CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25837/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, invocato nell'interesse del condannato, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle due sentenze irrevocabili presupposte. Ritenuto che i reati di cui si assumeva la continuazione, riguardanti un'associazione mafiosa e un'estorsione aggravata, non risultava omogenee e non potevano ritenersi, nemmeno astrattamente, a una preordinazione criminosa, rilevante ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dovendosi evidenziare, in linea con il provvedimento impugnato, che «il primo episodio estorsivo perpetrato mediante l'imposizione a Tedesco della fittizia assunzione della moglie di Musolino [...] appare scaturito dallo sfruttamento da parte di Musolino della posizione assunta nel consorzio criminale e dalla fama criminale conquistata nel territorio per ottenere vantaggi indebiti per la consorte». Ritenuto che laddove il vincolo della continuazione sia invocato in relazione a una pluralità di reati, collegati a un'organizzazione mafiosa, come per Musolino, occorre «una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis