CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 42019/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 20792/2016 del 19/11/2018 della Corte di appello di Roma, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; preso atto che le difese non hanno chiesto la discussione orale né hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado resa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Latina in data 06/06/2016, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa ciascuno, con sostituzione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea in relazione ai reati di ricettazione in concorso (capo A, così riqualificato rispetto all'originaria contestazione di riciclaggio) e di furto aggravato (capo B). 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione. 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta il ricorrente: -violazione dell'art. 350, comma 7 cod. proc. pen. in ordine all'asserita esistenza di dichiarazioni confessorie rese sotto forma di dichiarazioni spontanee (primo motivo); -violazione dell'art. 350, comma 7 cod. proc. pen. in relazione all'art. 350, comma 7 cod. proc. pen. nonché violazione dell'art. 62 cod. proc. pen. e vizio di motivazione (secondo motivo); -violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla dedotta contraddittorietà tra le dichiarazioni del teste Tranchida e la motivazione della sentenza di primo grado (terzo motivo). 3.1. In relazione al primo motivo, si censura la sentenza impugnata che ha ritenuto la sussistenza di dichiarazioni confessorie degli imputati che, in realtà, non risultano verbalizzate in alcun atto del procedimento di primo grado. 3.2. In relazione al secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 357, comma 2 cod. proc. pen. che espressamente prescrive che le spontanee dichiarazioni assunte dall'indagato debbano essere raccolte con le modalità della verbalizzazione previste dagli artt. 373 e 134 e ss. cod. proc. pen.: in pratica, doveva redigersi separato verbale contenente le dichiarazioni spontanee rese e, successivamente, tale verbale doveva essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, verbale di cui non vi è traccia agli atti. 3.3. In relazione al terzo motivo, si evidenzia come la insanabile contraddizione tra la ricostruzione del primo giudice e la testimonianza Tranchida, assunta in sede di integrazione probatoria, non ha trovato alcuna risposta nella sentenza impugnata. f 2 3.4. Integrazione di ricorso, proposto nei termini di legge, con ulteriori motivi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta il ricorrente: -violazione di legge in relazione all'art. 597, comma 3 cod. proc. pen. per aver applicato un aumento di pena per la recidiva di anni due, superiore all'aumento di pena di anni uno applicato dal giudice di prime cure (primo motivo aggiunto del ricorso integrativo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 624-bis cod. pen. (secondo motivo aggiunto del ricorso integrativo). 3.4.1. In relazione al primo motivo aggiunto, si evidenzia come l'aumento di pena per la recidiva effettuato dal secondo giudice è stato disposto in violazione del divieto di reformatio in peius ed appare del tutto ingiustificato anche qualora lo si voglia giustificare con l'errore del giudice di primo grado. 3.4.2. In relazione al secondo motivo aggiunto, si censura l'erronea qualificazione giuridica del fatto sub B), da ritenersi integrante la violazione degli artt. 624, 625 cod. pen. perché in evidente contrasto con la più recente giurisprudenza a sezioni unite della Suprema Corte secondo cui, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076, nella quale la Suprema Corte ha escluso l'ipotesi prevista dall'art. 624- bis cod. pen. in relazione ad un furto commesso all'interno di un ristorante in orario di chiusura). 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta il ricorrente: -violazione di legge in relazione agli artt. 192, 191, 350, 357, comma 2 lett. b), 373, 137 cod. proc. pen. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione (primo motivo); -in relazione al capo A), nullità della sentenza per mancanza di motivazione, generica ed apparente e in ogni caso contraddittoria nonché per erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 648 cod. pen. (secondo motivo); -in relazione al capo B), nullità della sentenza per mancanza di motivazione, generica ed apparente e in ogni caso contraddittoria nonché per erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 624-bis cod. pen. (terzo motivo); -nullità della sentenza e vizio di motivazione in relazione agli artt. 597 cod. proc. pen. e 99 cod. pen. (quarto motivo). I 3 4.1. In relazione al primo motivo, si evidenzia come nella motivazione della sentenza di appello non vi è alcuna risposta al secondo motivo di appello del Coppola, essendosi risposto, con riferimento alla valutazione delle prove, ai soli motivi di appello del coimputato Della Rocca. Nel merito, si rileva come il riferimento alla ricostruzione del fatto operato dalla persona offesa Visentini appare del tutto fallace, trattandosi di teste de relato e provenendo l'unica fonte di conoscenza dalla testimonianza Tranchida, la cui versione è apparsa generica e parziale con riferimento alla descrizione degli oggetti indossati dai malviventi. Ulteriore discrasia si trae dalla mancata corrispondenza tra il momento del furto e quello del controllo dagli imputati da parte della polizia giudiziaria. Si eccepisce altresì la non utilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli imputati contenute nell'annotazione di servizio della Questura di Latina del 02/08/2011 per mancanza di rituale verbalizzazione e di sottoscrizione dell'atto. 4.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata che, parafrasando la pronuncia di primo grado, omette di confutare la doglianza difensiva che aveva evidenziato come non risultasse né che il Coppola fosse il possessore del ciclomotore né che lo stesso, in quanto passeggero, dovesse ritenersi possessore del veicolo, non essendosi dato conto di quali profili partecipativi lo stesso avesse arrecato per la consumazione del delitto. 4.3. In relazione al terzo motivo, si censura la sentenza impugnata che non ha considerato che il furto contestato al capo B) fosse stato commesso alle ore 2.30 del 02/08/2011 durante la chiusura al pubblico dell'esercizio commerciale denominato "Madama cafè" con forzatura della porta d'ingresso, con conseguente necessità di riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen., come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. 4.4. In relazione al quarto motivo, si censura la sentenza impugnata che, a fronte dell'impugnazione del solo imputato, nell'accogliere lo specifico motivo di gravame riguardante la determinazione della pena, ha ridotto la sanzione complessivamente inflitta ma, nel procedere al nuovo calcolo, ha illegittimamente aggravato l'aumento di pena, nella misura di anni uno di reclusione, per la ritenuta recidiva ex art. 99, comma 4 cod. pen., in violazione del divieto di reformatio in peius. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono parzialmente fondati nei limiti indicati in dispositivo. 2. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.1. Manifestamente infondati sono i primi due motivi di ricorso trattabili congiuntamente per le reciproche connessioni. La difesa lamenta la violazione degli artt. 350, comma 7, 357, comma 2 e 62 cod. proc. pen. lamentando che il giudice abbia posto alla base della decisione dichiarazioni confessorie asseritamente rese dagli imputati alla polizia giudiziaria ma prive di sottoscrizione e non raccolte dalla polizia giudiziaria con le modalità della verbalizzazione prevista dagli artt. 373 e 134 cod. proc. pen. Va evidenziato in premessa come la questione dell'utilizzabilità nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta (quale, nella specie, il rito abbreviato), delle dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., è oggetto di un - quantomeno parziale - contrasto giurisprudenziale. Invero, accanto ad alcune pronunce che consentono - negli ambiti suindicati - l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la persona sottoposta ad indagini abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (cfr., Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Minauro, Rv. 280242-01; Sez. 3, n. 15748 del 30/04/2020, Musolino, Rv. 279422-02; Sez. 3, n. 9354 del 08/01/2020, C., Rv. 278639-01, nella quale si è riconosciuta l'utilizzabilità anche qualora l'indagato si rifiuti di sottoscrivere il verbale in cui tali dichiarazioni sono contenute; Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, Fornaro, Rv. 279125-01; Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Carlucci, Rv. 273642- 1; Sez. 5, n. 18048 del 01/02/2018, S., Rv. 273745-01; Sez. U, n. 1150 del 25/09/2008, dep. 2009, Correnti, Rv. 241884-01), se ne pongono altre che, al contrario, negano l'utilizzabilità in sede di giudizio abbreviato delle dichiarazioni rese dall'indagato alla polizia giudiziaria allorquando le stesse non siano riportate in un verbale sottoscritto dal dichiarante (essendo invece, in ipotesi di verbale sottoscritto, pienamente utilizzabili) ma siano unicamente