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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 settembre 2023

Cassazione n. 33613/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3020/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], societ̀ per azioni aperta di diritto russo, con sede legale nella citt̀ di Mosca, via Arbat n. 10, numero di identificazione fiscale (INN) 7712040126, numero di registrazione statale (OGRN) 1027700092661, certificato di iscrizione n. 032175 rilasciato il 21 giugno 1994 dalla Camera di Commercio di Mosca, con ufficio di rappresentanza in Roma nella via Sardegna n. 38, [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del legale rappresentante per l’Italia Dott. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura notarile rilasciata nella [OSCURATO:PERSONA] dal notaio di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e domiciliata presso il suo studio legale in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 3. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]). -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18238/2020 depositata il18/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso, affidato a quattordici motivi, per la cassazione della sentenza n. 18238/2020 del 18 dicembre 2020, con cui il Tribunale di Roma ha respinto il suo appello alla sentenza n. 5221/2018 del Giudice di Pace di Roma, che l’aveva condannata a risarcire a [OSCURATO:PERSONA] i danni derivanti dal ritardo aereo del volo Mosca-Milano nonché i danni, ivi compreso il danno morale, derivanti dalla ritardata consegna del bagaglio sia durante il volo di andata sia durante il volo di ritorno.

2. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in via preliminare eccependo la nullità del ricorso per cassazione per nullità della procura speciale conferita al difensore.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Il PM non ha depositato conclusioni.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione di legge ex art. 360 n. 3, cod. proc. civ., sub specie agli artt. 2002 cod. civ., 1678, 1681, 1341 cod. civ. circa la ritenuta efficacia escludente l'applicabilità delle norme contrattuali da parte della convenzione di Montreal del 1999 .

Lamenta che la corte d'appello ha ritenuto legittima l'applicazione al caso di specie della Convenzione di Montreal del 1999, nonostante la Federazione russa non l’avesse ratificata all'epoca dei fatti di causa, omettendo invece totalmente l'esame dell'art. 10 delle condizioni generali del contratto di trasporto [OSCURATO:SOCIETA] che esclude la rilevanza del ritardo.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. ex art.132 cod. proc. civ. per assenza totale di motivazione in relazione alla disapplicazione del contratto di trasporto.

Lamenta, in disparte l'erroneità della sentenza impugnata circa la normativa convenzionale di riferimento, che la stessa non lascia intendere per quale motivo la ritenuta soggezione del vettore aereo alla Convenzione di Montreal (rectius di Varsavia) esclude l'applicabilità della disciplina contrattuale, a prescindere dalla vessatorietà o meno di una clausola.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge di cui all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. sub specie art. 2697 cod. civ. in relazione al danno contrattuale e congiuntamente o alternativamente l'art. 116 cod. proc. civ. in relazione all'evento scriminante dedotto dal vettore aereo convenuto .

Specifica che il vizio della sentenza impugnata consiste: a) nell'avere escluso la ricorrenza dell'onere probatorio in capo all'attore circa l'esistenza di un danno patrimoniale derivante dal ritardo aereo, sul riflesso che, come motivato in sentenza, il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento, e non come sostenuto da parte appellante gli elementi previsti dall'art. 1223 cod. civ. ; b) nell'aver attribuito al vettore aereo l'onere probatorio circa l'imprevedibilità del danno o l'impossibilità di adottare misure idonee ad evitarne l'avveramento , laddove l'impossibilità di impedire il maltempo e il ritardo aereo adesso conseguente è universalmente risaputa e non costituisce certamente oggetto di prova .

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge di cui all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 1218 cod. civ., nonché all'art. 20 della Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, nel testo modificato dal Protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955 e 14° considerando del [OSCURATO:PERSONA] 261/04 .

Deduce che il vizio della sentenza impugnata consiste nel non aver preso in considerazione il fatto che le condizioni metereologiche avevano impedito l'effettuazione in orario del volo in questione, assumendo che il vettore aereo non avrebbe fornito alcuna prova, in base a quanto stabilito dall'art. 19 della Convenzione di Montreal circa l'imprevedibilità del danno o l'impossibilità di adottare misure idonee a evitarne l'avveramento .

5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge di cui all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. in relazione alla disciplina del danno contrattuale ex art 1223 e segg. cod. civ. circa la soggezione a tale disciplina del ritardo aereo lamentato .

Precisa che il vizio della sentenza impugnata consiste nell'aver confermato la condanna del vettore aereo per il ritardo aereo al risarcimento danni di cui non consta né l'esistenza né la natura né la tipologia, peraltro quantificati in euro 1000,00, sul rilievo che la C onvenzione di Montreal introduce una presunzione di responsabilità del vettore ma non una regola specifica sull'onere probatorio dell'inadempimento e di conseguenza deve essere applicato il principio generale ex art.2697 cod. civ. , per cui il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento, e non, come sostenuto da parte appellante, gli elementi previsti dall'art. 1223 cod. civ.

6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge di cui all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. sub specie art. 2059 cod. civ. anche in relazione all'art. 1226 cod. civ.

Specifica che il vizio della sentenza impugnata consiste nell'aver confermato la liquidazione di un importo, avvenuta in primo grado in assenza di allegazione di un danno di qualsiasi genere, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, al di fuori delle limitazioni imposte dall'art. 2059 cod. civ. e con improprio utilizzo del criterio equitativo.

7. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza di cui all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. ex art. 132 cod. proc. civ. per assenza totale di motivazione in relazione alla quantificazione del danno liquidato per il ritardo aereo .

Lamenta nuovamente che la sentenza impugnata ha confermato la liquidazione del risarcimento del danno per il ritardo aereo, come determinato in primo grado, senza alcuna indicazione del danno non patrimoniale che con tale somma sarebbe stato risarcito né del modo in cui a tale quantificazione siasi pervenuti.

8. Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge di cui all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ, in relazione alla Convenzione di Montreal .

Precisa che il vizio della sentenza impugnata consiste nell'aver ritenuto applicabile la normativa pattizia della Convenzione di Montreal del 1999 al vettore aereo ricorrente, nonostante la Federazione russa non avesse ratificato all'epoca dei fatti tale convenzione, disattendendo la C onvenzione di Varsavia, ed i limiti risarcitori ivi previsti, viceversa ratificata sia dalla Russia che dall'Italia.

9. Con il nono motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge di cui all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 26 della Convenzione di Varsavia .

Precisa che il vizio della sentenza impugnata consiste nell'aver accordato un importo risarcitorio per il ritardo nella riconsegna del bagaglio da stiva, disattendendo immotivatamente il motivo di appello con cui veniva allegata l'intervenuta decadenza dall'azione, secondo quanto previsto dai commi 2 e 4 dell'art. 26 della Convenzione di Varsavia.

10. Con il decimo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza di cui all'art. 360, n. 4 cod. proc. civ. ex art. 132 cod. proc. civ. per assenza totale di motivazione in relazione alla eccepita decadenza dall'azione di danno .

Deduce nuovamente che il vizio della sentenza impugnata consiste nel non aver fatto cenno alla eccepita decadenza dell'attore dall'azione di danno in relazione al ritardo nella riconsegna dei bagagli, nonostante apposito motivo di appello sul punto avverso la statuizione di primo grado, che aveva ritenuto inapplicabile il termine decadenziale perché previsto in un contratto senza reciprocità.

11. Con l'undicesimo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., della Convenzione di Varsavia .

Specifica che il vizio della sentenza impugnata consiste nell'aver liquidato l'importo risarcitorio in una somma superiore al diverso e minore limite risarcitorio evincibile dall'art. 22 della Convenzione di Varsavia, sulla base dell’erroneo convincimento che al caso di specie fosse applicabile la Convenzione di Montreal.

12. Con il dodicesimo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge di cui all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. sub specie art. 2697, 1223, 2059, 1226 cod. civ. in relazione al danno da ritardo nella riconsegna del bagaglio .

Specifica che il vizio dell'impugnata sentenza consiste nell'aver ritenuto inapplicabile al caso di specie dell'art. 1223 cod. civ., nell’aver confuso la prova del ritardo con quella della sua conseguenza, e nell’aver escluso la ricorrenza dell'onere probatorio in capo all'attore sull'esistenza di un danno patrimoniale derivante dal ritardo alla riconsegna per il rilievo che anche il danno da ritardo nella consegna dei bagagli, rientrando nella fattispecie dell'art. 19 della convenzione non soggiace a nessun particolare onere probatorio, ma alla regola generale dell'art. 2697 cod. civ. che non obbliga parte appellata a fornire prova dell'effettiva consistenza degli elementi del danno dell'art. 1223 cod. civ.

13. Con il tredicesimo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza di cui all'art. 360, n. 4 cod. proc. civ. ex art. 132 cod. proc. civ. per assenza totale di motivazione in relazione all'esistenza ed alla quantificazione del danno per il ritardo nella riconsegna del bagaglio da stiva .

Precisa che il vizio della sentenza impugnata consiste nell'aver confermato la liquidazione dell'importo risarcitorio come effettuata in primo grado, senza accenno alcuno ai parametri di quantificazione adottati, né alla prova del danno , né alla correttezza o meno del criterio equitativo utilizzato.

14. Con il quattordicesimo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge di cui all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. sub specie art. 171 e 91 cod. proc. civ.

Lamenta che la corte di merito ha violato la prima delle due norme suindicate, per non aver dichiarato la contumacia dell'appellato non costituito, e la seconda, per aver emesso una condanna alle spese processuali per inesistenti attività difensive a favore di una parte non costituita.

15. Preliminarmente ritiene il Collegio che debba essere esaminata l'eccezione, formulata dal resistente, di inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale conferita al difensore quale conseguenza della mancata produzione in giudizio della procura notarile conferita al soggetto che ha proposto il ricorso in cassazione per la [OSCURATO:SOCIETA].

Il resistente afferma che colui che ha conferito al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] della Marra la procura speciale per proporre il ricorso per cassazione, e dunque lo ius postulandi per il presente giudizio di legittimità, risulta essere - come emerge sia dalla intestazione del ricorso notificato sia dalla procura speciale ad esso allegata- tale dottor [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di legale rappresentante per l'Italia dalla [OSCURATO:PERSONA], società pubblica per azioni aperta di diritto russo, con sede legale a Mosca , in forza di una non meglio specificata procura notarile, rilasciata nella [OSCURATO:PERSONA] dal notaio di [OSCURATO:PERSONA] , e che tale procura notarile non risultata depositata tempestivamente nel giudizio di cassazione. 15.1.In memoria illustrativa la società ricorrente contesta la fondatezza dell'eccezione, rilevando: a) che la procura notarile in questione costituisce l’autorizzazione ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ([OSCURATO:PARTITA_IVA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), iscritta nel registro delle imprese di Roma , di rappresentare in Italia la compagnia aerea russa [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” registrata a Mosca ([OSCURATO:PERSONA]) , e risulta depositata presso il registro delle imprese di Roma; b) che l’autorizzazione al direttore generale [OSCURATO:PERSONA] stare in giudizio per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:PARTITA_IVA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), iscritta nel registro delle imprese di Roma, deriva dallo statuto della società per azioni ed è indicata nel registro delle imprese, come risulta da una semplice visura alla Camera di Commercio; c) che pertanto la contestazione della qualità di legale rappresentante del dott. [OSCURATO:PERSONA], formulata per la prima volta nel controricorso, appare, oltre che intempestiva, infondata, risultando tale qualità nei pubblici registri, sulla base del principio di diritto secondo cui, in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica del rappresentante che ha conferito la procura alle liti non ha l’onere di dimostrare tale sua qualit̀, se tale potest̀ deriva dall’atto costitutivo o dallo statuto della società, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro, eventualmente, fornire la prova negativa.

Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva.

16. L’eccezione di parte resistente è,anzitutto, ammissibile.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di affermare che la mancanza del potere di rappresentanza, essendo quest'ultima una delle condizioni di esistenza del potere di azione, giustifica il rilievo officioso in sede di legittimità anche se non vi sia stata contestazione nei gradi di merito (v.

Cass., Sez.

Un., 4 marzo 2016, n. 4248).

17. L’eccezione èfondata.

Va anzitutto premesso in linea generale che all'indispensabilità della qualità di rappresentante sostanziale fa riscontro la necessità di conferire per iscritto (art. 77 cod. proc. civ.) la legittimazione processuale, così come quest'ultima non può esistere senza la prima (v.

Cass., Sez.

Un., 04/03/2016, n. 4248; Cass., Sez.

Un., 16/11/2009, n. 24179, secondo cui in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere del potere rappresentativo).

Nel caso di specie sia l’epigrafe del ricorso sia il contenuto della allegata procura speciale alle liti, fanno espresso riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA] quale società di diritto russo, iscritta alla Camera di Commercio di Mosca, avente sede legale a Mosca, e ad una procura notarile rilasciata da un notaio di Mosca al soggetto, persona fisica, indicato quale suo legale rappresentante per l’Italia.

Sulla base di tali elementi soltanto non risulta possibile verificare la sussistenza dei poteri rappresentativi di colui che sta in giudizio in nome e per conto della [OSCURATO:SOCIETA], essendo invece necessario ed imprescindibile il deposito della procura notarile in forza della quale tali poteri sono stati conferiti.

