CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 settembre 2022
Cassazione n. 35542/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria da parte del difensore di fiducia in data 5 settembre 2022 con cui insiste sui motivi di ricorso; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso afferente alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è, oltre che generico in quanto privo di reale critica, reiterativo di identiche doglianze già adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha fatto preciso riferimento alle minacce rivolte al pubblico ufficiale osservando come fosse infondata la deduzione secondo cui le stesse non sarebbero state funzionali ad impedire o intralciare le funzioni svolte, visto che la parte offesa, agente di polizia penitenziaria, era intenta proprio ad assicurarsi che il detenuto rientrasse in cella nell'orario prestabilito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09