CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26310/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - r icorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - resistente – avverso la sentenza n. 5215/14/19 della Commissione tributaria regionale della Sicilia,depositata il 10 settembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: IRPEF RIMBORSOGaetana Prestipino, ex dipendente INPDAP (ora INPS ) , in quiescenza dal 6 dicembre 1994,impugnò il silenzio rifiuto, formatosi sull’istanza di rimborso delle maggiori somme trattenutesulla pensione integrativa erogata dall’apposito Fondo, per effetto del mutatoregime fiscale più favorevole previsto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Palermo dichiarò inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, in accoglimento dell’appello della contribuente, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarò l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005, con conseguente diritto della contribuente al rimborso delle maggiori somme versate a titolo di Irpef e addizionali. Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. La contribuente ha depositato mero atto di costituzione. Considerato che: 1. Con unico mezzol’Agenzia delle entrate denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 23 del d.lgs. n. 252 /200 5 . Censura la sentenza impugnata per non avere considerato che tutti i montanti previdenziali coperti dall’istanza di rimborso erano giunti a maturazione fino alla data ultima del 30settembre 1999 (la gestione complementare dell’INPS era stata soppressa a partire dal 1° ottobre 1999), sicché, come previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 252 del 2005, ai medesimi importi non era applicabile il regime tributario agevolato di cui all’articolo 11. 2. Il ricorso è fondato. L’art. 64 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ha disposto la soppressione a decorrere dal 1° ottobre 1999 dei fondi integrativi costituiti presso gli enti di cui alla legge n. 70 del 1975 (legge sul c.d. parastato), compresa la gestione speciale istituita presso l’INPS. L’art. 23, comma 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 recita: «Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421: […] b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data». Le nuove disposizioni concernenti la tassazione delle prestazioni erogate dai fondi pensione si rendono dunque applicabili sulle prestazioni maturate a decorre dal 1° gennaio 2007, mentre alle prestazioni maturate sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. Poiché le prestazioni erogate dal fondo integrativo dell’INPS si riferiscono a montanti maturati entro il 30 settembre 1999 (data dalla quale sono cessate le relative contribuzioni), le prestazioni in questione non beneficiano del regime tributario agevolato di cui all’art.11 del d.lgs. n. 252 /2005. In materia, questa Corte ha affermato il principio, cui si intende dare continuità, secondo cui «In tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell'art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252 del 2005, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993, e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla l. n. 421 del 1992, ai montanti delle prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; ne consegue che il nuovo sistema di tassazione agevolata, introdotto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, ed in vigore dal 1° gennaio 2007, è inapplicabile "ratione temporis" ai cd. "vecchi iscritti" a "vecchi fondi"»(Cass. n. 22665 del 2022).3. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va dunque cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto delricorso introduttivo della contribuente. Le spese dei gradi di merito possono essere compensate, mentre le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dellacontribuente. Compensa le spese dei gradi di merito e condannala controricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.300,00 per compensi, oltre alle