CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 20604/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione digiudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] rivolta al riconoscimentodel vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze irrevocabili dicondanna:A. sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 18 novembre2023, per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., commesso a Caserta il 27 febbraio2010;B. sentenza della Corte di appello di Napoli del 29 marzo 2023, per il reato dicui all’art. 648, comma 2, cod. pen., commesso a [OSCURATO:PERSONA] il 5agosto 2010;C. sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 9 dicembre 2020,per il reato di cui all’art. 648, comma 2, cod. pen., commesso a Caserta il 10 aprile2010.Il Tribunale ha evidenziato che il condannato non aveva dimostrato l’unicità del disegnocriminoso, avuto riguardo alla distanza temporale delle condotte, frutto di determinazioniestemporanee e indicative di sicura tendenza a delinquere.2. Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, per iltramite del difensore, articolando un unico motivo, con cui ha eccepito violazione di legge evizio di motivazione.Ha rimarcato l’omogeneità delle condotte, la contiguità temporale, la medesimezza delcontesto spaziale e delle modalità esecutive, trattandosi della ricezione di capi contraffatticollegata all’attività di venditore ambulante che all’epoca svolgeva per far fronte a unasituazione di difficoltà economica.Ha dedotto di aver nel prosieguo mutato condotta di vita, non riportando ulterioricondanne negli anni seguenti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento.2. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha ritenuto indimostrata l’unicità del disegno criminoso trale fattispecie di cui alle sentenze indicate, rimarcando la distanza temporale tra i fatti el’estemporaneità delle condotte, nonché un deficit di allegazione da parte dell’istante dispecifici elementi fattuali sintomatici di un’ideazione preventiva unitaria, non enucleabiledalla lettura delle sentenze di condanna. Il ricorrente si limita a richiamare taluni indicatori, ma la doglianza non si confronta conil principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui grava sul condannato, che insede di esecuzione invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato, l’onere diallegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimentoalla contiguità cronologica degli addebiti, ovvero all’identità o analogia dei titoli di reato, inquanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di unaabitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione diilleciti (sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del06/05/2010, Faneli, Rv. 247356).Secondo principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, «in tema di applicazionedella continuazione, l’identità del disegno criminoso, che caratterizza l’istituto disciplinatodall’art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l’agente si sia previamenterappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non siidentifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l’opzione delreo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dellostesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando unagenerale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione allevarie occasioni ed opportunità esistenziali» (sez. 1, Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016,Eloumari, Rv. 266615 - 01).L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi sopra indicati,dandone conto con argomentazioni logiche e non contraddittorie, che resistono alle censuredel ricorrente, che oppone la generica individuazione di una progettazione delittuosa unitariae non adempie all’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegnodell’invocatadisciplina di favore, anzi sollecitando una non consentita rivalutazione nel merito delpercorso argomentativo a fondamento della decisione (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020,dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01).Neppure il riferimento alla difficoltà economica coglie nel segno atteso che, ai finidell’accertamento della sussistenza della continuazione, non si deve avere riguardo agliintenti perseguiti dall’autore delle diverse azioni delittuose, occorrendo piuttosto che lesingole violazioni di legge siano tutte rapportabili a un unico atto volitivo (Sez. 1, n. 785 del06/02/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 203987 - 01): l’eventuale identità del movente, collegato allanecessità di soddisfare bisogni e contingenti necessità di ordine economico è insufficiente aconfigurare la medesimezza del disegno criminoso, che non va confusa con il genericoproposito di commettere reati.3. Al rigetto dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]