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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 45748/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 ottobre 2020, la Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Treviso datata 26.2.2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 75 D.Lgs. n. 159 del 2011 (perché, sottopoto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con divieto di soggiorno nel Comune di Conegliano contravveniva a detto obbligo) e, conseguentemente, era stato condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di mesi otto reclusione.

2. Avverso detta sentenza il difensore di fiducia dell'imputato, avvocata [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: mancata esclusione della recidiva". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile poiché non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, che, nel caso di specie, aveva censurato la pronuncia di primo grado unicamente in ordine al giudizio di comparazione tra le concesse circostanze attenuanti generiche e la ritenuta recidiva in termini di equivalenza e all'eccessiva quantificazione della pena inflitta.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro' tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentO delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente PaZa Talerico --- . [OSCURATO:PERSONA] 0.52.12,„

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 ottobre 2020, la Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Treviso datata 26.2.2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 75 D.Lgs. n. 159 del 2011 (perché, sottopoto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con divieto di soggiorno nel Comune di Conegliano contravveniva a detto obbligo) e, conseguentemente, era stato condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di mesi otto reclusione. 2. Avverso detta sentenza il difensore di fiducia dell'imputato, avvocata [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: mancata esclusione della recidiva". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile poiché non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, che, nel caso di specie, aveva censurato la pronuncia di primo grado unicamente in ordine al giudizio di comparazione tra le concesse circostanze attenuanti generiche e la ritenuta recidiva in termini di equivalenza e all'eccessiva quantificazione della pena inflitta. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro' tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentO delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente PaZa Talerico --- . [OSCURATO:PERSONA] 0.52.12,„
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