CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 19642/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p, del PG in persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, a mezzo del proprio difensore di fidu- cia, avverso il provvedimento del 6/7/2017 con cui la Corte di appello di Bologna ha respinto il ricorso ex art. 99 Dpr. 115/02 avverso il provvedimento con cui la medesima Corte di Appello di Bologna in data 10/4/2017 aveva rigettato la do- manda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dallo stesso per- ché l'istante non aveva fatto pervenire la documentazione a suo tempo richiesta di far pervenire entro 60 gg. con decreto del 17/5/2016, ai sensi dell'art. 79, co. 3 del medesimo Dpr. 115/02 necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichia- rato nell' autocertificazione relativa al reddito per l'anno 2014. L'odierno ricorrente, che all'epoca si trovava detenuto in custodia cautelare, sostiene di avere riscontrato quanto richiestogli pur dando atto dell'impossibilità di produrre i documenti in ragione della propria condizione di detenuto. In ogni caso sosteneva che la Corte non aveva il potere di chiedere la produzione dei documenti in questione. 2. Vengono proposti quattro motivi di impugnazione. Con il primo motivo si lamenta nullità dell'ordinanza impugnata per viola- zione dell'art. 99 co. 4 Dpr. 115/02 e dell'art. 101 co. 2 cod. proc. civ. per avere il Presidente della Corte deciso senza invitare la parte alla difesa rispetto a que- stioni rilevabili d'ufficio. L'odierno ricorrente aveva proposto ricorso ex art. 702-bis (in rif. all'art. 99 co. 3 TUSG) contro il decreto di rigetto della originaria richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato (PSS), evidenziando che, in realtà, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del merito, egli aveva prodotto quanto richiesto (recte, aveva autocertificato quanto richiesto, ex art. 94, comma 1, DPR 115/02 secondo il quale, come noto, in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, co. 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichia- razione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato"), e aveva prodotto il relativo documento probatorio sub doc 3 del fascicolo di parte. In particolare, il ricorrente in opposizione, a dimostrazione del proprio as- sunto, aveva prodotto il messaggio PEC del 27/04/2017 che la Direzione della [OSCURATO:PERSONA] nella quale era detenuto aveva inviato al proprio difensore (su ri- chiesta di quest'ultimo e proprio al fine di proporre opposizione) e con la quale gli aveva trasmesso copia della sua dichiarazione ex art. 94, co. 1, DPR 115/02 che la Direzione stessa aveva poi a sua volta trasmesso, come previsto dall'art. 123 disp. att. cod. proc. pen., alla Corte di Appello e, ciò, in data 30/06/2016 e, quindi, entro il termine assegnato dalla Corte.Nonostante quanto sopra il giudice dell'opposizione, in esito alla discussione, rigettava il ricorso evidenziando che, da un lato, non vi era la prova dell'avvenuto deposito della dichiarazione dell'Artioli nel fascicolo del procedimento di ammis- sione al patrocinio a spese dello Stato e, comunque, dall'altro mancava la prova che l'autocertificazione allegata sub doc. 3 dell'atto introduttivo del giudizio di op- posizione fosse in effetti allegata alla nota della Direzione della [OSCURATO:PERSONA]. E ciò sia per via della mancanza di timbri di congiunzione tra quest'ultima e l'au- tocertificazione stessa, sia per via dell'attestazione del Cancelliere che dava atto del mancato deposito della stessa, facente fede fino a querela di falso. Per il ricorrente risulterebbe di palmare evidenza che il giudice ha posto alla base della propria decisione una "questione" rilevata d'ufficio, come è senz'altro suo potere fare, soprattutto se riguardante questioni di carattere sostanziale come ripartizione dell'onere della prova e/o la valutazione della prova stessa. E' tuttavia anche vero che sulle questioni rilevabili d'ufficio sulle quali le parti non avevano preso posizione, perché mai rilevate prima, il giudice era tenuto a garantire il contraddittorio, e ciò sulla scorta del novellato art. 101, comma 2, cod. proc. civ. introdotto a pena di nullità proprio per imporre al giudice del merito di garantire il diritto al contraddittorio, costituzionalmente tutelato, anche sulle que- stioni da lui medesimo rilevate e mai discusse e/o tenute in considerazione dalle parti. Tanto più, nel caso di specie, laddove il giudice avesse sottoposto alle parti (recte, al ricorrente, visto che controparte è rimasta contumace) le questioni poi