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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40954/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natos.a TORINO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto in abitazione.

Considerato che il ricorso è inammissibile dal momento che la ricorrente, lamentando violazione dell'art. 56, comma 4, cod. pen. e dicendosi d'accordo con la Corte di appello circa la mancanza dei presupposti della desistenza volontaria, invoca l'ipotesi del recesso attivo, senza che, tuttavia, tale opzione fosse stata predicata nell'atto di appello e senza che, nel ricorso, vi siano argomentazioni a sostegno, in particolare non comprendendosi quale sarebbe l'azione impeditiva dell'evento posta in essere dall'imputata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natos.a TORINO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto in abitazione. Considerato che il ricorso è inammissibile dal momento che la ricorrente, lamentando violazione dell'art. 56, comma 4, cod. pen. e dicendosi d'accordo con la Corte di appello circa la mancanza dei presupposti della desistenza volontaria, invoca l'ipotesi del recesso attivo, senza che, tuttavia, tale opzione fosse stata predicata nell'atto di appello e senza che, nel ricorso, vi siano argomentazioni a sostegno, in particolare non comprendendosi quale sarebbe l'azione impeditiva dell'evento posta in essere dall'imputata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2