CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36930/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1494/2024 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 9958/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento; udito il difensore presente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di POTENZA, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 gennaio 2024, il Tribunale di Matera dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di mancata osservanza delle prescrizione dell’AIA rilasciata dalla regione Basilicata, per aver scaricato, in area sottoposta a speciale protezione ambientale, precisamente nelle acque superficiali del corpo ricettore fiume Basento, reflui sottoposti a trattamento nei quali veniva accertato il superamento della concentrazione massima ammissibile relativa al Nichel, in relazione a fatto contestato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36930/2024 Roma, lì, 03/10/2024 come accertato in data 16/07/2020, condannandoli alla pena condizionalmente sospesa di 10.000 euro di ammenda ciascuno. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, i predetti hanno proposto congiunto atto di appello tramite il comune difensore di fiducia, deducendo il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 29-quattuordecies, comma 3, lett. c) e comma 4, lett. b), d. lgs. n. 152 del 2006, nonché il correlato vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento probatorio anche per omissione e in punto di ritenuta sussistenza del reato addebitato, anche in ragione del principio dell’ogni oltre ragionevole dubbio. In sintesi, premette la difesa di aver proposto appello indicando anche motivi di legittimità ai fini di un'eventuale riqualificazione dell'impugnazione in ricorso per Cassazione. Quanto sopra sarebbe giustificato dal fatto che gli imputati sono stati condannati alla sola pena dell'ammenda, il che rende inappellabile la sentenza in base all'articolo 593, comma 3, cod. proc. pen. Si sarebbe trattato di un errore del giudice, atteso che il trattamento sanzionatorio previsto per il reato oggetto di contestazione contempla la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda. Pur non essendo la sentenza illegittima, la stessa avrebbe fatto malgoverno del trattamento sanzionatorio previsto dalla fattispecie incriminatrice, determinando quale ulteriore conseguenza, immediatamente rilevante ai fini dell'impugnazione, l'immediata operatività del divieto di proporre appello, così privando gli imputati della facoltà di accesso al doppio grado del giudizio di merito. Tale vulnus, si sostiene nell'atto di impugnazione, sarebbe rimediabile attraverso una interpretazione che consenta ragionevolmente di ritenere sussistente la possibilità per gli imputati di appellare la sentenza di condanna, come del resto riconosciuto da una parte della giurisprudenza di legittimità (il riferimento è alle sentenze n. 53430 del 2017 e n. 3622 del 2016), pur essendo consapevole il difensore dell'esistenza di un altro indirizzo giurisprudenziale (sentenza n. 47031 del 2022), che ritiene invece, anche in tal caso, inappellabile la sentenza di condanna ma solo ricorribile per Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il congiunto atto d’appello, previa riqualificazione dello stesso come ricorso per cassazione - oggetto di trattazione orale, a seguito della relativa richiesta, accolta dal Presidente titolare di questa Sezione, ai sensi dell’art. 24, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni - è fondato. 2. Deve, infatti, rilevarsi che la Corte d'appello di Potenza ha trasmesso a questa Corte gli atti, pervenuti in data 19 marzo 2024, e che le censure della difesa si appuntano anzitutto sulla sussistenza del reato e, quindi, sulla violazione della legge penale sostanziale. 2.1. In particolare, oggetto della censura è il superamento della concentrazione massima ammissibile relativa al nichel, e in particolare il superamento dei limiti di legge allo scarico prima che si abbia il mescolamento con altro. Vi sarebbe, a tal proposito, un errore rilevabile dalla lettura del capo di imputazione al fine di escludere la sussistenza del reato, in quanto la concentrazione rilevata, come emerge dalla dichiarazione del consulente tecnico degli imputati, sarebbe di 48 microgrammi/litro, ossia di circa 40 volte inferiore rispetto al limite previsto dalla tabella 3 dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152 del 2006, ossia 34 milligrammi/litro. 