CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 16860/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28548/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1590/2021depositata il 30/06/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.la Corte d'appello di Roma, conla sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello dell'[OSCURATO:PERSONA] e in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato inammissibile la domanda dell’odierno ricorrente, avente ad oggetto la riliquidazione della pensione in godimento, con specifico riferimento alla determinazione della quota B), per intervenuta decadenza, ai sensi dell’art. 47 del DPR nr. 639 del 1970, come integrato dall’art. 38 del D.L. nr. 98 del 2011; 2.la lite era insorta perché, secondo la prospettazione del pensionato, la quota B) del trattamento pensionistico era stata calcolata in base ad un massimale retributivo non applicabile nella fattispecie e, comunque, utilizzando un numero di contributi inferiori a quelli maturati; 3.avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la parte in epigrafe, con tre motivi, successivamente illustrati con memoria, al quale ha resistito l'[OSCURATO:PERSONA] con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]: 4.con i tre motivi di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione a differenti profili, la violazione e la falsa applicazione dell'art.47 del DPRnr. 639 del 1970 e successive modifiche e integrazione; 5.in particolare, con il primo motivo, parte ricorrente assume che la decadenza di cui al cit. 47 sarebbe applicabile ai soli trattamenti liquidati dopo l'entrata in vigore del D.L. nr.98 del 2011 (6 luglio 2011) e, dunque, non a quello di specie. Con i successivi motivi, assume che, in ogni caso, l'effetto che discenderebbe dalla indicata decadenza non potrebbe essere quello dell'inammissibilità dell'azione giudiziaria proposta bensì solo quello dell'estinzione del diritto alle differenze maturate sui ratei antecedenti al triennio; 6.il Collegio giudica fondati il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dovendosi, invece, respingere il primo motivo; 7.questa Corte è più volte intervenuta sulla questione oggetto del primo motivo, con orientamento al quale occorre assicurare continuità in questa sede (v, tra le recenti, Cass. nr. 30782 e 4858 del 2022 con i richiami, ex multis, a Cass. n. 28416 del 2020, Cass.nr. 3580 del 2019,Cass. nr. 16661 del 2018); 8.in particolare, si è affermato che, in applicazione dei principi e delle ragioni enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza nr. 15352 del 2015, il termine di decadenza introdotto dalD.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), convertito inlegge nr. 111 del 2011, relativo «alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito», decorrente «dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte», trova applicazione anchecon riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione (6 luglio 2011); 9.al riguardo, si è, peraltro, precisato che la decadenza ex art. 47 è evitata non già dalla domanda amministrativa ma solamente dalla proposizione dell'azione giudiziaria (v. Cass. nr. 22820 del 2021), quale atto previsto dalla legge, da compiersi nel termine normativamente indicato; inoltre, a differenza di quanto avviene per l'iniziale riconoscimento del diritto a pensione, dove il termine iniziale della decadenza opera una volta esaurito il procedimento amministrativo, nel caso di domanda volta ad ottenere la riliquidazione di prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data d el riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte, e non ad atti diversi del procedimento ( v. in motivaz. Cass. 4858 del 2022); 10. quanto, invece, al diverso piano concernente gli effetti della decadenza ovvero se, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, essariguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero travolga ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto l'adeguamento o il ricalcolo ( sia cioè«tombale», come suol dirsi nel gergo di certa dottrina, ovvero «mobile»: v. punto 16 e ss. Cass. nr. 17430 del 2021) la Corte ha chiarito che ladecadenza triennale di cui all'art.47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. nr. 98 del 2011, conv., con modif., dalla legge n r . 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale mentre non si estende ai ratei della pensione maturati successivamente (così Cass. nr. 17430 del 2021 cit. e successive che hanno in tal senso precisato quanto in proposito espresso da Cass. nr. 28416 del 2020); 11. la sentenza impugnata non si è attenuta al pri ncipio in ultimo riportato e va, pertanto, cassata; 12. in conclusione, la causa, in accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso, rigettato il primo, va rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame. Al giudice del rinvio è demandata, altresì, la regolazione le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d'appello di