17.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'onere di dimostrare l'avvenuto conferimento del potere rappresentativo al soggetto che ha proposto l'impugnazione in nome e per conto altrui non sorge automaticamente per effetto dell'esercizio di tale potere, ma solo in caso in contestazione, che può essere sollevata anche in sede di legittimità, in quanto essa riguarda un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale; qualora tale questione venga sollevata per la prima volta nel corso del giudizio di cassazione, deve essere riconosciuta all'interessato la possibilità di fornire la predetta dimostrazione, mediante la produzione, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., dei documenti comprovanti la legittimazione processuale (Cass., 30/10/2013, n. 24483; Cass., Sez.

Un., 04/03/2016, n. 4248).

La fattispecie è infatti diversa da quella in cui viene prospettata una qualifica, di chi agisce o resiste in giudizio, che discende dall’atto costitutivo o dallo statuto di una societ̀.

Nella memoria illustrativa la difesa di parte ricorrente tenta invero di ricondurre il caso in esame a questa specifica ipotesi, affermando che la procura notarile di cui è cenno nel ricorso costituisce l’autorizzazione ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., iscritta nel registro delle imprese di Roma, di rappresentare in Italia la compagnia aerea russa [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” registrata a Mosca ([OSCURATO:PERSONA]) ed è depositata presso il registro delle imprese di Roma , per poi concludere che l’autorizzazione del dr.

Dobryakov a stare in giudizio per la [OSCURATO:SOCIETA]. deriva dallo statuto della suddetta società per azioni ed è indicata nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Roma.

Tuttavia tale ricostruzione costituisce una novità rispetto a quanto è diversamente desumibile dall’epigrafe del ricorso e dal tenore della allegata procura speciale, che infatti recano solo un generico inciso ad un ufficio di rappresentanza in Roma, ma, per come sono scritte, individuano il dr.

Dobryakov come legale rappresentante in Italia della società di diritto russo, coerentemente -del resto- con la circostanza oggettiva per cui il ricorso per cassazione non è affatto stato proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], società per azioni di diritto italiano ed iscritta nel registro delle imprese di Roma, bensì dalla [OSCURATO:SOCIETA] società pubblica per azioni aperta di diritto russo, con sede legale nella città di Mosca, certificato di iscrizione n. 032175 rilasciato il 21 giugno 1994 dalla Camera di Commercio di Mosca, con ufficio di rappresentanza in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante per l’Italia Dott. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura notarile rilasciata nella [OSCURATO:PERSONA] dal notaio di [OSCURATO:PERSONA] (v. epigrafe del ricorso per cassazione).

17.3. Nel caso di specie, quindi, la società ricorrente doveva depositare la procura notarile, ed invece non l’ha prodotta né col deposito del ricorso e neppure, a tutto concedere, con la memoria difensiva, a supporto delle ragioni ivi sostenute.

Risulta pertanto violato il costante orientamento di questa Corte in tema di rappresentanza processuale, fondato sui seguenti principi, cui si intende dare continuità: - la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa; - questo principio si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall'atto costitutivo o dallo statuto (Cass., 13/09/2007, n. 19162); - caso diverso, tuttavia, è quello in cui il soggetto conferente il mandato alle liti assume di avere il potere di rappresentare la società, non in ragione di una previsione statutaria - verificabile mediante la consultazione del registro delle imprese - , bensì in forza di un'apposita delega conferitagli dal legale rappresentante; - in particolare, qualora i poteri rappresentativi del soggetto che si costituisce nel giudizio di cassazione siano stati conferiti con procura notarile, questa deve essere depositata con il ricorso (o il controricorso), sicché, qualora non sia rinvenibile nel fascicolo, all'impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante a una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l'inammissibilità del ricorso (Cass., 13/04/1999, n. n. 3643); - non basta neppure che colui che si qualifica come legale rappresentante in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l'atto non è stato prodotto, resta ferma l'impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (Cass., 21/10/2013, n. 23786; Cass., 07/05/2019, n. 11898; Cass., 15/09/2021, n. 24893).

18. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, per difetto di prova in ordine alla sussistenza del potere rappresentativo della società ricorrente in capo alla persona fisica conferente il mandato alle liti.

19. Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazionea favore del difensore del resistente che dichiara di averle anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrent e a rifondere a l controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge, con distrazione a favore del difensore del resistente che dichiara di averle anticipate.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3020/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], societ̀ per azioni aperta di diritto russo, con sede legale nella citt̀ di Mosca, via Arbat n. 10, numero di identificazione fiscale (INN) 7712040126, numero di registrazione statale (OGRN) 1027700092661, certificato di iscrizione n. 032175 rilasciato il 21 giugno 1994 dalla Camera di Commercio di Mosca, con ufficio di rappresentanza in Roma nella via Sardegna n. 38, [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del legale rappresentante per l’Italia Dott. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura notarile rilasciata nella [OSCURATO:PERSONA] dal notaio di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e domiciliata presso il suo studio legale in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 3. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]). -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18238/2020 depositata il18/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso, affidato a quattordici motivi, per la cassazione della sentenza n. 18238/2020 del 18 dicembre 2020, con cui il Tribunale di Roma ha respinto il suo appello alla sentenza n. 5221/2018 del Giudice di Pace di Roma, che l’aveva condannata a risarcire a [OSCURATO:PERSONA] i danni derivanti dal ritardo aereo del volo Mosca-Milano nonché i danni, ivi compreso il danno morale, derivanti dalla ritardata consegna del bagaglio sia durante il volo di andata sia durante il volo di ritorno. 2. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in via preliminare eccependo la nullità del ricorso per cassazione per nullità della procura speciale conferita al difensore. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il PM non ha depositato conclusioni. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione di legge ex art. 360 n. 3, cod. proc. civ., sub specie agli artt. 2002 cod. civ., 1678, 1681, 1341 cod. civ. circa la ritenuta efficacia escludente l'applicabilità delle norme contrattuali da parte della convenzione di Montreal del 1999 . Lamenta che la corte d'appello ha ritenuto legittima l'applicazione al caso di specie della Convenzione di Montreal del 1999, nonostante la Federazione russa non l’avesse ratificata all'epoca dei fatti di causa, omettendo invece totalmente l'esame dell'art. 10 delle condizioni generali del contratto di trasporto [OSCURATO:SOCIETA] che esclude la rilevanza del ritardo. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. ex art.132 cod. proc. civ. per assenza totale di motivazione in relazione alla disapplicazione del contratto di trasporto. Lamenta, in disparte l'erroneità della sentenza impugnata circa la normativa convenzionale di riferimento, che la stessa non lascia intendere per quale motivo la ritenuta soggezione del vettore aereo alla Convenzione di Montreal (rectius di Varsavia) esclude l'applicabilità della disciplina contrattuale, a prescindere dalla vessatorietà o meno di una clausola. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge di cui all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. sub specie art. 2697 cod. civ. in relazione al danno contrattuale e congiuntamente o alternativamente l'art. 116 cod. proc. civ. in relazione all'evento scriminante dedotto dal vettore aereo convenuto . Specifica che il vizio della sentenza impugnata consiste: a) nell'avere escluso la ricorrenza dell'onere probatorio in capo all'attore circa l'esistenza di un danno patrimoniale derivante dal ritardo aereo, sul riflesso che, come motivato in sentenza, il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento, e non come sostenuto da parte appellante gli elementi previsti dall'art. 1223 cod. civ. ; b) nell'aver attribuito al vettore aereo l'onere probatorio circa l'imprevedibilità del danno o l'impossibilità di adottare misure idonee ad evitarne l'avveramento , laddove l'impossibilità di impedire il maltempo e il ritardo aereo adesso conseguente è universalmente risaputa e non costituisce certamente oggetto di prova . 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge di cui all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 1218 cod. civ., nonché all'art. 20 della Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, nel testo modificato dal Protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955 e 14° considerando del [OSCURATO:PERSONA] 261/04 . Deduce che il vizio della sentenza impugnata consiste nel non aver preso in considerazione il fatto che le condizioni metereologiche avevano impedito l'effettuazione in orario del volo in questione, assumendo che il vettore aereo non avrebbe fornito alcuna prova, in base a quanto stabilito dall'art. 19 della Convenzione di Montreal circa l'imprevedibilità del danno o l'impossibilità di adottare misure idonee a evitarne l'avveramento . 