nei casi previsti dal precedente art. 142, le notificazioni eseguite ai non residenti, né dimoranti, né domiciliati nella Repubblica si hanno per eseguite, con presunzione di conoscenza "iuris et iure", nel ventesimo giorno successivo a quello del compimento delle formalità prescritte. Detta norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 24 cost., nella parte in cui non prevede che la sua applicazione sia subordinata all'accertata impossibilità di eseguire le notificazioni stesse nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dal d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 20002/02/1978. Il giudice delle leggi ha affermato la necessità che, nel caso di notificazione all'estero,le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario si coordinino con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso. Successivamente, con sentenza del 3.3.1994, n.69, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 142 comma 3, 143 comma 3 e 680 comma 1 c.p.c., nella parte in cui, imponendo a pena di inefficacia la notificazione del decreto di sequestro conservativo entro quindici giorni dal primo atto di esecuzione, anche quando tale adempimento debba essere seguito all'estero, comportano un'irragionevole limitazione del diritto di agire e facendo carico alla parte istante di comportamenti rimessi invece alle autorità straniere. [OSCURATO:PERSONA] dell’Aja del 1965 sulla notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile, si distingue il momento della “trasmissione” dell’atto dallo Stato mittente allostato richiesto, da quello della sua “notificazione” al destinatario: per quanto riguarda la notificazione aldestinatario, la Convenzione si limita a stabilire che debbano essere seguite le regole previste dalla legge dello Stato richiesto o, eventualmente, le forme indicate dal richiedente purché non incompatibili con la legge dello Stato richiesto. Il nostro ordinamento processuale, dopo i noti sviluppi giurisprudenzialie normativi sul punto, tiene ben distinti il momento della perfezione della notifica per la parte istante e quello di produzionedell’efficacia per il destinatario. Ne consegue che, in riferimento ad un atto da notificarsi a persona [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] europea, il giudice italiano sarà comunque tenuto a ragguagliare la tempestività della notificazione al momento perfezionativo per la parte istante, da individuare nella trasmissione all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificareall’organo ricevente. Il notificante dovrà, invece attivarsi, attraverso richieste all’[OSCURATO:PERSONA] al fine di verificare le ragioni per le quali il certificato di avvenuta notifica non era stato trasmesso. A tali principi non si è attenuta la Corte di merito, che, pur in presenza di una notifica regolarmente effettuata nel termine prescritto, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione. Il giudice di rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con ri
Sentenza Cassazione n. 14342/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris