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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11603/2026

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MPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza diCampobasso ha respinto il reclamo - proposto da Q.O. - avverso ilprovvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art 69 comma 6lett. b), Ord. pen., aveva ritenuto «legittima e non lesiva dei diritti del detenuto»la decisione del Direttore della Casa circondariale di Lg_2 di non consentirel'effettuazione di colloqui “intimi” con la moglie.A ragione della decisione osserva che il condannato:- si era reso responsabile di due illeciti disciplinari a due giorni di distanzal’uno dall’altro (il giorno 30 novembre 2024 allorché nella sua cella, occupataanche da un altro detenuto, sono stati ritrovati due telefoni cellulari; il successivo1 dicembre si era rivolto all’agente di reparto con espressioni dal contenutointimidatorio e derisorio) nonché di ulteriori comportamenti, sostanziatisi nella“partecipazione a disordine o sommosse”, aventi rilievo disciplinare per i quali,tuttavia, la direzione aveva ritenuto necessario attendere l'esito dei relativiprocedimenti penali;- secondo le informazioni fornite dalla Questura di Lg_1 e dai Carabinieri diLuogo_3 era attualmente in collegamento con la consorteria diappartenenza della quale era stato esponente di spicco e di vertice.Sono, pertanto, operativi, tutti i limiti ostativi al godimento da parte deldetenuto dei colloqui cosiddetti “intimi”, introdotti nell’ordinamento penitenziariodalla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2024, che ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell'art. 18 Ord. pen.

«nella parte in cui non prevedeche la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione,a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con leistabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia,quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, nonostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e delladisciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie».In applicazione dei principi fissati dalla sentenza della Consulta, l'esercizio deldiritto soggettivo ai colloqui deve essere negato allo Q.O. perché portatore siapericolosità cosiddetta “interna” all'istituto, desunta dalla irregolare condottacarceraria, che non deve necessariamente essere circoscritta ai sei mesiprecedenti alla richiesta nei termini evincibili dalla circolare DAP del 2025, sia dipericolosità sociale “esterna”, desunta dai collegamenti con la criminalitàorganizzata di cui alle note della polizia giudiziaria.Sussiste anche la condizione ostativa cosiddetta “giudiziaria”, ovvero lapendenza a carico del detenuto di un procedimento penale per alcuni dei fatti dirilevanza disciplinare.Non rileva l'argomento difensivo secondo cui Q.O. , beneficiario nel corsodella lunga detenzione di numerosi colloqui ordinari con la partner, non avrebbeavuto bisogno del colloquio intimo per contrabbandare informazioni all'esterno odall'esterno.

In disparte della diversa natura e dei maggiori rischi che presentanoi colloqui “intimi”, smentisce l’ assunto difensivo l’accertata detenzione da parte diQ.O. del cellulare, fatto di per sé dimostrativo della necessità dello stesso diutilizzare canali di comunicazione aggiuntivi a quelli garantitigli dai colloquiordinari.2.

Ricorre Q.O. , per il tramite del suo difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA],sviluppando due motivi2.1.

Con il primo denuncia violazione di legge, sia in relazione all'art. 18 Ord.pen. sia in relazione alla declaratoria di illegittimità costituzionale della sentenzadella Corte costituzionale n. 10 del 26 gennaio 24 sia in relazione agli artt. 27Cost., 6 Conv.

EDU, con particolare riferimento al principio della presunzione diinnocenza, e all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., in ordine alla valutazione delleprove.2.1.1.

Lamenta che il Tribunale ha attribuito rilievo alla partecipazione diQ.O. a non meglio precisati “disordini e sommosse” all'interno della Casacircondariale di Lg_4 definite così gravi da necessitare di attendere l'esito deiprocedimenti penali, nonostante non risulti da alcun elemento probatorio acquisitoche lo stesso sia stato sottoposto ad indagini per violazioni diverse da quellaprevista dall'articolo 391-ter cod. pen., relativa alla detenzione dei telefonicellulari.E’ altrettanto pacifico che Q.O. è stato sanzionato disciplinarmente, oltre cheper il rinvenimento nella sua cella dei cellulari, con decisione tempestivamenteimpugnata, per le farsi profferite nei confronti di un agente di polizia penitenziaria,sia pure di carattere ironico, per le quali aveva chiesto scusa.E’ stato, però, trascurato che Q.O. non aveva impugnato quest’ultimadecisione perché si era chiarito con l’interessato, come avrebbe potuto confermarel’interessato, il quale, tuttavia, non era stato sentito nel presente procedimentononostante la richiesta fosse stata avanzata dalla difesa.,Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il materiale probatorioacquisito, pur non integrato con l’esercizio dei poteri istruttori ripetutamentesollecitati, non dimostra in alcun modo che il detenuto abbia posto in esserecomportamenti sintomatici di pericolosità “interna” ed “esterna”.Prive di riscontro probatorio sono le affermazioni del Tribunale non solosull’esistenza di indagini in corso per l’accertamento di condotte delittuose ulterioririspetto all’addebito relativo al rinvenimento dei cellulari nella cella, ma anche suisuoi attuali collegamenti con la criminalità organizzata.A quest’ultimo proposito, Il Tribunale di sorveglianza ha considerato decisivele informazioni di polizia, che, tuttavia, non fanno riferimento ad elementi concretida cui desumere la contiguità di Q.O. o dei suoi familiari, peraltro in gran partemorti o detenuti, con l’associazione mafiosa di appartenenza, del tutto trascurandoche, sia pure nel procedimento concluso di recente con la concessione di unpermesso di necessità, i Carabinieri avevano evidenziato l'inesistenza di elementiper stabilire, allo stato attuale, forme di collegamento del detenuto con lacriminalità organizzata.2.1.2.

L’ordinanza impugnata, nell’interpretare l’art. 18 Ord. pen., così comemodificato dalla pronuncia additiva di parziale illegittimità costituzionale, haerroneamente ritenuto che, ai fini della concessione dei colloqui “intimi”, sianecessario prendere in considerazione la “pericolosità sociale esterna”, comedesumibile dalle relazioni redatte dalla polizia giudiziaria; al contrario, la norma inquestione impone di valutare esclusivamente le relazioni dell'equipe deputataall'osservazione intramuraria e per i detenuti in attesa di giudizio le esigenze dipreservazione della genuinità della provaD’altra parte, nel senso che non occorre alcuna valutazione sulla “pericolositàsociale esterna” depone l'attribuzione, in prima battuta, al direttore del carceredella competenza in ordine alla autorizzazione del colloquio intimo.Ciò che conta è la valutazione complessiva del comportamento del detenutoin carcere; ostano, infatti, alla concessione del colloquio intimo soltanto «ragionidi sicurezza, esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina ovvero conesclusivo riferimento all'imputato ragioni processuali», quali ad esempio lanecessità di evitare il pericolo di inquinamento probatorio.Rileva, quindi, solo la “pericolosità interna” del detenuto desumibile non solodal suo comportamento all'interno dell'istituto penitenziario, ma, più in generale,dalle sue condotte precedenti idonee a rappresentare un ostacolo al mantenimentodell'ordine o della disciplina in carcere.Tale opzione ermeneutica di recente è stata avallata dalla Corte di cassazioneche, nel confermare un’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna, nonsolo ha ribadito la supremazia della valutazione degli operatori del trattamentorispetto al contenuto delle informative di polizia, specie quando, come nel caso inesame, queste ultime facciano riferimento solo al passato del detenuto e nonall’attualità, ma ha evidenziato che, ai fini della concessione dei colloqui “intimi”,oggetto di valutazione non può essere la “pericolosità esterna”, perché viene inrilievo non l’accesso a benefici penitenziari da usufruire fuori dalla strutturacarceraria, ma le modalità di esercizio di un diritto all'interno del penitenziario.2.1.3.

Contrariamente a quanto si legge nell'ordinanza impugnata, la Cortecostituzionale non indica come condizione ostativa alla concessione dei colloquiaffettivi la pendenza di procedimenti penali per fatti di rilevanza disciplinareverificatisi all'interno della Casa circondariale, né impone di attendere l'esito di talieventuali procedimenti penali per poter ammettere il detenuto all'esercizio deldiritto all'affettività.D’altra parte, la Consulta in altra nella sentenza, la n. 24 del 2025, hadichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-ter, comma 5, Ord. pen. proprioperché prevedeva, in contrasto sia con la presunzione di innocenza sia con lafunzione rieducativa della pena, l’ammissione ai permessi premi di alcunecategorie di detenuti - quelli che, durante l'espiazione della pena o delle misurerestrittive, avevano riportato condanna o erano imputati per delitto dolosocommesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittivadella libertà personale - soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.Non costituisce un argomento a sostegno dell’interpretazione erronea delprovvedimento impugnato il divieto di concessione dei colloqui “intimi” ai detenutisottoposti al regime di cui all'articolo 41 bis Ord. pen. o alla sorveglianza specialedi cui all’art. 14 bis Ord. pen..In entrambi i casi, infatti, il divieto non è conseguenza della maggiorepericolosità sociale esterna di questi detenuti, ma deriva dalla stessa disciplina delregime penitenziario cui sono sottoposti, che prevede, oltre al controllo visivo,anche quello auditivo.2.1.4.

Nel confermare il giudizio sulla attuale sussistenza della pericolositàsociale esterna di Q.O. , il Tribunale ha violato il disposto dell'art 192 cod. proc.pen. perché ha attribuito un significato diverso da quello reale alla pur chiaraconclusione cui sono pervenuti i carabinieri di Luogo_3 nella nota inil clan di appartenenza.2.2.

Con il secondo motivo, Q.O. deduce violazione di legge in relazione agliarticoli 678, 666 cod. proc. pen., 185 disp. att. cod. proc. pen., 27 Cost., 3 Conv.Edu e 18 Ord. pen., alla luce della declaratoria di parziale illegittimità costituzionaledella sentenza additiva della Corte costituzionale n. 10 del 2024 e della circolaredel D.A.P. in data 11 aprile 2025.L’ordinanza impugnata, nel sottovalutare le disposizioni, evidentemente nonvincolanti, contenute nella circolare del D.A.P. in tema di necessarioaggiornamento dell’osservazione e, quindi, delle valutazioni degli operatorinecessarie ai fini della concessione dei colloqui “intimi”, anche nei confronti deidetenuti nei cui confronti siano stati redatti rapporti disciplinari, si è discostatadalle pur chiare indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale, cheha rimarcato l'importanza di un intervento dell'amministrazione, attraverso ladiramazione di adeguate linee guida, al fine di agevolare nelle more dell'interventodel legislatore un'effettiva attuazione della sua decisione,In quest’ottica il Tribunale, anziché muovere dalla premessa erronea che idetenuti sottoposti a sanzione disciplinare non possono più usufruire dei colloqui“intimi” anche dopo il decorso di un rilevante periodo di tempo dalla trasgressioneperché non hanno alcuna possibilità di riabilitazione, avrebbe dovuto approfondire,come sollecitato dalla difesa e come possibile attraverso l’esercizio dei poteriistruttori attribuitigli dall’ordinamento, le valutazioni degli operatori della Casacircondariale di Lg_2 sull’attuale “pericolosità interna” di Q.O. , essendo decorsoil periodo, previsto dalla circolare, i sei mesi dalla data della consumazione delfatto disciplinarmente rilevante, per di più avvenuto in altro istituto e non accertatocon una sentenza di condanna.

Ha, invece, deciso negativamente, senza neancherichiedere una relazione comportamentale aggiornata sul comportamento tenutodal detenuto dal giorno del suo trasferimento presso la nuova strutturapenitenziaria, del tutto trascurando che a Q.O. , proprio in ragione dellairreprensibilità della condotta carceraria, sono stati concessi, con provvedimentoin data 1 settembre 2025, 45 giorni di liberazione anticipata.2.3.

Con memoria tempestivamente deposita la difesa del ricorrente haribadito la fondatezza del secondo motivo nella parte in cui lamenta l’omessaacquisizione di relazioni sulla condotta carceraria del detenuto al fine di verificarnela correttezza necessaria per la concessione dei “colloqui intimi”, precisando chedopo il ricorso per cassazione sono state depositate sia la relazione di sintesi, chemette in risalto l’ottimo comportamento detentivo serbato da Q.O. per l’interoanno di carcerazione presso il penitenziario di Lg_2 senza alcun rilievodisciplinare, sia e la relazione del UEPE, afferente il contesto sociale della famigliadel detenuto (moglie e tre figli minorenni), che dà conto di una situazione diregolarità e buona condotta della moglie, T.B. .[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato nei limiti precisati nel prosieguo.1. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 10 emessa il 26 gennaio 2024,ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 18 Ord. pen.