5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge di cui all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. in relazione alla disciplina del danno contrattuale ex art 1223 e segg. cod. civ. circa la soggezione a tale disciplina del ritardo aereo lamentato . Precisa che il vizio della sentenza impugnata consiste nell'aver confermato la condanna del vettore aereo per il ritardo aereo al risarcimento danni di cui non consta né l'esistenza né la natura né la tipologia, peraltro quantificati in euro 1000,00, sul rilievo che la C onvenzione di Montreal introduce una presunzione di responsabilità del vettore ma non una regola specifica sull'onere probatorio dell'inadempimento e di conseguenza deve essere applicato il principio generale ex art.2697 cod. civ. , per cui il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento, e non, come sostenuto da parte appellante, gli elementi previsti dall'art. 1223 cod. civ. 6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge di cui all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. sub specie art. 2059 cod. civ. anche in relazione all'art. 1226 cod. civ. Specifica che il vizio della sentenza impugnata consiste nell'aver confermato la liquidazione di un importo, avvenuta in primo grado in assenza di allegazione di un danno di qualsiasi genere, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, al di fuori delle limitazioni imposte dall'art. 2059 cod. civ. e con improprio utilizzo del criterio equitativo. 7. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza di cui all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. ex art. 132 cod. proc. civ. per assenza totale di motivazione in relazione alla quantificazione del danno liquidato per il ritardo aereo . Lamenta nuovamente che la sentenza impugnata ha confermato la liquidazione del risarcimento del danno per il ritardo aereo, come determinato in primo grado, senza alcuna indicazione del danno non patrimoniale che con tale somma sarebbe stato risarcito né del modo in cui a tale quantificazione siasi pervenuti. 8. Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge di cui all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ, in relazione alla Convenzione di Montreal . Precisa che il vizio della sentenza impugnata consiste nell'aver ritenuto applicabile la normativa pattizia della Convenzione di Montreal del 1999 al vettore aereo ricorrente, nonostante la Federazione russa non avesse ratificato all'epoca dei fatti tale convenzione, disattendendo la C onvenzione di Varsavia, ed i limiti risarcitori ivi previsti, viceversa ratificata sia dalla Russia che dall'Italia. 9. Con il nono motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge di cui all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 26 della Convenzione di Varsavia . Precisa che il vizio della sentenza impugnata consiste nell'aver accordato un importo risarcitorio per il ritardo nella riconsegna del bagaglio da stiva, disattendendo immotivatamente il motivo di appello con cui veniva allegata l'intervenuta decadenza dall'azione, secondo quanto previsto dai commi 2 e 4 dell'art. 26 della Convenzione di Varsavia. 10. Con il decimo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza di cui all'art. 360, n. 4 cod. proc. civ. ex art. 132 cod. proc. civ. per assenza totale di motivazione in relazione alla eccepita decadenza dall'azione di danno . Deduce nuovamente che il vizio della sentenza impugnata consiste nel non aver fatto cenno alla eccepita decadenza dell'attore dall'azione di danno in relazione al ritardo nella riconsegna dei bagagli, nonostante apposito motivo di appello sul punto avverso la statuizione di primo grado, che aveva ritenuto inapplicabile il termine decadenziale perché previsto in un contratto senza reciprocità. 11. Con l'undicesimo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., della Convenzione di Varsavia . Specifica che il vizio della sentenza impugnata consiste nell'aver liquidato l'importo risarcitorio in una somma superiore al diverso e minore limite risarcitorio evincibile dall'art. 22 della Convenzione di Varsavia, sulla base dell’erroneo convincimento che al caso di specie fosse applicabile la Convenzione di Montreal. 12. Con il dodicesimo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge di cui all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. sub specie art. 2697, 1223, 2059, 1226 cod. civ. in relazione al danno da ritardo nella riconsegna del bagaglio . Specifica che il vizio dell'impugnata sentenza consiste nell'aver ritenuto inapplicabile al caso di specie dell'art. 1223 cod. civ., nell’aver confuso la prova del ritardo con quella della sua conseguenza, e nell’aver escluso la ricorrenza dell'onere probatorio in capo all'attore sull'esistenza di un danno patrimoniale derivante dal ritardo alla riconsegna per il rilievo che anche il danno da ritardo nella consegna dei bagagli, rientrando nella fattispecie dell'art. 19 della convenzione non soggiace a nessun particolare onere probatorio, ma alla regola generale dell'art. 2697 cod. civ. che non obbliga parte appellata a fornire prova dell'effettiva consistenza degli elementi del danno dell'art. 1223 cod. civ. 13. Con il tredicesimo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza di cui all'art. 360, n. 4 cod. proc. civ. ex art. 132 cod. proc. civ. per assenza totale di motivazione in relazione all'esistenza ed alla quantificazione del danno per il ritardo nella riconsegna del bagaglio da stiva . Precisa che il vizio della sentenza impugnata consiste nell'aver confermato la liquidazione dell'importo risarcitorio come effettuata in primo grado, senza accenno alcuno ai parametri di quantificazione adottati, né alla prova del danno , né alla correttezza o meno del criterio equitativo utilizzato. 