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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13150/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito; il giudice di appello, infatti, ha assolto all'onere argomentativo (pagg.7-8) ponendo alla base della dichiarazione di responsabilità la presenza, al momento della perquisizione del locale di proprietà dell'imputato, di svariate autovetture di origine furtiva e di una serie di arnesi e strumenti idonei allo smontaggio di pezzi meccanici e di carrozzeria, non avendo, inoltre, nulla addotto l'imputato a sua discolpa; quanto al profilo dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni del genitore dell'imputato, circa il possesso del luogo in cui furono rinvenuti i mezzi e le attrezzature, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza che ha dato conto del documentato contatto telefonico tra l'imputato e il responsabile del furto del mezzo, poi rinvenuto nell'officina della famiglia Cardone; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta sia la qualificazione giuridica dei fatti, sia l'eccessività della pena, è manifestamente infondato quanto al primo aspetto (risultando che molte tra le vetture erano già state private delle targhe di circolazione, condotta pacificamente finalizzata ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del veicolo: Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553 - 01); quanto al secondo aspetto, la censura risulta non consentita in sede di legittimità, oltre ad esser manifestamente infondata, perché investe la valutazione, riservata al giudice di merito, in ordine alla graduazione della pena; valutazione che nella specie è stata adeguatamente operata, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (pag. 8) attraverso il riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, apprezzando la condotta particolarmente grave l'evidente capacità criminale dell'imputato (atteso il collegamento con soggetti dediti alla consumazione di furti di autovetture, oltre che la presenza di un numero elevato di veicoli e di pezzi meccanici e di carrozzeria riconducibili a diversi modelli e marche di vetture); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 genna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito; il giudice di appello, infatti, ha assolto all'onere argomentativo (pagg.7-8) ponendo alla base della dichiarazione di responsabilità la presenza, al momento della perquisizione del locale di proprietà dell'imputato, di svariate autovetture di origine furtiva e di una serie di arnesi e strumenti idonei allo smontaggio di pezzi meccanici e di carrozzeria, non avendo, inoltre, nulla addotto l'imputato a sua discolpa; quanto al profilo dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni del genitore dell'imputato, circa il possesso del luogo in cui furono rinvenuti i mezzi e le attrezzature, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza che ha dato conto del documentato contatto telefonico tra l'imputato e il responsabile del furto del mezzo, poi rinvenuto nell'officina della famiglia Cardone; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta sia la qualificazione giuridica dei fatti, sia l'eccessività della pena, è manifestamente infondato quanto al primo aspetto (risultando che molte tra le vetture erano già state private delle targhe di circolazione, condotta pacificamente finalizzata ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del veicolo: Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553 - 01); quanto al secondo aspetto, la censura risulta non consentita in sede di legittimità, oltre ad esser manifestamente infondata, perché investe la valutazione, riservata al giudice di merito, in ordine alla graduazione della pena; valutazione che nella specie è stata adeguatamente operata, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (pag. 8) attraverso il riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, apprezzando la condotta particolarmente grave l'evidente capacità criminale dell'imputato (atteso il collegamento con soggetti dediti alla consumazione di furti di autovetture, oltre che la presenza di un numero elevato di veicoli e di pezzi meccanici e di carrozzeria riconducibili a diversi modelli e marche di vetture); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 genna
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