CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04499/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 7389/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1523/2020 emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Ric. n. 7389/2021 sez. M3 - ud. 19-01-2022 -2- , Rilevato che, con sentenza resa in data 4/9/2020 (n. 1523/2020), la Corte d'ap- pello di Bari ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]- schi di [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto con il quale [OSCURATO:PERSONA] (debitore della banca attrice) ha ceduto ad [OSCURATO:PERSONA] taluni diritti immobiliari propri; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rite- nuto, in contrasto con quanto affermato dagli appellanti, la sussistenza dell'interesse della banca creditrice ad agire in sede revocatoria nei confronti del proprio debitore nonostante la stessa Franciolapilla, ac- quirente dei diritti immobiliari del Cafagna, rivestisse la qualità di con- debitrice solidale, a titolo fideiussorio, nei confronti della medesima banca, rilevando, sotto altro profilo, il ricorso di tutti i presupposti di fatto indispensabili ai fini dell'accoglimento dell'azione proposta; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- fagna propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione; il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (in qualità di mandataria della società Siena NPL 2018 s.r.I., cessionaria del credito della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Cafagna) resiste con controri- corso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con l'unico motivo di impugnazione proposto, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 100 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente l'interesse della banca attrice ad agire in giudizio in sede revocatoria, tenuto conto che Adunanza del 19 gennaio 2022 - R.G. n. 7389/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri l'atto impugnato non aveva in concreto determinato alcun tipo di pre- giudizio a carico della banca creditrice, essendo l'acquirente dei diritti immobiliari del Cafagna essa stessa condebitrice solidale, a titolo fi- deiussorio, di quest'ultimo, con la conseguente insussistenza, di alcuna consapevolezza delle parti disponenti di ledere l'interesse della contro- parte alla conservazione della garanzia patrimoniale del debitore, né alcun eventus damni concretamente riscontrabile a carico della banca attrice; il motivo è inammissibile; osserva, in primo luogo, il Collegio come, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impu- gnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurispru- denza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confer- mare o mutare l'orientamento della stessa; in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo pre- cedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02); nel caso di specie, il giudice a quo ha confermato la sussistenza dell'interesse della banca attrice ad agire in sede revocatoria per la conservazione della garanzia patrimoniale del Cafagna, uniformandosi all'orientamento già fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte ai sensi del quale, qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore pro- muovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. - ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempi- mento (Sez. 3, Sentenza n. 8315 del 31/03/2017, Rv. 643834 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 6486 del 22/03/2011, Rv. 617517 - 01);Adunanza del 19 gennaio 2022 - R.G. n. 7389/2021 - rei, cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri su tale punto, la corte territoriale ha correttamente sottolineato la piena facoltà del creditore di scegliere i debitori coobbligati da aggre- dire in base a valutazioni di convenienza e superiore capienza dell'azione esecutiva: facoltà discrezionale che compete in via esclusiva al creditore, "sia perché il trasferimento di beni ad un coobbligato, nello specifico, non annulla né fa decrescere in alcun modo l'eventus damni, stante la diversità della garanzia prestata dai due coobbligati" e "le peculiarità che connotano la posizione di ciascun debitore, incidendo sulla sua affidabilità" (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata); rispetto a tale consolidato insegnamento della giurisprudenza di le- gittimità, gli odierni ricorrenti hanno sostanzialmente omesso di con- frontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il pro- prio dissenso attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali, o di altre argomentazioni, non decisivi, né pertinenti; sotto altro profilo, del tutto inammissibile deve ritenersi la censura in esame nella misura in cui intenderebbe contestare la ritenuta sussi- stenza dell'eventus damni a carico della banca attrice e/o del consilium fraudis in capo ai disponenti, trattandosi, con il rivendicato riesame del valore rappresentativo degli elementi circostanziali dedotti con il ri- corso, della proposta rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo un'impostazione critica del tutto non consentita in sede di legittimità; sulla base di tali premesse, dev'essere formalmente dato atto dell'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna dei ricor- renti al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;Adunanza del 19 gennaio 2022 - R.G. n. 7389/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liqui- date in complessivi euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella mi- sura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 19/1/2022. Il Presidente