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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12406/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale; considerato che il primo motivo - con cui si deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato un'alternativa ricostruzione (segnatamente, alla luce del fatto che l'imputato non faceva parte della compagine della società fallita ma amministratore di un altro ente che non avrebbe tratto alcun lucro) e censurato la ricostruzione compiuta dalla Corte di merito, senza addurre il travisamento (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato, con riguardo al secondo motivo che ha dedotto la violazione dell'art. 539 cod. proc. pen. in relazione alla determinazione della provvisionale, che «non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02; cfr. pure Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, Farina, Rv. 230105 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in curo tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale; considerato che il primo motivo - con cui si deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato un'alternativa ricostruzione (segnatamente, alla luce del fatto che l'imputato non faceva parte della compagine della società fallita ma amministratore di un altro ente che non avrebbe tratto alcun lucro) e censurato la ricostruzione compiuta dalla Corte di merito, senza addurre il travisamento (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato, con riguardo al secondo motivo che ha dedotto la violazione dell'art. 539 cod. proc. pen. in relazione alla determinazione della provvisionale, che «non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02; cfr. pure Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, Farina, Rv. 230105 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in curo tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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