14. Con il quattordicesimo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge di cui all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. sub specie art. 171 e 91 cod. proc. civ. Lamenta che la corte di merito ha violato la prima delle due norme suindicate, per non aver dichiarato la contumacia dell'appellato non costituito, e la seconda, per aver emesso una condanna alle spese processuali per inesistenti attività difensive a favore di una parte non costituita. 15. Preliminarmente ritiene il Collegio che debba essere esaminata l'eccezione, formulata dal resistente, di inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale conferita al difensore quale conseguenza della mancata produzione in giudizio della procura notarile conferita al soggetto che ha proposto il ricorso in cassazione per la [OSCURATO:SOCIETA]. Il resistente afferma che colui che ha conferito al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] della Marra la procura speciale per proporre il ricorso per cassazione, e dunque lo ius postulandi per il presente giudizio di legittimità, risulta essere - come emerge sia dalla intestazione del ricorso notificato sia dalla procura speciale ad esso allegata- tale dottor [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di legale rappresentante per l'Italia dalla [OSCURATO:PERSONA], società pubblica per azioni aperta di diritto russo, con sede legale a Mosca , in forza di una non meglio specificata procura notarile, rilasciata nella [OSCURATO:PERSONA] dal notaio di [OSCURATO:PERSONA] , e che tale procura notarile non risultata depositata tempestivamente nel giudizio di cassazione. 15.1.In memoria illustrativa la società ricorrente contesta la fondatezza dell'eccezione, rilevando: a) che la procura notarile in questione costituisce l’autorizzazione ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ([OSCURATO:PARTITA_IVA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), iscritta nel registro delle imprese di Roma , di rappresentare in Italia la compagnia aerea russa [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” registrata a Mosca ([OSCURATO:PERSONA]) , e risulta depositata presso il registro delle imprese di Roma; b) che l’autorizzazione al direttore generale [OSCURATO:PERSONA] stare in giudizio per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:PARTITA_IVA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), iscritta nel registro delle imprese di Roma, deriva dallo statuto della società per azioni ed è indicata nel registro delle imprese, come risulta da una semplice visura alla Camera di Commercio; c) che pertanto la contestazione della qualità di legale rappresentante del dott. [OSCURATO:PERSONA], formulata per la prima volta nel controricorso, appare, oltre che intempestiva, infondata, risultando tale qualità nei pubblici registri, sulla base del principio di diritto secondo cui, in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica del rappresentante che ha conferito la procura alle liti non ha l’onere di dimostrare tale sua qualit̀, se tale potest̀ deriva dall’atto costitutivo o dallo statuto della società, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro, eventualmente, fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva. 16. L’eccezione di parte resistente è,anzitutto, ammissibile. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di affermare che la mancanza del potere di rappresentanza, essendo quest'ultima una delle condizioni di esistenza del potere di azione, giustifica il rilievo officioso in sede di legittimità anche se non vi sia stata contestazione nei gradi di merito (v. Cass., Sez. Un., 4 marzo 2016, n. 4248). 17. L’eccezione èfondata. Va anzitutto premesso in linea generale che all'indispensabilità della qualità di rappresentante sostanziale fa riscontro la necessità di conferire per iscritto (art. 77 cod. proc. civ.) la legittimazione processuale, così come quest'ultima non può esistere senza la prima (v. Cass., Sez. Un., 04/03/2016, n. 4248; Cass., Sez. Un., 16/11/2009, n. 24179, secondo cui in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere del potere rappresentativo). Nel caso di specie sia l’epigrafe del ricorso sia il contenuto della allegata procura speciale alle liti, fanno espresso riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA] quale società di diritto russo, iscritta alla Camera di Commercio di Mosca, avente sede legale a Mosca, e ad una procura notarile rilasciata da un notaio di Mosca al soggetto, persona fisica, indicato quale suo legale rappresentante per l’Italia. Sulla base di tali elementi soltanto non risulta possibile verificare la sussistenza dei poteri rappresentativi di colui che sta in giudizio in nome e per conto della [OSCURATO:SOCIETA], essendo invece necessario ed imprescindibile il deposito della procura notarile in forza della quale tali poteri sono stati conferiti. 17.