CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 settembre 1991
Cassazione n. 46316/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/09/1991 [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/11/1997 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Potenza ha confermato al sentenza con cui il Tribunale aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di rapina impropria aggravata in concorso e, ritenute per entrambi le circostanze attenuanti generiche e la circostanze attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. stimate complessivamente prevalenti rispetto alla contestata aggravante, applicata altresì la diminuente per la scelta del rito, li aveva condannati alla pena finale di anni 3 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, con il beneficio della sospensione condizionale per il solo [OSCURATO:PERSONA]; 2. ricorre per cassazione il difensore degli imputati lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità: ricostruito brevemente l'episodio, rileva che la Corte di Appello ha ritenuto che gli imputati avessero programmato l'effrazione della recinzione dell'isola ecologica pervenendo a tale conclusione in assenza di prove e nonostante l'attività lavorativa da costoro svolta di raccolta di materiale ferroso; rileva inoltre come la Corte di Appello abbia omesso di motivare sull'epiteto rivolto ai due imputati e che ne aveva suscitato la reazione volta perciò non ad impossessarsi un profitto ma a reagire all'insulto di matrice razzista; 2.2 vizio di motivazione per travisamento della prova: rileva che la Corte di Appello, affermando che i due avessero "forzato la recinzione dell'impianto e si erano introdotti all'interno del deposito prelevando materiale ferroso" ha evocato circostanze nemmeno oggetto di contestazione. 3. Il ricorso è inammissibile. I rilievi formulati in questa sede riproducono di fatto gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che la difesa del ricorrente non considera né specificatamente censura, con conseguente genericità del gravame (cfr., Cass. Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, Cariolo; Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato; Cass. Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arnone). La Corte di Appello, infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ha preso in esame le doglianze difensive sottolineando come la ricostruzione proposta nell'atto di gravame (e, in particolare, la circostanza secondo cui i due Asan avessero in realtà reagito ad un insulto di stampo razzista e non già esercitato violenza al fine di mantenere il possesso di quanto sottratto) non fosse sostenibile tenuto conto ed in forza delle risultanze degli atti delle indagini preliminari utilizzabili in forza della opzione esercitata dagli imputati per il rito abbreviato. Rileva il collegio che il ricorso contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità e nella sottoposizione alla Corte di doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito e posta a fondamento della decisione e che è compito esclusivo del giudice di merito operare risultando inammissibile la censura proposta in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. Vero che, tra i vizi denunciabili ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. v'è anche il "travisamento della prova": ed è noto che il "travisamento" della prova che, in virtù del disposto di cui all'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel testo noveliato dalla legge 46 del 2006, e che è consentito dedurre in sede di legittimità, è integrato nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, nonché dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cfr., Cass. Pen., 5, 21.1.2011 n. 18.542, Carone; cfr., Cass. Pen., 2, 3.10.2013 n. 47.035, Giugliano, secondo cui il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; conf., ancora, Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini e, più recentemente, Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG Borriello). È noto, d'altra parte, che, per aversi vizio di travisamento della prova è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini; cfr., Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG in proc. Borriello, in cui la Corte ha ribadito che il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., oltre ad essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; cfr., anche, Cass. Pen., 5, 2.7.2019 n. 48.050, S., secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio). In altri termini, il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione; logico corollario a questa premessa è quello secondo cui, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, deve trovare applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr., Cass. Pen., 2, 8.5.2019 n. 35.164, Talamanca). Nel caso di specie, invece, la difesa ha dedotto - senza ritualmente allegare le relative deposizioni - la errata lettura delle dichiarazioni acquisite e che sarebbero state non correttamente valutate dai giudici di merito inducendoli a pervenire a conclusioni del pari errate; in tal modo, tuttavia, finendo per sollecitare una non consentita (in questa sede) rivalutazione della loro valenza ed efficacia dimostrativa. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5.11.202