richiamate in un'annotazione di polizia giudiziaria (cfr., Sez. 6, n. 14843 del 17/02/2021, Ferrante, Rv. 280880-01; Sez. 1, n. 12752 del 27/02/2019, Marchese, Rv. 276176-01). La questione di diritto risulta nella specie del tutto irrilevante. Invero, risulta dagli atti che, indipendentemente dalla "validità" delle confessioni rese dagli imputati, gli elementi indiziari a loro carico assumono uno spessore tale da rendere inequivoca la loro responsabilità, alla luce delle dichiarazioni rese in denuncia dal teste Tranchida che, nell'immediatezza del fatto i 5 sub B), riferiva di aver visto due individui allontanarsi precipitosamente dal luogo di consumazione del furto e darsi alla fuga su un motociclo di colore grigio. Nella sentenza di primo grado si legge che i due fuggitivi venivano così descritti: "... quello alla guida indossava un giubbotto di colore scuro. Portava un casco del tipo "scodella". Il passeggero seduto dietro indossava una maglia di colore bianco con strisce orizzontali. Anch'egli portava un casco del tipo "scodella". Poco dopo, alle 5:00, personale della Polizia di Stato procedeva al controllo degli attuali imputati (ndr., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) alla via Villafranca. Erano a bordo di motociclo [OSCURATO:PERSONA] di colore grigio corrispondente agli autori della sottrazione in quanto: entrambi calzavano caschi tipo "scodella" come quelli visti indosso ai due fuggitivi; alla guida del motociclo vi era l'imputato [OSCURATO:PERSONA] indossante giubbotto di colore scuro come segnalato ... per il fuggitivo che conduceva il motociclo; l'imputato [OSCURATO:PERSONA], trasportato, indossava una maglia di colore bianco con strisce orizzontali molto caratterizzante ... esattamente come segnalato per il passeggero coautore del furto. Molto caratterizzante tale tipo di abbigliamento. Nel vano porta-oggetti del veicolo portavano strumenti atti allo scasso, uno scalpello in ferro lungo cm. 27 ed una tenaglia in ferro lunga cm. 22 ...". Detti elementi di prova, non altrimenti "resistiti" da evidenze di segno contrario, devono ritenersi ampiamente sufficienti per il giudice di merito a fondare il giudizio di penale responsabilità dei due imputati. 2.2. Del tutto generico è il terzo motivo. Il ricorrente, senza formalmente denunciare alcun travisamento probatorio, invoca l'esistenza di un insanabile contrasto testimoniale tra la prima versione del Tranchida e quella resa in sede di integrazione probatoria in appello con riferimento all'esistenza di un secondo motociclo e sulle vaghe descrizioni dell'abbigliamento di uno dei due rei. Va innanzitutto premesso che il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636-01; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499-01; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438-01).A ciò va aggiunto che la novella codicistica, introdotta con la L. 20 febbraio 2006, n. 46, che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Nella fattispecie, il dedotto contrasto è stato solo genericamente denunciato attraverso la semplice evocazione di frasi estrapolate da un contesto dichiarativo più ampio che il ricorrente, violando il principio di autosufficienza, omette di riportare (o quantomeno, indicare) nella sua integralità. A fronte di tali generici rilievi, si pongono le due sentenze di merito, in doppia conforme, dalle quali non si evidenzia alcun contrasto dichiarativo nelle prospettazioni fattuali rese dal teste Tranchida. 2.3. Fondato è il primo motivo del secondo ricorso (integrativo) nell'interesse del Della Rocca. Il giudice di secondo grado, senza alcun gravame da parte del pubblico ministero, ha disposto un aumento di pena, a titolo di recidiva qualificata, pari ad anni due di reclusione ed euro 400 di multa; il giudice di primo grado aveva, invece, aumentato la pena a tale titolo di soli anni uno di reclusione ed euro 1.000 di multa. Ritiene il Collegio come il disposto aumento di pena detentiva sia stato effettuato in violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Invero, come riconosciuto da codesta Suprema Corte, nel giudizio di appello, il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, talchè il giudice di appello non può modificare l'entità della componente intermedia inerente all'aumento per la recidiva rispetto a quanto statuito in primo grado (cfr., Sez. 2, n. 23903 del ; 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 44332 del 15/10/2013, Ardizzone, Rv. 257444-01). 