2.2. Il teste Pizzolla, sentito all'udienza del 10 ottobre 2022, avrebbe ribadito che lo scarico della società non avrebbe superato nessun tipo di parametro di legge, come confermato anche dal rapporto di prova allegato alla nota dell'ArpaB, e, parimenti, la teste Camardese, dirigente dell'ArpaB, avrebbe confermato il mancato superamento dei limiti di legge allo scarico della società Tecnoparco. 2.3. Nella già richiamata nota dell'ArpaB datata 1° settembre 2020 ed acquisita al fascicolo per il dibattimento, del resto, si legge che il valore del nichel è di 0,1 milligrammi/litro ovvero in misura inferiore ai 2 milligrammi/litro. 2.4. Quanto poi alla possibilità che lo sversamento contra legem possa comunque ritenersi sussistente, il Tribunale ha qualificato come generica la prospettazione difensiva in ordine alla provenienza di sostanze inquinanti da altre fonti, ciò perché i testi avrebbero spiegato di aver percorso la sponda del fiume sino allo stabilimento e di non avere rinvenuto altre fonti di sversamento, cosicché la tesi accusatoria sarebbe l'unica realistica alternativa individuabile tra quelle prospettate, laddove le argomentazioni difensive si fonderebbero su un'ipotesi del tutto congetturale. 2.5. A tal proposito, si sviluppa una censura di vizio motivazionale sotto il profilo del travisamento probatorio per omissione, non soltanto per non aver preso in considerazione il Tribunale i rilievi del consulente di parte laddove aveva confermato il mancato superamento dei limiti previsti dalla legge anche sulla base della nota dell'ArpaB prima evidenziata, ma soprattutto per non aver preso in considerazione quanto emerge da un verbale di accertamento urgente sui luoghi redatto dal teste Pizzolla in cui si dava espressamente atto di come, oltre dallo allo scarico conosciuto dell'impianto di trattamento della Tecnoparco recapitante reflui nel fiume Basento, era stata accertata la presenza di un ulteriore scarico non censito proveniente dalla zona industriale. 2.6. Dunque, osserva la difesa, quella dell'esistenza di uno o più scarichi abusivi non sarebbe un'ipotesi congetturale ma un elemento oggettivamente rilevabile dagli atti, comunque dovendosi osservare che se i limiti di legge risultavano superati a valle e non allo scarico di Tecnoparco, la comune esperienza avrebbe consentito di rilevare come il loro superamento fosse conseguenza di una condotta ulteriore non addebitabile agli imputati. 3. Tanto premesso, è indubbio dagli atti che per il reato ascritto ai due imputati, l’art. 29-quaterdecies, comma 4, lett. b), d. lgs. n. 152 del 2006 prevede la pena congiunta dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e quella dell'arresto fino a due anni, ove l’inosservanza sia relativa “allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza”. 3.1. Nella specie, la contestazione prevede, infatti, il superamento delia concentrazione massima ammissibile relativa al nichel nella misura di 48 mg/l rispetto al limite di 34 mg/l, previsto dalla tabella 3 dell’all.5 al d. lgs. n. 152 del 2006. 3.2. Si impone, quindi, preliminarmente la valutazione della doglianza esposta in premessa dalla difesa dei due imputati, circa la individuazione del giudice competente a conoscere dell’impugnazione, ossia la Corte d’appello (come la difesa ha sostenuto) o questa Corte. Il giudice di merio, infatti, errando ha irrogato per la violazione contestata la sola pena dell’ammenda. 4. Ritiene il Collegio di dover dare continuità al principio più volte affermato da questa Corte secondo cui è inappellabile la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, anche se erroneamente inflitta, ciò in quanto l'inappellabilità della sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria erroneamente inflitta vale "in ogni caso", in conformità a quanto previsto dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall'art 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 (Sez. 3, n. 47031 del 14/09/2022, Rv. 283825 – 01; conf. Sez. 1, n. 31878 del 03/12/2021, dep. 2022, Rv. 283391 – 01). 4.1. Il difforme orientamento, infatti, sostenuto da alcune remote decisioni (Sez. 3, n. 12673 del 07/03/2006, Rv. 234594 – 01; Sez. 2, n. 10252 del 21/02/2013, Rv. 255546 – 01; Sez. 4, ord. n. 34253 del 01/07/2014, Rv. 259773 – 01; Sez. 4, ord. n. 3622 del 14/01/2016, Rv. 266225 – 01), non tiene infatti conto delle modifiche normative introdotte dal d. lgs. n. 11 del 2018. Infatti, come correttamente evidenzia la già cit. sentenza n. 47031 del 2022, per effetto della entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 11 del 2018, nel testo del citato comma 3 dell'art. 593 cod. proc. pen. è stata inserita fra le parole "sono inappellabili" l'espressione "in ogni caso"; una tale clausola appare esprimere in termini di assolutezza e tassatività la inevitabilità della inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria, e ciò, si ritiene ora, anche laddove tale condanna sia il frutto di un errore del giudicante, trattandosi di reato punito con la pena congiunta anche detentiva. 5. Ammessa quindi la ricorribilità per cassazione dell’impugnata sentenza, può quindi, procedersi all’esame del primo motivo, afferente alla asserita violazione di legge per mancato superamento del limite tabellare, frutto anzitutto di una confusione terminologica, in quanto il valore accertato sarebbe quello di 48 microgrammi/l laddove il limite previsto dalla tabella 3 per lo scarico in acque superficiali è di o = 2 milligrammi/l (numero parametro 19). Quanto sopra emergerebbe sia dalle dichiarazioni del c.t. della difesa, sentito all’ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA], che nell’elaborato acquisito a tale udienza, donde la concentrazione rilevata di 48 microgrammi/l risulterebbe di circa 40 volte inferiore rispetto al limite indicato, in quanto 1 milligrammo equivale a 1000 microgrammi. 5.1. La difesa, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, ha allegato all’atto di impugnazione sia la relazione tecnica a firma dell’ing. Chiaia, sia i verbali stenotipici delle dichiarazioni rese dal predetto c.t. all’ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dai testi qualificati Pizzolla e Summa (ud. 10/10/2022) e dalla teste Camardese (ud. 18/04/2023), nonché il rapporto di prova dell’ArpaB relativo al prelievo eseguito allo scarico, atti e dichiarazioni che in maniera inequivocabile comprovano come le analisi dei risultati ottenuti per entrambi i campioni, per quanto di interesse con riferimento al Nichel, non mostravano alcun valore oltre i limiti. 5.2. E’, all’evidenza, riscontrabile nel caso di specie il dedotto vizio di travisamento probatorio invocato dalla difesa, atteso che l’approdo cui giunge il giudice di merito, nel ritenere configurabile la violazione contestata risulta collidere frontalmente con tali risultanze istruttorie, tutte convergenti nell’escludere il superamento dei limiti di legge per tale parametro. 5.3. Detto travisamento, rivestendo carattere di decisività, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085 – 01), consente quindi di disarticolare il ragionamento probatorio operato dalla sentenza di merito, con conseguente accoglimento della doglianza difensiva. 5.4. Travisamento probatorio, si noti, peraltro, rilevabile anche con riferimento all’ulteriore profilo, parimenti dedotto, inerente alla esistenza di altri scarichi nel corpo ricettore, essendo stato documentato, ancora una volta mediante produzione del relativo atto in ossequio al principio dell’autosufficienza, tramite l’allegazione del verbale di accertamento urgente sui luoghi eseguito in data 17/10/2020, a firma del teste Pizzolla, in cui si legge come “oltre allo scarico conosciuto dell’impianto di trattamento della Tecnoparco recapitante nel fiume Basento, si accertava la presenza di un ulteriore scarico non censito proveniente dalla zona industriale”, ciò che rende evidente anche il contestato travisamento probatorio per omissione in cui è incorso il Tribunale laddove, a pag. 6 dell’impugnata sentenza, ha tacciato la difesa di aver prospettato genericamente la possibilità di provenienza di sostanza inquinanti da altre fonti, riferendo che i testi avevano spiegato di aver percorso tutta la sponda del fiume fino allo stabilimento e di non avere rinvenuto altre fonti di sversamento. Travisamento probatorio, questo, sulla cui decisività non è lecito dubitare in relazione alla censurata violazione del principio dell’ogni oltre ragionevole dubbio, per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità che, come è noto, richiede che il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, Rv. 281647 – 04). 6. L’impugnata sentenza dev’essere, conclusivamente, annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso, il 12/09/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ramacci