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'onere di dimostrare l'avvenuto conferimento del potere rappresentativo al soggetto che ha proposto l'impugnazione in nome e per conto altrui non sorge automaticamente per effetto dell'esercizio di tale potere, ma solo in caso in contestazione, che può essere sollevata anche in sede di legittimità, in quanto essa riguarda un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale; qualora tale questione venga sollevata per la prima volta nel corso del giudizio di cassazione, deve essere riconosciuta all'interessato la possibilità di fornire la predetta dimostrazione, mediante la produzione, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., dei documenti comprovanti la legittimazione processuale (Cass., 30/10/2013, n. 24483; Cass., Sez. Un., 04/03/2016, n. 4248). La fattispecie è infatti diversa da quella in cui viene prospettata una qualifica, di chi agisce o resiste in giudizio, che discende dall’atto costitutivo o dallo statuto di una societ̀. Nella memoria illustrativa la difesa di parte ricorrente tenta invero di ricondurre il caso in esame a questa specifica ipotesi, affermando che la procura notarile di cui è cenno nel ricorso costituisce l’autorizzazione ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., iscritta nel registro delle imprese di Roma, di rappresentare in Italia la compagnia aerea russa [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” registrata a Mosca ([OSCURATO:PERSONA]) ed è depositata presso il registro delle imprese di Roma , per poi concludere che l’autorizzazione del dr. Dobryakov a stare in giudizio per la [OSCURATO:SOCIETA]. deriva dallo statuto della suddetta società per azioni ed è indicata nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Roma. Tuttavia tale ricostruzione costituisce una novità rispetto a quanto è diversamente desumibile dall’epigrafe del ricorso e dal tenore della allegata procura speciale, che infatti recano solo un generico inciso ad un ufficio di rappresentanza in Roma, ma, per come sono scritte, individuano il dr. Dobryakov come legale rappresentante in Italia della società di diritto russo, coerentemente -del resto- con la circostanza oggettiva per cui il ricorso per cassazione non è affatto stato proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], società per azioni di diritto italiano ed iscritta nel registro delle imprese di Roma, bensì dalla [OSCURATO:SOCIETA] società pubblica per azioni aperta di diritto russo, con sede legale nella città di Mosca, certificato di iscrizione n. 032175 rilasciato il 21 giugno 1994 dalla Camera di Commercio di Mosca, con ufficio di rappresentanza in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante per l’Italia Dott. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura notarile rilasciata nella [OSCURATO:PERSONA] dal notaio di [OSCURATO:PERSONA] (v. epigrafe del ricorso per cassazione). 17.3. Nel caso di specie, quindi, la società ricorrente doveva depositare la procura notarile, ed invece non l’ha prodotta né col deposito del ricorso e neppure, a tutto concedere, con la memoria difensiva, a supporto delle ragioni ivi sostenute. Risulta pertanto violato il costante orientamento di questa Corte in tema di rappresentanza processuale, fondato sui seguenti principi, cui si intende dare continuità: - la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa; - questo principio si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall'atto costitutivo o dallo statuto (Cass., 13/09/2007, n. 19162); - caso diverso, tuttavia, è quello in cui il soggetto conferente il mandato alle liti assume di avere il potere di rappresentare la società, non in ragione di una previsione statutaria - verificabile mediante la consultazione del registro delle imprese - , bensì in forza di un'apposita delega conferitagli dal legale rappresentante; - in particolare, qualora i poteri rappresentativi del soggetto che si costituisce nel giudizio di cassazione siano stati conferiti con procura notarile, questa deve essere depositata con il ricorso (o il controricorso), sicché, qualora non sia rinvenibile nel fascicolo, all'impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante a una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l'inammissibilità del ricorso (Cass., 13/04/1999, n. n. 3643); - non basta neppure che colui che si qualifica come legale rappresentante in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l'atto non è stato prodotto, resta ferma l'impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (Cass., 21/10/2013, n. 23786; Cass., 07/05/2019, n. 11898; Cass., 15/09/2021, n. 24893). 18. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, per difetto di prova in ordine alla sussistenza del potere rappresentativo della società ricorrente in capo alla persona fisica conferente il mandato alle liti. 19. Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazionea favore del difensore del resistente che dichiara di averle anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrent e a rifondere a l controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge, con distrazione a favore del difensore del resistente che dichiara di averle anticipate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p
Sentenza Cassazione n. 33613/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris