Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1994
ECLI:EU:C:1994:421
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61994J0094 - IT
Avis juridique important
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61994J0094
SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 15 DICEMBRE 1994. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - INADEMPIMENTO - DIRETTIVA 90/167/CEE - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-94/94.
raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-05777
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
++++
Stati membri ° Obblighi ° Esecuzione delle direttive ° Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
[OSCURATO:PERSONA] causa C-94/94,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dal signor [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], avvocato dello Stato, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di [OSCURATO:PERSONA], 4-6, boulevard E. Servais,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], non avendo adottato e posto in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 marzo 1990, 90/167/CEE, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (GU L 92, pag. 42), ad eccezione degli obblighi previsti all' art. 11, n. 2, di detta direttiva, e non avendone informato la [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù del Trattato CE,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn (relatore), G.F. Mancini, C.N. Kakouris e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 novembre 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato in cancelleria il 18 marzo 1994, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto alla Corte, a norma dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far constatare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], non avendo adottato e posto in vigore, entro i termini fissati, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 marzo 1990, 90/167/CEE, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (GU L 92, pag. 42, in prosieguo: la "direttiva"), ad eccezione degli obblighi previsti dall' art. 11, n. 2, di detta direttiva, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù del Trattato CE.
2 A norma dell' art. 15 della direttiva "gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi:
° alle esigenze di cui all' art. 11, n. 2, alla data in cui essi dovranno conformarsi alle norme comunitarie in materia di protezione dei mangimi contro gli agenti patogeni e, comunque, entro il 31 dicembre 1992,
° alle altre disposizioni della presente direttiva, anteriormente al 1 ottobre 1991.
Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]".
3 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], non avendo adottato le necessarie disposizioni entro il 1 ottobre 1991, al più tardi, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù degli artt. 5 e 189, terzo comma, del Trattato CE.
4 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non contesta che la direttiva non è stata trasposta nel termine impartito; afferma però che l' elaborazione del progetto di decreto che consentirà di attuare la direttiva è in fase molto avanzata.
5 Dal momento che la trasposizione della direttiva non è stata realizzata entro il termine impartito, deve ritenersi accertato l' inadempimento allegato a questo riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA].
6 Si deve di conseguenza dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], non avendo adottato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 marzo 1990, 90/167, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità, ad eccezione degli obblighi previsti dall' art. 11, n. 2, di detta direttiva, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù del Trattato CE.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
7 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto soccombente, va condannato alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], non avendo adottato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 marzo 1990, 90/167/CEE, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità, ad eccezione degli obblighi previsti dall' art. 11, n. 2, di detta direttiva, è venuto meno agli obblighi incombentigli in virtù del Trattato CE.
2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.