2.4. Fondato è anche il secondo motivo del secondo ricorso (integrativo) nell'interesse del Della Rocca. Il fatto contestato al capo B) d'imputazione (artt. 110, 624-bis e 625 n. 2 cod. pen.) non appare essere stato correttamente qualificato. Invero, secondo l'insegnamento di codesta Suprema Corte nel suo più alto consesso (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076-01), ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (nella specie la Suprema Corte ha escluso l'ipotesi prevista dall'art. 624-bis cod. pen. in relazione ad un furto commesso all'interno di un ristorante in orario di chiusura). Fermo quanto precede, la contestazione in fatto e la ricostruzione degli accadimenti operata dai giudici di merito ha consentito di accertare come il furto in parola sia stato commesso alle ore 2.30 del 02/08/2011, durante la chiusura al pubblico dell'esercizio denominato "Madama cafè", con forzatura della porta d'ingresso e con l'asportazione del cassetto del registratore di cassa sito all'interno del locale stesso, evidentemente in spazio di libero accesso del pubblico durante l'orario di apertura. Da qui la diversa qualificazione del fatto a norma degli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen., con obbligo da parte del giudice di rinvio di riesaminare nel merito gli aspetti fattuali della vicenda. 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. Si richiamano a tal fine le valutazioni operate e le conclusioni tratte ai paragrafi 2.1. e 2.2. del considerato in diritto con riferimento alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Generico e manifestamente infondato oltre che evocativo di non consentite censure in fatto è il secondo motivo. In particolare, la difesa denuncia nullità della sentenza per erronea interpretazione dell'art. 648 cod. pen., lamentando che la Corte territoriale avrebbe dovuto dare conto dei profili partecipativi alla consumazione del reato da parte dell'imputato, che era solo passeggero sul ciclomotore di provenienza furtiva. Sul punto, va evidenziato che si versa in fattispecie processuale di doppia conforme: la difesa avrebbe dovuto impugnare anche i profili motivazionali della sentenza di primo grado che i giudici di appello hanno ritenuto di condividere pienamente nella ricostruzione del fatto, e avrebbe dovuto in modo specifico dedurre le ragioni per le quali la ritenuta piena disponibilità del veicolo di provenienza furtiva a entrambi gli imputati - utilizzato per commettere il furto di cui al capo B) - fosse erronea, dimostrando il ruolo di ciascuno di loro, quale emerso dal processo; viceversa, la difesa, a fronte dei numerosi elementi storico- fattuali di univoca lettura probatoria alla base del giudizio di responsabilità, si è limitata ad asserire che il Coppola fosse passeggero, senza fornire alcuna dimostrazione di tale risultanza, che peraltro, stando alle scarne deduzioni difensive, non sembrerebbe essere stata affermata neppure dal giudice di primo grado. Non v'è dubbio che una simile sollecitazione difensiva non può cogliere nel segno, non rientrando l'indagine richiesta nei poteri del giudice di legittimità, il cui sindacato è inevitabilmente circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame. Ne consegue che le sopra esposte doglianze difensive non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nel giudizio merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità. 3.3. Fondato è il terzo motivo. Lo stesso riprende il secondo motivo del secondo ricorso (integrativo) nell'interesse del Della Rocca e per le medesime ragioni indicate in precedenza a cui si rimanda, risulta pienamente accoglibile. 3.4. Fondato è anche il quarto motivo. Lo stesso riprende il primo motivo del secondo ricorso (integrativo) nell'interesse del Della Rocca e per le medesime ragioni indicate in precedenza a cui si rimanda, risulta anch'esso pienamente accoglibile. 4. Alla pronuncia consegue: -l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo B) come contestato; -l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al trattamento sanzionatorio non ricalcolabile in questa sede attesi i profili di merito ivi sottesi che non possono essere rimessi alla valutazione del giudice di legittimità; -il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per il giudizio in ordine alla ricorrenza del fatto reato di cui al capo B) come riqualificato e alla misura della pena rideterminanda; -la declaratoria di inammissibilità nel resto dei ricorsi con irrevocabilità nei confronti di entrambi i ricorrenti dell'affermazione di responsabilità in relazione al capo A) P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo sub B) e al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per il giudizio. Dichiara inammi