«nella parte in cui non prevedeche la persona detenuta possa essere ammessa … a svolgere i colloqui con ilconiuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente,senza il controllo a vista del personale di custodia».Secondo la Consula, la prescrizione del controllo a vista sullo svolgimento delcolloquio del detenuto con le persone a lui legate da stabile relazione affettiva, inquanto disposta in termini assoluti e inderogabili, si risolve, innanzitutto, in unacompressione sproporzionata e in un sacrificio irragionevole della dignità dellapersona, quindi in una violazione dell’art. 3 Cost., «sempre che, tenuto conto delcomportamento del detenuto in carcere, non ricorrano in concreto ragioni disicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né sussistano,rispetto all’imputato, specifiche finalità giudiziarie ».Ulteriori profili di illegittimità costituzionale sono stati ravvisati con riferimentoagli articoli art. 27, terzo comma, 3, 117, primo comma, della Costituzione inrelazione all’art. 8 Convezione EDU.Quanto al contrasto con l’art. 27, terzo comma, Cost., il Giudice delle leggiosserva che una pena che impedisce al condannato di esprimere una normaleaffettività con il partner si traduce in un pregiudizio nelle relazioni nelle quali sisvolge la sua personalità che va incontro ad un progressivo impoverimento finoalla disgregazione che rischia di rivelarsi inidonea alla finalità rieducativa cui devenecessariamente tendere il trattamento penitenziario.L’inderogabilità della prescrizione del controllo a vista sullo svolgimento deicolloqui è in contrasto anche con l’art. 8 CEDU, sotto il profilo del difetto diproporzionalità con le sue, pur legittime, finalità, compromettendo il diritto alrispetto della vita privata e familiare, garantito dal paragrafo 1 dell’art. 8 CEDU,senza che sia verificabile in concreto, agli effetti del successivo paragrafo 2, lanecessità della misura restrittiva per esigenze di difesa dell’ordine e prevenzionedei reati.2.

La sentenza in esame ha cura di precisare anche le caratteristiche che icolloqui “intimi” devono avere per essere conformi ai valori costituzionali:- devono avere una durata adeguata all’obiettivo di consentire al detenuto eal suo partner un’espressione piena dell’affettività, che non necessariamenteimplica una declinazione sessuale, ma neppure la esclude.- devono potersi svolgere in modo non sporadico (ovviamente qualora nepermangano i presupposti), e comunque tale da non impedire che gli incontripossano raggiungere lo scopo complessivo di preservazione della stabilità dellarelazione affettiva, ed in locali in cui sia assicurata la riservatezza sia nei confrontidel personale di custodia (che dunque vigilerà solo all’esterno), sia allo sguardodegli altri detenuti;- devono essere concessi dal Direttore dell’istituto previa adeguata istruttoriavolta ad accertare, oltre all’esistenza di eventuali divieti dell’autorità giudiziariache impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquiostesso deve avvenire, la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo,in particolare l’effettività della pregressa convivenza;Quanto alle condizioni e ai presupposti per accedere ai colloqui “intimi” cosìconfigurati, l’accesso al beneficio non è incondizionato, ma incontra circoscrittilimiti che trovano necessariamente il loro fondamento nella tutela di beni di parirango costituzionale.Osserva al riguardo la Corte costituzionale che «Nella formulazione delpetitum, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto prospetta come ostative ai colloqui“intimi” unicamente «ragioni di sicurezza».

Questa impostazione non attribuisce ildovuto rilievo al principio direttivo enunciato dall’art. 1, comma 5, ordin. penit.,laddove, quale fondamento delle restrizioni intramurarie, si indicano, piùampiamente, l’«esigenza di mantenimento dell’ordine e della disciplina» e, neiconfronti degli imputati, i «fini giudiziari».

La rimozione del controllo a vista delpersonale di custodia, funzionale a consentire lo svolgimento del colloquionell’intimità necessaria all’espressione dell’affettività, può dunque essere negataquando, tenuto conto del comportamento del detenuto in carcere, ostino ragionidi sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, ovveroanche, riguardo all’imputato, motivi di carattere giudiziario.

Possono quindirilevare in senso ostativo – non soltanto la pericolosità sociale del detenuto, maanche – irregolarità di condotta e precedenti disciplinari, in una valutazionecomplessiva che appartiene in prima battuta all’amministrazione e in secondoluogo al magistrato di sorveglianza, sulla base del modulo ordinario di cui agli artt.35-bis e 69, comma 6, lettera b),ordin. penit.

Per l’imputato, l’apprezzamentodelle ragioni processuali, innanzitutto la valutazione delle esigenze di salvaguardiadella prova, è di competenza dell’autorità giudiziaria che procede, fino allapronuncia della sentenza di primo grado, dopo la quale l’ammissione al colloquioriservato rientra nella competenza del direttore dell’istituto, come stabiliscono, peri permessi di colloquio in genere, gli artt. 18, decimo comma, della legge n. 354del 1975 e 37, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 230 del 2000».I colloqui in condizioni di intimità non sono concedibili né ai detenuti sottopostial regime speciale di detenzione di cui all’art. 41-bis Ord. pen. né ai detenutisottoposti a sorveglianza particolare.Riguardo a questi ultimi, la sentenza ricollega il divieto di fruizione al carattere“antitetico” dei loro presupposti applicativi, definiti dall’art. 14-bis, comma 1, Ord.pen., rispetto a quelli cui è subordinata l’ammissione ai colloqui “intimi”.

Lasorveglianza particolare, infatti, è disposta nei confronti dei reclusi che «con i lorocomportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l’ordine negli istituti»(lettera a), «con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenutio internati» (lettera b) o che «nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato disoggezione degli altri detenuti nei loro confronti» (lettera c).».3. [OSCURATO:PERSONA] datata 11 aprile 2025, il DAP, aderendo alle sollecitazionicontenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2024, ha adottato lelinee guida volte a disciplinare i termini e le modalità di esplicazione del dirittoall’affettività, individuando i destinatari interni ed esterni per la concessione dicolloqui “intimi”, il loro numero, la loro durata, la loro frequenza e la conseguentedeterminazione delle misure organizzative interne.Quanto alle "ragioni di sicurezza" e/o di "mantenimento dell'ordine e delladisciplina" ostative alla concessione del beneficio, la circolare, muovendo dallapremessa che “il titolo di reato, per ciò solo, non preclude l'accesso all'eserciziodel diritto” al colloquio, precisa che il Direttore dell’istituto non solo deve compiereun’adeguata istruttoria preliminare, traendo gli elementi di valutazione necessariper la decisione dalla condotta intramuraria del detenuto, ma deve periodicamenteaggiornarla.E’ espressamente prescritto, infatti che nel caso in cui il documento di sintesidell'osservazione sia stato redatto «nel termine di sei mesi dalla richiesta delcolloquio intimo o all'esito dell'osservazione compiuta in altro istituto odell'eventuale trasferimento per motivi di sicurezza » a titolo di aggiornamentodelle informazioni, potrà altresì acquisire ulteriori notizie anche tramiteconsultazione di personale dell'amministrazione penitenziaria.I pregressi rilievi disciplinari non sono ostativi ai colloqui ma impongono allala Direzione una più rigorosa valutazione delle condotte trasgressive al fine diverificare se sono indicative di un «pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico .Nel caso di detenuti nei cui confronti siano stati redatti rapporti disciplinariindicativi di rischi per lo svolgimento dei colloqui riservati elevati negli ultimi seimesi o nel caso di detenuti trasferiti per motivi di sicurezza, l'autorizzazione alcolloquio potrà avvenire decorso un periodo di osservazione non inferiore a seimesi, in ragione della gravità della condotta.L'autorizzazione al colloquio intimo potrà essere negata nell'ipotesi didetenzione di sostanze stupefacenti e/o rinvenimento, ascritto al detenutorichiedente, di cellulari, di oggetti atti ad offendere o il cui possesso non èconsentito, ovvero nell'ipotesi di partecipazione a disordini o condotte connotateda atti di violenza fisica nonché di condotte in grado di incidere potenzialmente suirischi connessi ad un colloquio privo di controllo visivo.4.

