Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2021
ECLI:EU:T:2021:401
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0015_INF
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 30 giugno 2021 – Skyliners / EUIPO – Sky (SKYLINERS)
(causa T‑15/20)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SKYLINERS – Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori SKY – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Legittimazione all’opposizione»
1.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione chiara e precisa dei motivi invocati – Interpretazione elastica
(v. punto 24)
2.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine all’uopo impartito – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso
(Regolamento del Consiglio n.207/2009, art. 46, § 1, a); regolamento della Commissione n.2868/95, regole 15, § 2, h) e 19, § 1 e 2)
(v. punti 46, 47)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi SKYLINERS e SKY
[Regolamento del Consiglio n.207/2009, art. 8, § 1, b)
(v. punti 65, 81-86)
4.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Utilizzo da parte della commissione di ricorso di una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti
(art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, prima frase)
(v. punti 75-78)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 ottobre 2019 (procedimento R 798/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Sky e la Skyliners.
Dispositivo
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 ottobre 2019 (procedimento R 798/2018-4) è annullata.
2)
L’EUIPO e la [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese nonché, congiuntamente, quelle sostenute dalla Skyliners GmbH.