CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 23497/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di evasione è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza; considerato, infatti, che con l'unico motivo si denuncia la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, senza, tuttavia, indicare incongruenze o profili critici della motivazione, che, invece, dà conto delle circostanze di fatto accertate dagli organi di controllo e della inverosimiglianza e illogicità della versione del ricorrente, ne deriva che il vizio è meramente enunciato e non argomentato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consigliere estensore Il PrØsierte