Alla luce della normazione, costituzionale, primaria e secondaria sin quiesaminata, l’alveo nel quale va ricondotta giuridicamente la fattispecie dei colloquiin condizioni di intimità in carcere è quello dei colloqui intramurari.Trova, pertanto, applicazione la disciplina prevista dall’art. 18 Ord. pen. edall’art. 37 del Regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. n 230 del 2000, conesclusione delle disposizioni incompatibili con l’assenza di controllo visivo e fermerestando le specifiche cause ostative alla fruizione previste dalla sentenza dellaCorte costituzionale n. 10 del 2024.Come per i colloqui ordinari, che si svolgono « sotto il controllo a vista e nonauditivo del personale di custodia», il detenuto vanta un vero e proprio dirittosoggettivo alla fruizione dei colloqui “intimi” con congiunti e conviventi,costituendo anche tale forma di colloquio uno strumento finalizzato a garantire ildiritto fondamentale al mantenimento delle relazioni personali con il mondoesterno, tutelato dagli artt. 2, 29, 30 e 31 della Costituzione nonché dall’art. 8della Convenzione EDU, nonché al mantenimento, al miglioramento e allareintegrazione della relazione dei detenuti i familiari indicato dall’art. 28 Ord. pen.come punto di riferimento cui dedicare una cura particolare nel trattamentopenitenziario (cfr. Sez.

U, n. 25079 del 26/02/2003 Gianni, Rv. 224603 – 01; sullastessa linea Sez. 5, n. 8798 del 04/07/2013, dep. 2014, Stefani, Rv. 258823, nellacui motivazione si legge «risponde ad un principio di civiltà giuridica che a coluiche subisce una restrizione carceraria - preventiva o definitiva - sia comunquericonosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive e sia garantita quella partedi diritti della personalità che neppure la pena detentiva può intaccare».

Tra questiè certamente annoverabile il diritto al mantenimento di relazioni familiari e sociali,che può essere compresso «solo ove ricorrano specifiche e motivate esigenze disicurezza pubblica o intramuraria o, per detenuti in attesa di giudizio, d'ordineprocessuale»).L’esercizio del diritto ai colloqui “intimi” incontra limiti più stringenti rispettoa quelli relativi ai colloqui ordinari.L’unico presupposto per la concessione dei colloqui ordinari è costituito dallaverifica del rapporto di parentela, requisito il cui accertamento non lascia alcunospazio alla discrezionalità.Solo in via assolutamente eccezionale e per un periodo di tempo limitato, ilpermesso di fruire di un colloquio ordinario può essere negato con provvedimentomotivato sulla base di ulteriori parametri di valutazione nell’esperienza giudiziariaindividuati per esempio, nel caso di detenuti sottoposti a procedimenti penaliancora non definitivi, nella sussistenza di una delle esigenze cautelari dell’art. 274cod. proc. pen. in esigenze di natura trattamentale, che, nell'esclusivo interessedel soggetto, sconsigliavano in un determinato contesto l'incontro con il familiare.Non possono invece incidere sul diniego valutazioni legate all'ordine esicurezza dell'istituto.

In tal senso depone l’art. 14 quater comma 4, Ord. pen.secondo cui in ogni caso le restrizioni connesse all'applicazione del regime disorveglianza particolare non possono riguardare i colloqui con il con il coniuge ilconvivente i figli genitori fratelli.La richiesta di colloqui “intimi”, invece, può essere rigettata «per ragioni disicurezza, per esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, per ilcomportamento non corretto dello stesso detenuto, o per ragioni giudiziarie, incaso di soggetto ancora imputato» (Sez. 1, n. 8 del 11/12/2024, dep. 2025, Rv.288166 – 01).A fondamento del diniego, quindi, devono porsi non valutazioni astratte sullacapacità a delinquere del detenuto, desunte, in via esclusiva, dal suo curriculumcriminale, dalle pendenze giudiziarie e dalla gravità dei reati in esecuzione, bensìun giudizio prognostico sul pericolo attuale, desunto da elementi fattuali concreti,che il colloquio oggetto di autorizzazione - tenuto conto del pregressocomportamento carcerario di colui che dovrà beneficiarne e di tutte le altreinformazioni acquisite sia sulla sua personalità sia sui rapporti con la persona daincontrare - possa frustare specifiche esigenze di sicurezza o, comunque, inciderenegativamente sul mantenimento dell’ordine e della disciplina all’internodell’istituto.Soltanto nei confronti dei detenuti imputati, quindi sottoposti a misuracautelare di tipo detentivo, rilevano, come per i colloqui ordinari, quali condizioniostative, oltre a quelle appena esaminate, specifiche finalità giudiziarie legate aiprocedimenti penali ancora pendenti nei loro confronti.5.

Il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo degli illustratiprincipi ed è pervenuto alla decisione seguendo un percorso motivazionale che nonresite alle censure denunciate dal ricorrente.Il Tribunale di sorveglianza non solo ha considerato alla stregua di una verapropria condizione ostativa la pendenza a carico del detenuto di un procedimentopenale per alcuni fatti già vagliati in sede disciplinare, ma, nonostante lesollecitazioni difensive, ha anche considerato superfluo integrare la base fattualedel giudizio, con i risultati più recenti del trattamento penitenziario del detenuto,da pochi mesi trasferito nel nuovo istituto, nonostante la diretta incidenza sullavalutazione dei rischi correlati alla concessione del colloquio intimo, che, comechiarito, devono essere attuali e concreti, accordando, invece, rilevanza decisivaa informazioni o datate o attinenti a condotte prive della specificazione necessariaper comprendere la portata offensiva (l’imprecisata “partecipazione a disordine osommosse”), o espressamente valutate prive di valenza dimostrativa perché noncontenenti risposta, tanto da essere apprezzate come «una sorta di “non liquet”»(la nota dei Carabinieri di Luogo_3 sull’esistenza di collegamenti tra Q.O. e lacriminalità organizzata).6.

