CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42820/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione RENARD Till ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza del Tribunale di Rimini di condanna del predetto per due ipotesi di furto e per utilizzo indebito di una carta bancomat (in Rimini nel 2019), con la recidiva reiterata, specifica e infra quinquennale; considerato che il ricorrente ha dedotto vizio della motivazione e erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata elisione della recidiva; che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici motivato in ordine alla contestata decisione, con rinvio alla pluralità dei fatti e alla vicinanza temporale dei precedenti, ritenuti espressione di una maggior pericolosità; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Monta gni n i [OSCURATO:PERSONA] i