CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 giugno 2024
Cassazione n. 16499/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15986/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] PISTOIA E PRATO, in persona del Presidente e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso, -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], PISTOIA E PRATO, -intimato- avverso l’ORDINANZA di CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 383/2018 depositata il20.11.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.6.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Disciplina per la circoscrizione territoriale della Toscana, con la decisione n. 150 del 24.11.2017, infliggeva al notaio [OSCURATO:PERSONA] la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di due mesi, per violazione degli articoli 147 lettere b) e c) della L. n.89/1913 e dell'art. 31 lettere a, b e c dei Principi di deontologia professionale dei notai, per essersi servito, per indurre le persone a sceglierlo, dell'attività di procacciatori d'affari a favore dei quali aveva svolto gratuitamente, a titolo di corrispettivo per le prestazioni ricevute, le proprie prestazioni professionali nell'anno 2015. Proposto reclamo alla Corte d'Appello di Firenze il 24.5.2018, notificato alla [OSCURATO:PERSONA] di Disciplina per la circoscrizione territoriale della Toscana ed al Consiglio Notarile dei [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, Pistoia e Prato, quest'ultimo si costituiva chiedendo la reiezione del reclamo, ed interveniva in giudizio la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze. Con sentenza n. 1969/2018 del 20.11.2018, non notificata, la Corte d'Appello di Firenze rigettava il reclamo, confermando la sanzione disciplinare inflitta, e condannava il notaio Zannino al pagamento in favore del Consiglio Notarile dei [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, Pistoia e Prato delle spese processuali. La suddetta sentenza confermava l'impianto probatorio della prima decisione, basatasi sull'emissione nel 2015 di ben 27 fatture da parte del notaio Zannino a carico di imprenditori ed agenti immobiliari che svolgevano attività di procacciamento non riportanti l'onorario del notaio, e di ulteriori 211 fatture ugualmente non riportanti l'onorario del notaio emesse a carico di amici e conoscenti del notaio e delle sue dipendenti, su un totale di 1102 fatture emesse nel 2015 dal professionista, e sulle dichiarazioni confessorie rese dal notaio Zannino nelle lettere trasmesse al Consiglio Notarile il 3.11.2016 e l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con le quali aveva indicato rispettivamente che le suddette fatture si riferivano per la maggior parte ad atti societari di modestissimo valore e ad imprenditori che abitualmente si servivano del suo studio per sé e per i propri clienti, e ad atti compiuti in favore di agenti immobiliari ed imprenditori che gli indirizzavano clienti, amici ed amici di conoscenti anche delle sue impiegate. La Corte d'Appello evidenziava che le attività di segnalazione e di procacciamento erano equiparate dalla giurisprudenza della Suprema Corte formatasi sulla nozione di procacciatore di affari, che le 27 fatture emesse direttamente a carico di imprenditori ed agenti immobiliari che svolgevano attività di procacciamento non riportanti l'onorario del notaio non costituivano affatto un numero esiguo rispetto a quelle complessivamente emesse nel 2015 e non facevano ritenere plausibile che il notaio non fosse a conoscenza di tale attività di procacciamento, che le dichiarazioni autografe del notaio Zannino indirizzate al Consiglio Notarile costituivano confessioni anche se anteriori all'avvio del procedimento disciplinare, essendo ad esso applicabili le norme relative alle prove nel processo civile e non del processo penale, che l'abrogazione delle tariffe minime disposta dalla L. n. 248/2006 abilitava i professionisti a richiedere compensi inferiori ai minimi per conquistare maggiori quote di mercato, ma non a non richiedere alcun compenso per la prestazione professionale imputando lo stesso a corrispettivo di un'altrui attività di procacciamento di affari non consentita, e che la sanzione disciplinare inflitta risultava proporzionata alla gravità della condotta tenuta. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte, notificato il 20.5.2019 alla [OSCURATO:PERSONA] di Disciplina per la circoscrizione territoriale della Toscana ed al Consiglio Notarile dei [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, Pistoia e Prato, il notaio Zannino, affidandosi a sei motivi, ed ha resistito con controricorso notificato il 28.6.2019 il Consiglio Notarile dei [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, Pistoia e Prato. Il 17.5.2024 il notaio Zannino ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese processuali, rappresentando che con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 14.5.2021 è stato dispensato su sua richiesta dall'esercizio delle funzioni notarili ex art. 31 della L.N. con effetto dal 21.6.2021, che tale decreto è stato comunicato al Presidente del Consiglio Nazionale di Firenze in pari data ed è stato pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica italiana parte II, numero 74, il 24.6.2021, e che avendo compiuto 71 anni, superando il limite dei 65 anni, non può più fare richiesta al Ministero della Giustizia per la riammissione alla professione notarile ai sensi della L. n. 45/1983. Il 23.5.2024 il Consiglio Notarile dei [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, Pistoia e Prato ha dichiarato di accettare l'avversa rinuncia, nel contempo insistendo per la liquidazione delle spese processuali come da nota spese. La causa é stata trattenuta in decisione all'udienza camerale partecipata del 6.6.2024. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente occorre dare atto che il ricorso non è stato notificato alla Procura Generale presso il Tribunale di Firenze, che sarebbe stata parte necessaria del presente giudizio d'impugnazione di sanzione disciplinare a carico di un notaio (vedi in tal senso Cass. 22.1.1999 n. 593) e che ha regolarmente partecipato al giudizio svoltosi davanti alla Corte d'Appello, ma dato l'esito del ricorso, l'integrazione del contraddittorio si appalesa superflua. Occorre a questo punto considerare che il notaio [OSCURATO:PERSONA], con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 14.5.2021, è stato dispensato, su sua richiesta, dall'esercizio delle funzioni notarili ex art. 31 della L.N. con effetto dal 21.6.2021;che tale decreto è stato comunicato al Presidente del Consiglio Nazionale di Firenze in pari data ed è stato pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica italiana parte II, numero 74, il 24.6.2021; e che il notaio medesimo, avendo superato il limite dei 65 anni, non può più fare richiesta al Ministero della Giustizia per la riammissione alla professione notarile ai sensi della L. n. 45/1983, ed ha quindi correttamente depositato il 17.5.2024 rinuncia al ricorso, accettata dal Consiglio Notarile dei [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, Pistoia e Prato, corredata dalla documentazione comprovante quanto sopra riportato, acquisibile ex art. 372 c.p.c. in quanto concernente l'ammissibilità del ricorso. Dal momento che la rinuncia al ricorso è stata sì accettata dal Consiglio Notarile dei [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, Pistoia e Prato, che ha, però, insistito per la condanna alle spese del ricorrente, il giudizio va dichiarato estinto, ma il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo in favore del suddetto Consiglio, non potendosi tale accettazione interpretare quale rinuncia alle spese ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c. P.Q.M. La Corte di Cassazione dichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liqui