Va, dunque, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, conrinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Campobasso, che neldecidere, si atterrà ai richiamati principi, colmando le evidenziate lacunemotivazionali.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Campobasso.Così deciso, in Roma 5 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza diCampobasso ha respinto il reclamo - proposto da Q.O. - avverso ilprovvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art 69 comma 6lett. b), Ord. pen., aveva ritenuto «legittima e non lesiva dei diritti del detenuto»la decisione del Direttore della Casa circondariale di Lg_2 di non consentirel'effettuazione di colloqui “intimi” con la moglie.A ragione della decisione osserva che il condannato:- si era reso responsabile di due illeciti disciplinari a due giorni di distanzal’uno dall’altro (il giorno 30 novembre 2024 allorché nella sua cella, occupataanche da un altro detenuto, sono stati ritrovati due telefoni cellulari; il successivo1 dicembre si era rivolto all’agente di reparto con espressioni dal contenutointimidatorio e derisorio) nonché di ulteriori comportamenti, sostanziatisi nella“partecipazione a disordine o sommosse”, aventi rilievo disciplinare per i quali,tuttavia, la direzione aveva ritenuto necessario attendere l'esito dei relativiprocedimenti penali;- secondo le informazioni fornite dalla Questura di Lg_1 e dai Carabinieri diLuogo_3 era attualmente in collegamento con la consorteria diappartenenza della quale era stato esponente di spicco e di vertice.Sono, pertanto, operativi, tutti i limiti ostativi al godimento da parte deldetenuto dei colloqui cosiddetti “intimi”, introdotti nell’ordinamento penitenziariodalla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2024, che ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell'art. 18 Ord. pen. «nella parte in cui non prevedeche la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione,a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con leistabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia,quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, nonostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e delladisciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie».In applicazione dei principi fissati dalla sentenza della Consulta, l'esercizio deldiritto soggettivo ai colloqui deve essere negato allo Q.O. perché portatore siapericolosità cosiddetta “interna” all'istituto, desunta dalla irregolare condottacarceraria, che non deve necessariamente essere circoscritta ai sei mesiprecedenti alla richiesta nei termini evincibili dalla circolare DAP del 2025, sia dipericolosità sociale “esterna”, desunta dai collegamenti con la criminalitàorganizzata di cui alle note della polizia giudiziaria.Sussiste anche la condizione ostativa cosiddetta “giudiziaria”, ovvero lapendenza a carico del detenuto di un procedimento penale per alcuni dei fatti dirilevanza disciplinare.Non rileva l'argomento difensivo secondo cui Q.O. , beneficiario nel corsodella lunga detenzione di numerosi colloqui ordinari con la partner, non avrebbeavuto bisogno del colloquio intimo per contrabbandare informazioni all'esterno odall'esterno. In disparte della diversa natura e dei maggiori rischi che presentanoi colloqui “intimi”, smentisce l’ assunto difensivo l’accertata detenzione da parte diQ.O. del cellulare, fatto di per sé dimostrativo della necessità dello stesso diutilizzare canali di comunicazione aggiuntivi a quelli garantitigli dai colloquiordinari.2. Ricorre Q.O. , per il tramite del suo difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA],sviluppando due motivi2.1. Con il primo denuncia violazione di legge, sia in relazione all'art. 18 Ord.pen. sia in relazione alla declaratoria di illegittimità costituzionale della sentenzadella Corte costituzionale n. 10 del 26 gennaio 24 sia in relazione agli artt. 27Cost., 6 Conv. EDU, con particolare riferimento al principio della presunzione diinnocenza, e all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., in ordine alla valutazione delleprove.2.1.1. Lamenta che il Tribunale ha attribuito rilievo alla partecipazione diQ.O. a non meglio precisati “disordini e sommosse” all'interno della Casacircondariale di Lg_4 definite così gravi da necessitare di attendere l'esito deiprocedimenti penali, nonostante non risulti da alcun elemento probatorio acquisitoche lo stesso sia stato sottoposto ad indagini per violazioni diverse da quellaprevista dall'articolo 391-ter cod. pen., relativa alla detenzione dei telefonicellulari.E’ altrettanto pacifico che Q.O. è stato sanzionato disciplinarmente, oltre cheper il rinvenimento nella sua cella dei cellulari, con decisione tempestivamenteimpugnata, per le farsi profferite nei confronti di un agente di polizia penitenziaria,sia pure di carattere ironico, per le quali aveva chiesto scusa.E’ stato, però, trascurato che Q.O. non aveva impugnato quest’ultimadecisione perché si era chiarito con l’interessato, come avrebbe potuto confermarel’interessato, il quale, tuttavia, non era stato sentito nel presente procedimentononostante la richiesta fosse stata avanzata dalla difesa.,Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il materiale probatorioacquisito, pur non integrato con l’esercizio dei poteri istruttori ripetutamentesollecitati, non dimostra in alcun modo che il detenuto abbia posto in esserecomportamenti sintomatici di pericolosità “interna” ed “esterna”.Prive di riscontro probatorio sono le affermazioni del Tribunale non solosull’esistenza di indagini in corso per l’accertamento di condotte delittuose ulterioririspetto all’addebito relativo al rinvenimento dei cellulari nella cella, ma anche suisuoi attuali collegamenti con la criminalità organizzata.A quest’ultimo proposito, Il Tribunale di sorveglianza ha considerato decisivele informazioni di polizia, che, tuttavia, non fanno riferimento ad elementi concretida cui desumere la contiguità di Q.O. o dei suoi familiari, peraltro in gran partemorti o detenuti, con l’associazione mafiosa di appartenenza, del tutto trascurandoche, sia pure nel procedimento concluso di recente con la concessione di unpermesso di necessità, i Carabinieri avevano evidenziato l'inesistenza di elementiper stabilire, allo stato attuale, forme di collegamento del detenuto con lacriminalità organizzata.2.1.2. L’ordinanza impugnata, nell’interpretare l’art. 18 Ord. pen., così comemodificato dalla pronuncia additiva di parziale illegittimità costituzionale, haerroneamente ritenuto che, ai fini della concessione dei colloqui “intimi”, sianecessario prendere in considerazione la “pericolosità sociale esterna”, comedesumibile dalle relazioni redatte dalla polizia giudiziaria; al contrario, la norma inquestione impone di valutare esclusivamente le relazioni dell'equipe deputataall'osservazione intramuraria e per i detenuti in attesa di giudizio le esigenze dipreservazione della genuinità della provaD’altra parte, nel senso che non occorre alcuna valutazione sulla “pericolositàsociale esterna” depone l'attribuzione, in prima battuta, al direttore del carceredella competenza in ordine alla autorizzazione del colloquio intimo.Ciò che conta è la valutazione complessiva del comportamento del detenutoin carcere; ostano, infatti, alla concessione del colloquio intimo soltanto «ragionidi sicurezza, esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina ovvero conesclusivo riferimento all'imputato ragioni processuali», quali ad esempio lanecessità di evitare il pericolo di inquinamento probatorio.Rileva, quindi, solo la “pericolosità interna” del detenuto desumibile non solodal suo comportamento all'interno dell'istituto penitenziario, ma, più in generale,dalle sue condotte precedenti idonee a rappresentare un ostacolo al mantenimentodell'ordine o della disciplina in carcere.Tale opzione ermeneutica di recente è stata avallata dalla Corte di cassazioneche, nel confermare un’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna, nonsolo ha ribadito la supremazia della valutazione degli operatori del trattamentorispetto al contenuto delle informative di polizia, specie quando, come nel caso inesame, queste ultime facciano riferimento solo al passato del detenuto e nonall’attualità, ma ha evidenziato che, ai fini della concessione dei colloqui “intimi”,oggetto di valutazione non può essere la “pericolosità esterna”, perché viene inrilievo non l’accesso a benefici penitenziari da usufruire fuori dalla strutturacarceraria, ma le modalità di esercizio di un diritto all'interno del penitenziario.2.1.3. Contrariamente a quanto si legge nell'ordinanza impugnata, la Cortecostituzionale non indica come condizione ostativa alla concessione dei colloquiaffettivi la pendenza di procedimenti penali per fatti di rilevanza disciplinareverificatisi all'interno della Casa circondariale, né impone di attendere l'esito di talieventuali procedimenti penali per poter ammettere il detenuto all'esercizio deldiritto all'affettività.D’altra parte, la Consulta in altra nella sentenza, la n. 24 del 2025, hadichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-ter, comma 5, Ord. pen. proprioperché prevedeva, in contrasto sia con la presunzione di innocenza sia con lafunzione rieducativa della pena, l’ammissione ai permessi premi di alcunecategorie di detenuti - quelli che, durante l'espiazione della pena o delle misurerestrittive, avevano riportato condanna o erano imputati per delitto dolosocommesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittivadella libertà personale - soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.Non costituisce un argomento a sostegno dell’interpretazione erronea delprovvedimento impugnato il divieto di concessione dei colloqui “intimi” ai detenutisottoposti al regime di cui all'articolo 41 bis Ord. pen. o alla sorveglianza specialedi cui all’art. 14 bis Ord. pen..In entrambi i casi, infatti, il divieto non è conseguenza della maggiorepericolosità sociale esterna di questi detenuti, ma deriva dalla stessa disciplina delregime penitenziario cui sono sottoposti, che prevede, oltre al controllo visivo,anche quello auditivo.2.1.4. Nel confermare il giudizio sulla attuale sussistenza della pericolositàsociale esterna di Q.O. , il Tribunale ha violato il disposto dell'art 192 cod. proc.pen. perché ha attribuito un significato diverso da quello reale alla pur chiaraconclusione cui sono pervenuti i carabinieri di Luogo_3 nella nota inil clan di appartenenza.2.2. Con il secondo motivo, Q.O. deduce violazione di legge in relazione agliarticoli 678, 666 cod. proc. pen., 185 disp. att. cod. proc. pen., 27 Cost., 3 Conv.Edu e 18 Ord. pen., alla luce della declaratoria di parziale illegittimità costituzionaledella sentenza additiva della Corte costituzionale n. 10 del 2024 e della circolaredel D.A.P. in data 11 aprile 2025.L’ordinanza impugnata, nel sottovalutare le disposizioni, evidentemente nonvincolanti, contenute nella circolare del D.A.P. in tema di necessarioaggiornamento dell’osservazione e, quindi, delle valutazioni degli operatorinecessarie ai fini della concessione dei colloqui “intimi”, anche nei confronti deidetenuti nei cui confronti siano stati redatti rapporti disciplinari, si è discostatadalle pur chiare indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale, cheha rimarcato l'importanza di un intervento dell'amministrazione, attraverso ladiramazione di adeguate linee guida, al fine di agevolare nelle more dell'interventodel legislatore un'effettiva attuazione della sua decisione,In quest’ottica il Tribunale, anziché muovere dalla premessa erronea che idetenuti sottoposti a sanzione disciplinare non possono più usufruire dei colloqui“intimi” anche dopo il decorso di un rilevante periodo di tempo dalla trasgressioneperché non hanno alcuna possibilità di riabilitazione, avrebbe dovuto approfondire,come sollecitato dalla difesa e come possibile attraverso l’esercizio dei poteriistruttori attribuitigli dall’ordinamento, le valutazioni degli operatori della Casacircondariale di Lg_2 sull’attuale “pericolosità interna” di Q.O. , essendo decorsoil periodo, previsto dalla circolare, i sei mesi dalla data della consumazione delfatto disciplinarmente rilevante, per di più avvenuto in altro istituto e non accertatocon una sentenza di condanna. Ha, invece, deciso negativamente, senza neancherichiedere una relazione comportamentale aggiornata sul comportamento tenutodal detenuto dal giorno del suo trasferimento presso la nuova strutturapenitenziaria, del tutto trascurando che a Q.O. , proprio in ragione dellairreprensibilità della condotta carceraria, sono stati concessi, con provvedimentoin data 1 settembre 2025, 45 giorni di liberazione anticipata.2.3. Con memoria tempestivamente deposita la difesa del ricorrente haribadito la fondatezza del secondo motivo nella parte in cui lamenta l’omessaacquisizione di relazioni sulla condotta carceraria del detenuto al fine di verificarnela correttezza necessaria per la concessione dei “colloqui intimi”, precisando chedopo il ricorso per cassazione sono state depositate sia la relazione di sintesi, chemette in risalto l’ottimo comportamento detentivo serbato da Q.O. per l’interoanno di carcerazione presso il penitenziario di Lg_2 senza alcun rilievodisciplinare, sia e la relazione del UEPE, afferente il contesto sociale della famigliadel detenuto (moglie e tre figli minorenni), che dà conto di una situazione diregolarità e buona condotta della moglie, T.B. .[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato nei limiti precisati nel prosieguo.1. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 10 emessa il 26 gennaio 2024,ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 18 Ord. pen. «nella parte in cui non prevedeche la persona detenuta possa essere ammessa … a svolgere i colloqui con ilconiuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente,senza il controllo a vista del personale di custodia».Secondo la Consula, la prescrizione del controllo a vista sullo svolgimento delcolloquio del detenuto con le persone a lui legate da stabile relazione affettiva, inquanto disposta in termini assoluti e inderogabili, si risolve, innanzitutto, in unacompressione sproporzionata e in un sacrificio irragionevole della dignità dellapersona, quindi in una violazione dell’art. 3 Cost., «sempre che, tenuto conto delcomportamento del detenuto in carcere, non ricorrano in concreto ragioni disicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né sussistano,rispetto all’imputato, specifiche finalità giudiziarie ».Ulteriori profili di illegittimità costituzionale sono stati ravvisati con riferimentoagli articoli art. 27, terzo comma, 3, 117, primo comma, della Costituzione inrelazione all’art. 8 Convezione EDU.Quanto al contrasto con l’art. 27, terzo comma, Cost., il Giudice delle leggiosserva che una pena che impedisce al condannato di esprimere una normaleaffettività con il partner si traduce in un pregiudizio nelle relazioni nelle quali sisvolge la sua personalità che va incontro ad un progressivo impoverimento finoalla disgregazione che rischia di rivelarsi inidonea alla finalità rieducativa cui devenecessariamente tendere il trattamento penitenziario.L’inderogabilità della prescrizione del controllo a vista sullo svolgimento deicolloqui è in contrasto anche con l’art. 8 CEDU, sotto il profilo del difetto diproporzionalità con le sue, pur legittime, finalità, compromettendo il diritto alrispetto della vita privata e familiare, garantito dal paragrafo 1 dell’art. 8 CEDU,senza che sia verificabile in concreto, agli effetti del successivo paragrafo 2, lanecessità della misura restrittiva per esigenze di difesa dell’ordine e prevenzionedei reati.2. La sentenza in esame ha cura di precisare anche le caratteristiche che icolloqui “intimi” devono avere per essere conformi ai valori costituzionali:- devono avere una durata adeguata all’obiettivo di consentire al detenuto eal suo partner un’espressione piena dell’affettività, che non necessariamenteimplica una declinazione sessuale, ma neppure la esclude.- devono potersi svolgere in modo non sporadico (ovviamente qualora nepermangano i presupposti), e comunque tale da non impedire che gli incontripossano raggiungere lo scopo complessivo di preservazione della stabilità dellarelazione affettiva, ed in locali in cui sia assicurata la riservatezza sia nei confrontidel personale di custodia (che dunque vigilerà solo all’esterno), sia allo sguardodegli altri detenuti;- devono essere concessi dal Direttore dell’istituto previa adeguata istruttoriavolta ad accertare, oltre all’esistenza di eventuali divieti dell’autorità giudiziariache impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquiostesso deve avvenire, la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo,in particolare l’effettività della pregressa convivenza;Quanto alle condizioni e ai presupposti per accedere ai colloqui “intimi” cosìconfigurati, l’accesso al beneficio non è incondizionato, ma incontra circoscrittilimiti che trovano necessariamente il loro fondamento nella tutela di beni di parirango costituzionale.Osserva al riguardo la Corte costituzionale che «Nella formulazione delpetitum, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto prospetta come ostative ai colloqui“intimi” unicamente «ragioni di sicurezza». Questa impostazione non attribuisce ildovuto rilievo al principio direttivo enunciato dall’art. 1, comma 5, ordin. penit.,laddove, quale fondamento delle restrizioni intramurarie, si indicano, piùampiamente, l’«esigenza di mantenimento dell’ordine e della disciplina» e, neiconfronti degli imputati, i «fini giudiziari». La rimozione del controllo a vista delpersonale di custodia, funzionale a consentire lo svolgimento del colloquionell’intimità necessaria all’espressione dell’affettività, può dunque essere negataquando, tenuto conto del comportamento del detenuto in carcere, ostino ragionidi sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, ovveroanche, riguardo all’imputato, motivi di carattere giudiziario. Possono quindirilevare in senso ostativo – non soltanto la pericolosità sociale del detenuto, maanche – irregolarità di condotta e precedenti disciplinari, in una valutazionecomplessiva che appartiene in prima battuta all’amministrazione e in secondoluogo al magistrato di sorveglianza, sulla base del modulo ordinario di cui agli artt.35-bis e 69, comma 6, lettera b),ordin. penit. Per l’imputato, l’apprezzamentodelle ragioni processuali, innanzitutto la valutazione delle esigenze di salvaguardiadella prova, è di competenza dell’autorità giudiziaria che procede, fino allapronuncia della sentenza di primo grado, dopo la quale l’ammissione al colloquioriservato rientra nella competenza del direttore dell’istituto, come stabiliscono, peri permessi di colloquio in genere, gli artt. 18, decimo comma, della legge n. 354del 1975 e 37, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 230 del 2000».I colloqui in condizioni di intimità non sono concedibili né ai detenuti sottopostial regime speciale di detenzione di cui all’art. 41-bis Ord. pen. né ai detenutisottoposti a sorveglianza particolare.Riguardo a questi ultimi, la sentenza ricollega il divieto di fruizione al carattere“antitetico” dei loro presupposti applicativi, definiti dall’art. 14-bis, comma 1, Ord.pen., rispetto a quelli cui è subordinata l’ammissione ai colloqui “intimi”. Lasorveglianza particolare, infatti, è disposta nei confronti dei reclusi che «con i lorocomportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l’ordine negli istituti»(lettera a), «con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenutio internati» (lettera b) o che «nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato disoggezione degli altri detenuti nei loro confronti» (lettera c).».3. [OSCURATO:PERSONA] datata 11 aprile 2025, il DAP, aderendo alle sollecitazionicontenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2024, ha adottato lelinee guida volte a disciplinare i termini e le modalità di esplicazione del dirittoall’affettività, individuando i destinatari interni ed esterni per la concessione dicolloqui “intimi”, il loro numero, la loro durata, la loro frequenza e la conseguentedeterminazione delle misure organizzative interne.Quanto alle "ragioni di sicurezza" e/o di "mantenimento dell'ordine e delladisciplina" ostative alla concessione del beneficio, la circolare, muovendo dallapremessa che “il titolo di reato, per ciò solo, non preclude l'accesso all'eserciziodel diritto” al colloquio, precisa che il Direttore dell’istituto non solo deve compiereun’adeguata istruttoria preliminare, traendo gli elementi di valutazione necessariper la decisione dalla condotta intramuraria del detenuto, ma deve periodicamenteaggiornarla.E’ espressamente prescritto, infatti che nel caso in cui il documento di sintesidell'osservazione sia stato redatto «nel termine di sei mesi dalla richiesta delcolloquio intimo o all'esito dell'osservazione compiuta in altro istituto odell'eventuale trasferimento per motivi di sicurezza » a titolo di aggiornamentodelle informazioni, potrà altresì acquisire ulteriori notizie anche tramiteconsultazione di personale dell'amministrazione penitenziaria.I pregressi rilievi disciplinari non sono ostativi ai colloqui ma impongono allala Direzione una più rigorosa valutazione delle condotte trasgressive al fine diverificare se sono indicative di un «pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico .Nel caso di