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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2021

ECLI:EU:T:2021:401
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TJ0015_INF

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 30 giugno 2021 – Skyliners / EUIPO – Sky (SKYLINERS) (causa T‑15/20) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SKYLINERS – Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori SKY – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Legittimazione all’opposizione»

1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione chiara e precisa dei motivi invocati – Interpretazione elastica (v. punto 24)

2. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine all’uopo impartito – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso (Regolamento del Consiglio n.207/2009, art. 46, § 1, a); regolamento della Commissione n.2868/95, regole 15, § 2, h) e 19, § 1 e 2) (v. punti 46, 47)

3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi SKYLINERS e SKY [Regolamento del Consiglio n.207/2009, art. 8, § 1, b) (v. punti 65, 81-86)

4. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Utilizzo da parte della commissione di ricorso di una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, prima frase) (v. punti 75-78) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 ottobre 2019 (procedimento R 798/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Sky e la Skyliners.

Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 ottobre 2019 (procedimento R 798/2018-4) è annullata. 2) L’EUIPO e la [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese nonché, congiuntamente, quelle sostenute dalla Skyliners GmbH.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0015_INF Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 30 giugno 2021 – Skyliners / EUIPO – Sky (SKYLINERS) (causa T‑15/20) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SKYLINERS – Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori SKY – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Legittimazione all’opposizione» 1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione chiara e precisa dei motivi invocati – Interpretazione elastica (v. punto 24) 2. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine all’uopo impartito – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso (Regolamento del Consiglio n.207/2009, art. 46, § 1, a); regolamento della Commissione n.2868/95, regole 15, § 2, h) e 19, § 1 e 2) (v. punti 46, 47) 3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi SKYLINERS e SKY [Regolamento del Consiglio n.207/2009, art. 8, § 1, b) (v. punti 65, 81-86) 4. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Utilizzo da parte della commissione di ricorso di una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, prima frase) (v. punti 75-78) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 ottobre 2019 (procedimento R 798/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Sky e la Skyliners. Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 ottobre 2019 (procedimento R 798/2018-4) è annullata. 2) L’EUIPO e la [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese nonché, congiuntamente, quelle sostenute dalla Skyliners GmbH.
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