effettivamente poste alla base dell'ordinanza di rigetto, il ricorrente avrebbe po- tuto, in realtà: a. evidenziare che il documento prodotto sub 3 era in realtà la stampa cartacea di un documento informatico (quindi la riproduzione meccanica di un atto pubblico), dove non potevano esserci timbri di congiunzione in quanto il documento allegato alla PEC inviata dalla C.C. di Piacenza all'avv [OSCURATO:PERSONA] era un unico file, come tale facente prova fino a querela di falso circa la riferibilità dell'autocertificazione alla missiva dell'ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA]; b. evidenziare che il documento prodotto sub doc. 3, essendo la riproduzione mec- canica di un atto pubblico doveva, al più, essere disconosciuta dalla parte avversa con la conseguenza che la sua mancata costituzione rendeva detta riproduzione fidefaciente, così che il giudice del merito non poteva, d'ufficio, ritenerla discono- sciuta; c. proporre querela di falso avverso l'attestazione del pubblico ufficiale. Tali ultime precisazioni solo per evidenziare che, in realtà, l'obbligo di sotto- porre alle parti la questione, rilevata d'ufficio, ed effettivamente posta alla base del rigetto del giudice dell'opposizione, non era un obbligo fine a se stesso, ma veramente finalizzato a garantire il diritto, costituzionalmente garantito, al con- traddittorio, dato che in effetti il ricorrente avrebbe avuto, conoscendo la relativa questione, sia proporre mezzi di prova (ad es. la querela di falso) sia evidenziare fatti, anche giuridici, non tenuti in considerazione dal magistrato dell'opposizione. Il presente motivo basterebbe per la cassazione dell'ordinanza impugnata, con susseguente necessità di rinvio al giudice del merito per una nuova decisione, ma si ritiene che l'ordinanza sia da cassare anche sotto altri profilo di legittimità: Con un secondo motivo il ricorrente denuncia nullità dell'ordinanza impu- gnata per violazione di legge ex art. 99, co. 4, DPR 115/02 e violazione degli artt.2712, 2714, 2719 c.c. nonché dell'art. 22, Co. 3, d.lgs. 82/05. Il ricorrente ribadisce che aveva proposto opposizione avverso il rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sulla base del fatto che, diversamente da quanto ritenuto dal magistrato, egli aveva in realtà inviato l'in- tegrazione documentale, e ciò nelle forme di cui al combinato disposto degli agli artt. 94 DPR 115/02 e 123 cod. proc. pen. A tal fine, in sede di opposizione, aveva prodotto il messaggio PEC che la Direzione della [OSCURATO:PERSONA] nella quale era detenuto aveva inviato al proprio difensore (su richiesta di quest'ultimo) al quale la prima aveva trasmesso copia della predetta dichiarazione ex art. 94, co. 1, DPR 115/02 che la Direzione stessa aveva poi a sua volta trasmesso, come previsto dall'art. 123 disp. att. cod. proc. pen., alla Corte di Appello. Per il ricorrente, appare evidente che la stampa prodotta dal difensore all'u- dienza di discussione altro non è che la riproduzione meccanica di un messaggio di [OSCURATO:PERSONA] che, come tale, ed ai sensi dell'art. 2712 c.c., "fa piena prova dei fatti in essa rappresentati". Nella sostanza, e nel caso di specie, il mancato disconoscimento di contro- parte, ex art .2712 c.c., della stampa della PEC e del relativo allegato, "fa piena prova" del fatto che la PEC allegata sub doc 3 sia stata trasmessa dalla C.C. di Piacenza con quel testo, e con quell'allegato, e quindi "fa piena prova" del fatto che la C.C. di Piacenza ha trasmesso alla Corte di Appello di Bologna quella speci- fica autocertificazione prodotta dall'Artioli al documento 3. Nonostante tale fidefacienza il giudice del merito non ha attribuito valore di prova a tale documento, o comunque ha assunto una decisione prescindendo da tale valore. Egli ha infatti assunto la sua decisione, di fatto, "disconoscendo" d'ufficio il valore probatorio del documento, ed evidenziando che non vi è la prova del fatto che l'autocertificazione dell'Artioli fosse effettivamente allegata alla nota di tra- smissione della stessa della C.C. di Piacenza quando in realtà, essendo il docu- mento prodotto quello effettivamente trasmesso dalla Direzione della stessa C.C. all'avv. [OSCURATO:PERSONA] con la PEC prodotta in atti, tale "unicità" documentale faceva fede, appunto, fino a querela di falso..Sul punto è evidente che il giudice del merito non può privare di fidefacienza un documento senza il relativo disconoscimento della parte contro la quale è pro- dotto (può, invece, ritenere che il documento sia irrilevante ai fini del decidere o che, comunque, quanto in esso indicato non sia giuridicamente rilevante) e ciò, soprattutto, perché mancando tale disconoscimento la parte che lo aveva prodotto non aveva potuto proporre istanza di verificazione. Ma v'è di più perché la conformità all'originale della copia informatica di un documento analogico (cartaceo, qual era il documento originale) è comunque pre- sunta anche dall'art. 22, comma 3, del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministra- zione Digitale) che, come noto, prevede che "le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nei ri- spetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probato- ria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espres- samente disconosciuta". Anche tale norma, quindi, sarebbe stata violata dal giudice del merito che ha ritenuto mancante la prova dell'effettiva allegazione dell'autocertificazione alla nota della C.C. di Piacenza nonostante, appunto, tale prova derivasse dall' appli- cazioni di presunzioni legali sulla fidefacienza documentale, superabile solo su ec- cezione di parte, ed in particolare solo, in tale caso, in mancanza dell'istanza di verificazione. Con un terzo motivo si lamenta nullità dell'ordinanza impugnata per viola- zione dell'art. 99, co. 4, DPR 115/02 e dell'art. 115 cod. proc. civ. laddove il giudice di primo grado ha deciso la causa sulla base di documenti non prodotti da alcuna delle parti e/o, comunque, violazione dell'art. 702-bis cod. proc. civ. e dell'art. 87 disp. att. cod. proc. civ. laddove il giudice di primo grado ha deciso la causa sulla base di prove documentali la cui produzione non era stata comunicata alla parte ricorrente Si ritiene che il Presidente della Corte di Appello di Bologna abbia posto alla base della propria decisione un documento illegittimamente acquisito, segnata- mente sulla base dell'attestazione del Cancelliere della sezione penale attestante il mancato deposito, agli atti del procedimento sul patrocinio a spese dello Stato, dell'integrazione richiesta dalla Corte (documento del quale il difensore veniva a conoscenza solo in esito alla lettura della motivazione dell'ordinanza impugnata). A fronte del ricorso in opposizione proposto dall'Artioli, difatti, il Presidente della Corte di Appello ha fissato udienza per la discussione, nella quale la parte convenuta (l'amministrazione finanziaria) è rimasta contumace e non ha quindi prodotto alcun documento. Peraltro, nemmeno nel corso della discussione è stato dato atto dell'avvenuto deposito, nel fascicolo d'ufficio, del documento proveniente dal Cancelliere penale così che la discussione si è svolta senza che parte ricorrente sia stata messa al corrente del fatto che nel fascicolo stesso era stato inserito un documento poi utilizzato dal Presidente stesso per la decisione. Si ritiene che l'ordinanza sia nulla, per due, differenti, ragioni: 1) innanzitutto perché solo la parte evocata in giudizio (o il pubblico ministero) può depositare atti e/o documenti rilevanti ai fini della decisione mentre nel caso di specie il do- cumento utilizzato ai fini della decisione è stato prodotto dal Cancelliere, d'ufficio (cfr. art. 115 cod. proc. civ. secondo il quale, come noto "il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero"); 2) in secondo luogo perché, a prescindere dalla fondatezza, o meno, di quanto esposto al capoverso precedente, laddove in giudizio venga prodotto un docu- mento, il suo deposito doveva comunque essere "comunicato" alle altre parti, af- finché sullo stesso potessero interloquire. Da un lato, quindi, vi sarebbe stata violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. laddove il giudice ha posto alla base della decisione un documento non prodotto dalle parti. Dall'altro, ci sarebbe un'evidente violazione del contraddittorio, come previsto dalla legge. L'onere di "comunicare" alla controparte la produzione documentale -si legge in ricorso- deriva, oltre che da ragioni di carattere logico, derivante dalla necessità di consentire il contraddittorio di cui all'art. 24 Cost, dalle stesse norme regolatrici del giudizio in questione che, come noto, obbliga la controparte di offrire in comu- nicazione i documenti prodotti nei termini di cui all'art. 702-bis, co. 4, cod. proc. civ.. (quindi 10 giorni prima dell'udienza, mediante deposito in Cancelleria della comparsa di risposta, che comporta notifica alle parti ex art. 170 cod. proc. civ., in questo caso non avvenuta) nonché dall'art. 87 disp. att. cod. proc. civ. che, come noto, prevede espressamente che i "documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria, ed il re- lativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'art. 170 ultimo comma del codice. Possono anche essere prodotti in udienza, in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale". Da quanto sopra, sarebbe evidente che, nello stesso senso, al fine di dare una lettura costituzionalmente orientata alla norma, che tale onere competa anche laddove la produzione av- venga ad opera di soggetti terzi quale, appunto, il pubblico ministero e/o il Can- celliere. Da quanto sopra la nullità dell'ordinanza, con necessità di rinvio al giudice di primo grado. Con un quarto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli artt. 99, co. 4, DPR 115/02, 123 cod. proc. pen. e dell'art. 93, co. 3, DPR 115/02.L'odierno ricorrente - si legge in ricorso- aveva proposto ricorso ex art. 702- bis (in rif. all'art. 99 co. 3 DPR. 115/02) contro il decreto di rigetto della originaria richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, evidenziando, appunto, che egli in realtà prodotto quanto richiesto. In particolare, il ricorrente in opposizione, a dimostrazione del proprio as- sunto, aveva prodotto il messaggio PEC del 27/04/2017 che la Direzione della [OSCURATO:PERSONA] nella quale era detenuto aveva inviato al proprio difensore (su ri- chiesta di quest'ultimo e proprio al fine di proporre opposizione) e con la quale gli aveva trasmesso copia della sua dichiarazione ex art. 94, co. 1 DPR 115/02 che la Direzione stessa aveva trasmesso, come previsto dall'art. 123 cod. proc. pen. alla Corte di Appello e, ciò, il precedente 30/06/2016 e, quindi, entro il termine asse- gnato dalla Corte. Nonostante quanto sopra il giudice dell'opposizione rigettava il ricorso eviden- ziando, tra l'altro, che non vi era la prova dell'avvenuto deposito della dichiara- zione dell'Artioli nel fascicolo del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e ciò anche in considerazione del fatto che il Cancelliere della sezione penale della Corte aveva attestato formalmente tale mancato deposito. In realtà, secondo il ricorrente, a prescindere da quanto esposto nei prece- denti motivi, anche laddove sia ritenuto provato che nel fascicolo dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non vi sia l'integrazione documentale, la circo- stanza sarebbe stata fattualmente irrilevante ai fini del decidere. Ciò in quanto, nell'ambito del procedimento penale (nel quale era avvenuto il deposito dell'originaria istanza di ammissione al patrocinio) e, comunque, nell'am- bito dello specifico procedimento incidentale volto all'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato, si applica l'art. 123 cod. proc. pen. (e ciò anche in virtù del richiamo operato dall'art. 93, co. 3, DPR 115/02) che, come noto, prevede che "l'imputato detenuto o internato in un istituto [ ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità compe- tente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudi- ziaria". La rilevanza di tale norma è resa evidente tanto più nel caso di specie dove l'interessato aveva l'onere di provvedere al deposito di una integrazione documen- tale (o, comunque, dell'autocertificazione prevista dalla norma) entro un dato ter- mine, ma era impossibilitato a farlo personalmente, visto lo stato di detenzione. Ha quindi chiesto al Direttore del carcere la relativa trasmissione la quale, tuttavia, pur "partita" dal Carcere stesso, non è mai arrivata a destinazione (o, comunque, non è mai confluita nel relativo fascicolo).Ma quest'ultima circostanza, sottolinea il ricorrente, è assolutamente irrile- vante, perché in realtà il solo fatto che l'odierno ricorrente abbia fatto la dichiara- zione al Direttore del carcere è sufficiente per ritenere che la dichiarazione stessa sia stata fatta, e sia stata fatta in quella specifica data, all'autorità giudiziaria che l'ha richiesta. Ritiene pertanto il ricorrente che il giudice del merito abbia violato entrambe le norme di cui all'art. 123 cod. proc. pen. e all'ad 93, comma 3, DPR 115/2002, avendo ritenuto sufficiente la mera prova dell'assenza del documento integrativo nel fascicolo del patrocinio a spese dello Stato senza, appunto, ritenere rilevante il fatto che il ricorrente avesse in realtà depositato la dichiarazione alla direzione del carcere, circostanza sufficiente per ritenere presunta la contestuale ricezione da parte dell'autorità giudiziaria. Da tale violazione deriverebbe necessariamente la nullità dell'ordinanza, con ogni conseguente statuizione ritenuta di giustizia. Il difensore ricorrente, pertanto, conclude chiedendosi: "A. cassare l'ordi- nanza impugnata del 06/07/2017 comunicata il 12/07/2017 e conseguentemente, decidere nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ammet- tendo il sig. [OSCURATO:PERSONA] ARTIOLI al beneficio del patrocinio a spese dello stato nel proc. R.G.N.R. 1515695/15 ovvero B. in subordine, previa cassazione dell'ordinanza impugnata, laddove codesta Corte non ritenga di decidere nel merito, rinviare gli atti al Presidente della Corte di Appello di Bologna, in persona di diverso magistrato, per l'ulteriore corso; C. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze dei tre gradi". Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le doglianze proposte sono fondate, nei limiti che si andranno a specifi- care, e, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Bologna. 2. Ed invero, va evidenziato come il fatto che la trattazione del ricorso pro- posto avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di gratuito patrocinio debba essere effettuata nelle forme del processo civile, non implica affatto che la competenza a decidere sul detto ricorso sia in ogni caso del giudice civile, doven- dosi al contrario ritenere che essa, quando il negato accesso al gratuito patrocinio sia stato chiesto per un procedimento penale, appartenga agli organi (tribunale o corte d'appello, a seconda dei casi), della giurisdizione penale.Come evidenziato dalla recente Sez. 4 n. 16122 del 14/3/2023, [OSCURATO:PERSONA], n.m. l'art. 99 d.P.R. n. 115/2002, nel disciplinare il gravame avverso il provvedi- mento di rigetto (o di inammissibilità) dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato, prevede che l'interessato possa proporre ricorso nel termine di venti giorni decorrente dalla notizia avuta del provvedimento a norma dell'art. 97. Lo stesso articolo al comma terzo opera, quanto alla procedura, un rinvio al pro- cesso speciale previsto per gli onorari di avvocato. [OSCURATO:PERSONA] processo era originariamente disciplinato dagli artt. 28 e ss. della legge 13 giugno 1942 n. 794: l'art. 28 prevedeva genericamente che, ove l'interessato non avesse inteso seguire la procedura di cui all'art. 633 segg. cod. proc. pen., avrebbe dovuto proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il pro- cesso; l'art. 29 dettava una procedura speciale in cui non era obbligatoria la pre- senza del difensore, era previsto un tentativo di conciliazione, era richiamato per le spese l'art.92 cod. proc. civ. e la decisione era adottata con ordinanza non im- pugnabile. Nella vigenza di tale disciplina, proprio in considerazione degli elementi di specialità caratterizzanti il procedimento per l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, le Sezioni Unite penali avevano ritenuto che, per le fasi non specifica- mente disciplinate il relativo sub-procedimento dovesse ritenersi regolato dalle di- sposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale con il quale si trovava in rapporto di incidentalità (Sez. Un.. n. 30181 del 25/04/2004 Graziano, Rv 228118). Oggi invece il processo è regolato dagli artt. 702 bis e ss. cod. proc. civ, cui rinvia l'art. 15 d.lgs.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 150 che ha tipizzato i procedimenti relativi alla liquidazione degli onorari di avvocato. [OSCURATO:PERSONA], in seguito all'entrata in vigore della nuova normativa, alcune sen- tenze di questa Corte hanno condivisibilmente affermato che il principio sopra ri- chiamato espresso dalle Sezioni Unite sia ancora valido. Si è ribadita la divarica- zione del rito che assiste l'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'i- stanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, da quello avverso il decreto di liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, confermando che fondamento di tale differenza risiede nell'accessorietà della prima controversia al processo penale. (Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep.2019, Mucci, Rv. 274908). Più in generale si è consoli- dato l'orientamento per cui occorre distinguere le controversie sui compensi, nei quali primeggia il rilevo della natura squisitamente civilistica e patrimoniale della causa, dalle controversie sull'ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gra- tuita ed alla revoca di tali atti, nelle quali acquista un peso importante il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull'effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale, sicché il carattere accessorio della controversia ri- spetto al processo penale deve orientare ad attingere fin dove è possibile, ai prin- cipi ed alle regole dell'ordinamento penale (Sez. 4 n. 12491 del 2/03/2011, Espo- sito, Rv250134; Sez 4 n. 18697 del 21/03/2018, Marilli, Rv 273254). Il tema è stato nuovamente affrontato da una recente pronuncia in cui si è ribadito che il rinvio al processo "speciale" per gli onorari di avvocato di cui all'art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 150 e del richiamo in esso previsto alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis e segg. cod. proc. civ., che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammis- sione al beneficio si applichino le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale (Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022, Vetrugno, Rv. 283424). Dunque, tutte le questioni in termini di applicabilità della normativa pro- cessuale civilistica si palesano infondate. 3. Altrettanto infondata è la doglianza secondo cui il giudice chiamato a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non potesse, come ha fatto, richiedere un'integrazione documentale. Lo prevede, infatti, espressamente, l'art. 79 co. 3 del Dpr. 115/02 secondo cui: "3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli av- vocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accer- tare la veridicità di quanto in essa indicato". Ancora di recente, infatti, questa Corte ha chiarito che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso in cui il giudice richieda all'interessato, ai sensi dell'art. 79, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, di produrre la documenta- zione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato nell'istanza di am- missione, è legittima l'indicazione di un termine per adempiere onde evitare il pericolo di stallo del procedimento (Sez. 4, n. 12438 del 12/1/2022, Lux, Rv. 282934). Pur con la precisazione che tale termine ha natura ordinatoria, in quanto il procedimento di ammissione ha natura flessibile e preordinata ad assicurare l'obbligo costituzionale di difesa per i non abbienti (Sez. 4, n. 20663 del 17/5/2022, Rv. 283215). Peraltro, nel caso che ci occupa il giudice ha provveduto a rigettare la ri- chiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ben oltre i 60 giorni del concesso termine, visto che il provvedimento con cui era stata richiesta l'integra- zione documentale data 17/5/2016 e quello di rigetto 10/4/2017).4. Fondato, tuttavia, è il rilievo che il provvedimento impugnato si schermi dietro un dato assolutamente formalistico (la mancanza di un timbro di congiun- zione) per affermare che non è stato possibile collegare il documento datato 29 giugno 2016 apparentemente sottoscritto dall'imputato con la lettera di trasmis- sione del 30 giugno 2016 che pure la Corte d'Appello riconosce di avere ricevuto dalla Direzione della [OSCURATO:PERSONA] di Padova. Il giudicante aveva gli strumenti per poter accertare se e cosa fosse stato depositato dall'interessato all'ufficio matricola del carcere dov'era detenuto e alcun rilievo hanno le indicate circostanze che la Corte bolognese indica secondo cui "il documento in questione non risulta contenuto nel fascicolo d'ufficio n. 123/2016, formato a seguito della presentazione dell'odierno ricorrente dell'istanza di am- missione al patrocinio a spese dello Stato, unito agli atti del presente procedi- mento" e che "come risulta dagli atti del fascicolo n. 123/2016, in data 5 aprile 2017, il Cancelliere, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha segnalato alla Corte proce- dente che, nonostante la notificazione del provvedimento che aveva disposto l'in- tegrazione documentale, nulla era stato depositato". Ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., infatti, l'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare im- pugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore; esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità compe- tente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudi- ziaria". E la ratio della norma è chiara. A tutela del detenuto ogni eventuale dis- servizio nella trasmissione dell'atto al giudice competente a decidere non può ri- cadere sullo stesso, che altro non può fare che depositare le proprie richieste, visto il suo stato, alla direzione dell'istituto ove è detenuto. Il difensore ricorrente ha provato la circostanza -che, peraltro, come detto in precedenza, la Corte bolognese non nega- che la direzione della [OSCURATO:PERSONA] di Piacenza ha trasmesso a quella A.G. una "richiesta" avanzata dal detenuto Ar- tioli [OSCURATO:PERSONA]. E, vista la contiguità temporale, a meno che non emerga che si sia trattato di altra istanza, deve ritenersi che si trattasse della dichiarazione del 29/6/2016 con cui, nei termini fissati, si fornivano i chiarimenti richiesti. Il giudice del rin