detenuti nei cui confronti siano stati redatti rapporti disciplinariindicativi di rischi per lo svolgimento dei colloqui riservati elevati negli ultimi seimesi o nel caso di detenuti trasferiti per motivi di sicurezza, l'autorizzazione alcolloquio potrà avvenire decorso un periodo di osservazione non inferiore a seimesi, in ragione della gravità della condotta.L'autorizzazione al colloquio intimo potrà essere negata nell'ipotesi didetenzione di sostanze stupefacenti e/o rinvenimento, ascritto al detenutorichiedente, di cellulari, di oggetti atti ad offendere o il cui possesso non èconsentito, ovvero nell'ipotesi di partecipazione a disordini o condotte connotateda atti di violenza fisica nonché di condotte in grado di incidere potenzialmente suirischi connessi ad un colloquio privo di controllo visivo.4. Alla luce della normazione, costituzionale, primaria e secondaria sin quiesaminata, l’alveo nel quale va ricondotta giuridicamente la fattispecie dei colloquiin condizioni di intimità in carcere è quello dei colloqui intramurari.Trova, pertanto, applicazione la disciplina prevista dall’art. 18 Ord. pen. edall’art. 37 del Regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. n 230 del 2000, conesclusione delle disposizioni incompatibili con l’assenza di controllo visivo e fermerestando le specifiche cause ostative alla fruizione previste dalla sentenza dellaCorte costituzionale n. 10 del 2024.Come per i colloqui ordinari, che si svolgono « sotto il controllo a vista e nonauditivo del personale di custodia», il detenuto vanta un vero e proprio dirittosoggettivo alla fruizione dei colloqui “intimi” con congiunti e conviventi,costituendo anche tale forma di colloquio uno strumento finalizzato a garantire ildiritto fondamentale al mantenimento delle relazioni personali con il mondoesterno, tutelato dagli artt. 2, 29, 30 e 31 della Costituzione nonché dall’art. 8della Convenzione EDU, nonché al mantenimento, al miglioramento e allareintegrazione della relazione dei detenuti i familiari indicato dall’art. 28 Ord. pen.come punto di riferimento cui dedicare una cura particolare nel trattamentopenitenziario (cfr. Sez. U, n. 25079 del 26/02/2003 Gianni, Rv. 224603 – 01; sullastessa linea Sez. 5, n. 8798 del 04/07/2013, dep. 2014, Stefani, Rv. 258823, nellacui motivazione si legge «risponde ad un principio di civiltà giuridica che a coluiche subisce una restrizione carceraria - preventiva o definitiva - sia comunquericonosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive e sia garantita quella partedi diritti della personalità che neppure la pena detentiva può intaccare». Tra questiè certamente annoverabile il diritto al mantenimento di relazioni familiari e sociali,che può essere compresso «solo ove ricorrano specifiche e motivate esigenze disicurezza pubblica o intramuraria o, per detenuti in attesa di giudizio, d'ordineprocessuale»).L’esercizio del diritto ai colloqui “intimi” incontra limiti più stringenti rispettoa quelli relativi ai colloqui ordinari.L’unico presupposto per la concessione dei colloqui ordinari è costituito dallaverifica del rapporto di parentela, requisito il cui accertamento non lascia alcunospazio alla discrezionalità.Solo in via assolutamente eccezionale e per un periodo di tempo limitato, ilpermesso di fruire di un colloquio ordinario può essere negato con provvedimentomotivato sulla base di ulteriori parametri di valutazione nell’esperienza giudiziariaindividuati per esempio, nel caso di detenuti sottoposti a procedimenti penaliancora non definitivi, nella sussistenza di una delle esigenze cautelari dell’art. 274cod. proc. pen. in esigenze di natura trattamentale, che, nell'esclusivo interessedel soggetto, sconsigliavano in un determinato contesto l'incontro con il familiare.Non possono invece incidere sul diniego valutazioni legate all'ordine esicurezza dell'istituto. In tal senso depone l’art. 14 quater comma 4, Ord. pen.secondo cui in ogni caso le restrizioni connesse all'applicazione del regime disorveglianza particolare non possono riguardare i colloqui con il con il coniuge ilconvivente i figli genitori fratelli.La richiesta di colloqui “intimi”, invece, può essere rigettata «per ragioni disicurezza, per esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, per ilcomportamento non corretto dello stesso detenuto, o per ragioni giudiziarie, incaso di soggetto ancora imputato» (Sez. 1, n. 8 del 11/12/2024, dep. 2025, Rv.288166 – 01).A fondamento del diniego, quindi, devono porsi non valutazioni astratte sullacapacità a delinquere del detenuto, desunte, in via esclusiva, dal suo curriculumcriminale, dalle pendenze giudiziarie e dalla gravità dei reati in esecuzione, bensìun giudizio prognostico sul pericolo attuale, desunto da elementi fattuali concreti,che il colloquio oggetto di autorizzazione - tenuto conto del pregressocomportamento carcerario di colui che dovrà beneficiarne e di tutte le altreinformazioni acquisite sia sulla sua personalità sia sui rapporti con la persona daincontrare - possa frustare specifiche esigenze di sicurezza o, comunque, inciderenegativamente sul mantenimento dell’ordine e della disciplina all’internodell’istituto.Soltanto nei confronti dei detenuti imputati, quindi sottoposti a misuracautelare di tipo detentivo, rilevano, come per i colloqui ordinari, quali condizioniostative, oltre a quelle appena esaminate, specifiche finalità giudiziarie legate aiprocedimenti penali ancora pendenti nei loro confronti.5. Il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo degli illustratiprincipi ed è pervenuto alla decisione seguendo un percorso motivazionale che nonresite alle censure denunciate dal ricorrente.Il Tribunale di sorveglianza non solo ha considerato alla stregua di una verapropria condizione ostativa la pendenza a carico del detenuto di un procedimentopenale per alcuni fatti già vagliati in sede disciplinare, ma, nonostante lesollecitazioni difensive, ha anche considerato superfluo integrare la base fattualedel giudizio, con i risultati più recenti del trattamento penitenziario del detenuto,da pochi mesi trasferito nel nuovo istituto, nonostante la diretta incidenza sullavalutazione dei rischi correlati alla concessione del colloquio intimo, che, comechiarito, devono essere attuali e concreti, accordando, invece, rilevanza decisivaa informazioni o datate o attinenti a condotte prive della specificazione necessariaper comprendere la portata offensiva (l’imprecisata “partecipazione a disordine osommosse”), o espressamente valutate prive di valenza dimostrativa perché noncontenenti risposta, tanto da essere apprezzate come «una sorta di “non liquet”»(la nota dei Carabinieri di Luogo_3 sull’esistenza di collegamenti tra Q.O. e lacriminalità organizzata).6. Va, dunque, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, conrinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Campobasso, che neldecidere, si atterrà ai richiamati principi, colmando le evidenziate lacunemotivazionali. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Campobasso.Così deciso, in Roma 5 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 11603/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris