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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14494/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 gennaio 1999 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 ottobre 1983 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 luglio 1987 avverso la sentenza n. 2447/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Venezia il 21 giugno 2021 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 16 dicembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso del proprio assistito [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 giugno 2021 la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia emessa il 18 dicembre 2020 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Padova, ha ridotto la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA]; ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo A), per non avere commesso il fatto, e ha ridotto la pena per i reati di cui ai capi L) e M); ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi H) e J), per non avere commesso il fatto, e, derubricato il reato di cui al capo E) in percosse, ha ridotto la pena applicata al predetto Millas.

Ha revocato le pene accessorie inflitte agli imputati e ha confermato nel resto.

2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori di 3oscioal Millas, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizi della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per i reati di cui ai capi L) e M), fondata su interpretazioni non univoche delle conversazioni telefoniche, peraltro non ascoltate.

La Corte territoriale non avrebbe dipanato gli elementi di contraddittorietà, evidenziati dal ricorrente al fine di sostenere che egli non aveva commesso il reato contestatogli.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione in ordine sia alla recidiva, applicata sulla base solo dei precedenti, senza valutare in concreto se vi fosse la maggiore riprovevolezza del fatto contestato, sia alle attenuanti generiche, non concesse pur sussistendo elementi positivi, quali l'età dell'imputato, il suo corretto comportamento processuale e la non particolare gravità del fatto.

5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 5.1 violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'utilizzazione delle intercettazioni.

La Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che la difesa non aveva sollevato alcuna questione relativa all'utilizzabilità delle intercettazioni.

Inoltre, le indagini sarebbero partite dopo che una fonte confidenziale aveva riferito che l'autovettura, utilizzata per la rapina dell'Il marzo 2018, era una Mercedes usata da [OSCURATO:PERSONA].

L'informatore non era stato sentito e, quindi, le sue informazioni sarebbero state utilizzabili solo per i dati utili ad individuare i soggetti da intercettare, sempre che fossero risultati l'elemento obiettivo dell'esistenza del reato e fosse indicato il collegamento tra l'indagine in corso e la persona da sottoporre a captazione.

Nel caso in esame, sarebbe mancato il collegamento tra l'indagine in corso e le persone da sottoporre a captazione; 5.2 violazione di legge in relazione alla chiamata di correo, effettuata da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto attendibile, pur non avendo reso dichiarazioni precise e complete, come testimoniato dai non ricordo, di cui sarebbe infarcito il suo racconto.

Peraltro, le sue dichiarazioni, oltre che contraddittorie, non sarebbero state spontanee.

Quanto ai reati di cui ai capi B) e C), le dichiarazioni non sarebbero state riscontrate dalle intercettazioni, atteso che egli era a conoscenza delle intercettazioni medesime al momento delle dichiarazioni.

Quanto al reato di cui al capo D), le dichiarazioni sarebbero in reità e non in correità, non avendo egli partecipato al reato e non sarebbero riscontrate.

Quanto ai reati di cui ai capi L) e M), l'interrogatorio di Aggujaro non avrebbe chiarito nulla né in ordine ai partecipanti né in ordine all'effettiva consumazione della rapina da parte di uno dei membri della famiglia Millas.

La Corte territoriale avrebbe poi errato nell'affermare che il ricorrente non avrebbe sviluppato specifiche argomentazioni per contrastare il giudizio di attendibilità soggettiva e oggettiva del dichiarante, di contro sollevate ai numeri 1, 7, 9 e 11 dell'appello, oltre che nella memoria prodotta in primo grado e allegata all'atto di appello; 5.3 violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato associativo.

La Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado, senza dare risposta alle deduzioni difensive relative all'insussistenza degli elementi costitutivi del reato, quali il susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti i reati fine, la minima struttura organizzativa, l'indeterminatezza del programma criminoso.

Nel caso in esame, la mancanza di un leader, l'assenza di compiti predefiniti, l'assoluta mancanza di basi logistiche e di beni strumentali all'esecuzione dei delitti scopo avrebbero dovuto condurre ad affermare l'inesistenza del sodalizio criminoso; 5.4 mancanza di motivazione, nonostante le richieste difensive, in relazione al mancato giudizio di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. sulle aggravanti contestate, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla mancata riduzione degli aumenti di pena apportati sulla pena base in virtù del vincolo della continuazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], poggia su doglianze prive di specificità, posto che esse non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dal Collegio territoriale e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838).

Le menzionate doglianze, inoltre, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074).

3. Anche le censure sollevate nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono prive di specificità. 3.1 La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la contestata recidiva, atteso che il carattere specifico di molte delle precedenti condanne, la non occasionalità delle azioni criminose giustificavano il giudizio di più accentuata capacità criminale e di indifferenza alle decisioni dell'autorità giudiziaria.Siffatte argomentazioni, con cui la Corte d'appello ha formulato il giudizio di maggiore riprovevolezza delle condotte in esame rispetto ai precedenti penali dell'imputata, sfuggono ad ogni rilievo censorio. 3.2 Nel negare le attenuanti generiche in ragione della pluralità dei precedenti e dei reati, oggetto di esame, nonché della gravità di alcuni degli episodi delittuosi, il Collegio territoriale si è conformato al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere o escludere la configurabilità delle menzionate circostanze, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Rv. 249163 - 01).

4. Anche i motivi del ricorso, proposto da 3oscioal Millas, non colgono nel segno. 4.1 n primo motivo è privo di specificità.

Anche a voler seguire l'assunto posto a base della doglianza e, quindi, ritenere che le intercettazioni in questione siano state utilizzate in violazione del disposto dell'art. 203 cod. proc. pen., deve rilevarsi che siffatta inutilizzabilità, per assumere rilievo in questa sede, necessitava della puntuale illustrazione, a pena d'inammissibilità, dell'incidenza da ascrivere all'eventuale eliminazione del dato probatorio.

Questa Corte, con orientamento (Sez. 2, n. 7986 del 18.11.2016, Rv 269218; Sez. 4, n. 18764 del 5.2.2014, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2.10.2014, dep. 2015, Rv. 262011) che il Collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento; gli elementi di prova, acquisiti illegittimamente, diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento.

Nel caso in esame, il ricorrente non ha illustrato specificamente l'incidenza delle intercettazioni sul complessivo compendio probatorio valutato dal Giudice del merito, sì da poterne inferire la decisività del vizio dedotto in riferimento al provvedimento impugnato.

In altri termini, il ricorrente non ha indicato le ragioni per cui, in assenza delle intercettazioni, risulterebbero inficiate e compromesse in modo decisivo la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, posta a base dell'affermazione di responsabilità per i reati ascrittigli. 4.2 II secondo motivo, con cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], compiuta dalla Corte territoriale, è privo di specificità a fronte della motivazione resa sul punto dalla menzionata Corte, in piena condivisione con gli epiloghi del primo giudice al riguardo.

Entrambi i giudici del merito, dopo avere sottolineato che Aggujaro si era determinato spontaneamente alla sua collaborazione e non al fine di ottenere benefici cautelari, non essendo state emesse misure cautelari, hanno apprezzato la coerenza logica e la completezza della sua narrazione dei fatti, evidenziando anche che, in vari casi, il predetto collaboratore si era dichiarato corresponsabile di reati per i quali non esistevano specifici o significativi indizi di reità a suo carico.

La Corte d'appello, poi, ha sottolineato che per i vari episodi delittuosi vi erano riscontri individualizzanti (v. nella sentenza impugnata: f. 24 per i reati di cui ai capi B) e C); f. 25 per il reato di cui al capo D); f. 32 per i reati di cui ai capi L) e M).

Così motivando, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte (v.

S.U. n. 20804 del 29/11/2012 Rv. 255145), secondo cui la metodologia, a cui il giudice deve conformarsi nella valutazione della chiamata in correità o in reità, non può che essere quella a tre tempi indicata da S.U. n. 1653 del 1992.

Tale sequenza non deve essere rigorosamente rigida, potendo la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto essere vagliate unitariamente, ma il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni. 4.3 Prive di specificità sono le censure formulate nel terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Deve premettersi che le motivazioni delle sentenze di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e ai passaggi logico-giuridici della decisione (Sez. 3, n. 13926 del 10 dicembre 2011 - 12 aprile 2012, Rv. 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22 novembre 1993, Rv. 197250).Nel caso di specie, ci si trova dinanzi a due pronunce, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, così che la sentenza di appello si salda con quella precedente, espressamente richiamata, costituendo un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune.

Il che comporta che al risultato organico delle due motivazioni occorre far riferimento per vagliare le censure del ricorrente.

Ciò precisato, deve rilevarsi, quanto alle censure sull'esistenza del sodalizio criminoso e sulla partecipazione ad esso del ricorrente, che la Corte territoriale, dopo avere rinviato alle argomentazioni del giudice di primo grado, ha motivato (v. f. 39 e 40 della sentenza impugnata) sulla sussistenza degli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere, conformandosi all'insegnamento del giudice di legittimità (v.

Sez. 2, n. 20451 del 3/4/2013, Rv. 256054; Sez. 6, n. 3886 del 7/11/2011, Rv. 251562), che, al fine della configurabilità del delitto associativo, richiede la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del programma criminoso comune. [OSCURATO:PERSONA] territoriale ha precisato che l'esistenza dell'associazione e della partecipazione della famiglia Millas doveva trarsi dalla commissione dei reati fine, vale a dire dalla molteplicità degli episodi criminali accertati, dal comune operare dei sodali, dalla costante ricorrenza della partecipazione di taluni soggetti alla commissione dei reati fine, dalla continuità temporale di taluni episodi criminosi e dalle ricorrenti, ripetitive modalità esecutive di essi.

Conclusione, questa, in linea con il costante orientamento del giudice di legittimità (v. in particolare Sez. 2, n. 53000 del 4/10/2016, Rv. 268540) secondo cui "ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere, legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati".

In particolare, la Corte d'appello ha affermato che risultava che i componenti della famiglia Millas e le persone con le quali di volta in volta essi si associavano battevano quasi quotidianamente il territorio alla costante ricerca di possibili obiettivi di azioni predatorie.

Da queste "battute di caccia" quasi quotidiane, "in cui dopo la commissione di un reato si pensava subito a realizzarne altri, senza //' soluzione di continuità, si poteva ricavare l'esistenza di un programma delittuoso indeterminato, che puntava alla realizzazione ripetitiva di reati contro il patrimonio, i cui proventi erano destinati ad alimentare i bisogni e le esigenze della famiglia Mi/las, i cui componenti non svolgevano attività lavorativa.

In tale ricerca delle potenziali vittime assumeva importanza la disponibilità di autovetture con le quali realizzare i reati: disponibilità assicurata anche grazie all'attività di impresa di cui era titolare Hodorovich, che svolgeva attività di commercio di veicoli usati, che serviva come strumento per procurare veicoli, per fornire coperture formali, chiedere misure alternative, creare l'apparenza di attività economiche per giustificare redditi presuntivamente leciti".

Sotto tale aspetto la Corte territoriale ha ritenuto sussistente anche il requisito dell'organizzazione, funzionale alla realizzazione della serie indeterminata di delitti nella consapevolezza da parte di singoli associati di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune.

Quanto alla famiglia Millas ha precisato che l'affectio societatis poteva essere ritenuta anche in virtù del vincolo familiare, oltre che per la costante partecipazione ai reati attuativi del programma comune.

Alla luce di quanto precede è evidente allora che nessun rilievo censorio può essere mosso alla sentenza impugnata, che - con motivazione immune da vizi sindacabili in questa sede - ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo contestatogli. 4.4 Quanto alle censure relative al trattamento sanzionatorio, formulate nell'ultimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Collegio territoriale ha illustrato le ragioni del diniego delle attenuanti generiche, che ha per l'appunto ritenuto non concedibili in ragione della pluralità dei reati, oggetto di esame, della gravità di alcuni degli episodi, della partecipazione ad un sodalizio criminoso.

In tal modo, il menzionato Collegio ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, per la quale, al fine di ritenere o escludere la configurabilità delle menzionate circostanze, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (così, ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Rv. 249163).

Del pari, per le medesime ragioni e, quindi, con motivazione immune da vizi siccome facente riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., non è stata ritenuta prevalente l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. rispetto alle aggravanti.La Corte territoriale ha poi confermato l'entità degli aumenti disposti dal primo giudice a titolo di continuazione, che ha invero ritenuto non commisurati alla gravità dei fatti commessi e alla personalità degli imputati, "che avrebbero meritato una pena ben più severa": valutazione, questa, anch'essa scevra di vizi in quanto effettuata alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 5.

La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, equitativamente determinata in euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 gennaio 1999 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 ottobre 1983 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 luglio 1987 avverso la sentenza n. 2447/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Venezia il 21 giugno 2021 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 16 dicembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso del proprio assistito [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 giugno 2021 la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia emessa il 18 dicembre 2020 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Padova, ha ridotto la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA]; ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo A), per non avere commesso il fatto, e ha ridotto la pena per i reati di cui ai capi L) e M); ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi H) e J), per non avere commesso il fatto, e, derubricato il reato di cui al capo E) in percosse, ha ridotto la pena applicata al predetto Millas. Ha revocato le pene accessorie inflitte agli imputati e ha confermato nel resto. 2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori di 3oscioal Millas, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizi della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per i reati di cui ai capi L) e M), fondata su interpretazioni non univoche delle conversazioni telefoniche, peraltro non ascoltate. La Corte territoriale non avrebbe dipanato gli elementi di contraddittorietà, evidenziati dal ricorrente al fine di sostenere che egli non aveva commesso il reato contestatogli. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione in ordine sia alla recidiva, applicata sulla base solo dei precedenti, senza valutare in concreto se vi fosse la maggiore riprovevolezza del fatto contestato, sia alle attenuanti generiche, non concesse pur sussistendo elementi positivi, quali l'età dell'imputato, il suo corretto comportamento processuale e la non particolare gravità del fatto. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 5.1 violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'utilizzazione delle intercettazioni. La Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che la difesa non aveva sollevato alcuna questione relativa all'utilizzabilità delle intercettazioni. Inoltre, le indagini sarebbero partite dopo che una fonte confidenziale aveva riferito che l'autovettura, utilizzata per la rapina dell'Il marzo 2018, era una Mercedes usata da [OSCURATO:PERSONA]. L'informatore non era stato sentito e, quindi, le sue informazioni sarebbero state utilizzabili solo per i dati utili ad individuare i soggetti da intercettare, sempre che fossero risultati l'elemento obiettivo dell'esistenza del reato e fosse indicato il collegamento tra l'indagine in corso e la persona da sottoporre a captazione. Nel caso in esame, sarebbe mancato il collegamento tra l'indagine in corso e le persone da sottoporre a captazione; 5.2 violazione di legge in relazione alla chiamata di correo, effettuata da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto attendibile, pur non avendo reso dichiarazioni precise e complete, come testimoniato dai non ricordo, di cui sarebbe infarcito il suo racconto. Peraltro, le sue dichiarazioni, oltre che contraddittorie, non sarebbero state spontanee. Quanto ai reati di cui ai capi B) e C), le dichiarazioni non sarebbero state riscontrate dalle intercettazioni, atteso che egli era a conoscenza delle intercettazioni medesime al momento delle dichiarazioni. Quanto al reato di cui al capo D), le dichiarazioni sarebbero in reità e non in correità, non avendo egli partecipato al reato e non sarebbero riscontrate. Quanto ai reati di cui ai capi L) e M), l'interrogatorio di Aggujaro non avrebbe chiarito nulla né in ordine ai partecipanti né in ordine all'effettiva consumazione della rapina da parte di uno dei membri della famiglia Millas. La Corte territoriale avrebbe poi errato nell'affermare che il ricorrente non avrebbe sviluppato specifiche argomentazioni per contrastare il giudizio di attendibilità soggettiva e oggettiva del dichiarante, di contro sollevate ai numeri 1, 7, 9 e 11 dell'appello, oltre che nella memoria prodotta in primo grado e allegata all'atto di appello; 5.3 violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato associativo. La Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado, senza dare risposta alle deduzioni difensive relative all'insussistenza degli elementi costitutivi del reato, quali il susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti i reati fine, la minima struttura organizzativa, l'indeterminatezza del programma criminoso. Nel caso in esame, la mancanza di un leader, l'assenza di compiti predefiniti, l'assoluta mancanza di basi logistiche e di beni strumentali all'esecuzione dei delitti scopo avrebbero dovuto condurre ad affermare l'inesistenza del sodalizio criminoso; 5.4 mancanza di motivazione, nonostante le richieste difensive, in relazione al mancato giudizio di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. sulle aggravanti contestate, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla mancata riduzione degli aumenti di pena apportati sulla pena base in virtù del vincolo della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], poggia su doglianze prive di specificità, posto che esse non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dal Collegio territoriale e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838). Le menzionate doglianze, inoltre, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074). 3. Anche le censure sollevate nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono prive di specificità. 3.1 La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la contestata recidiva, atteso che il carattere specifico di molte delle precedenti condanne, la non occasionalità delle azioni criminose giustificavano il giudizio di più accentuata capacità criminale e di indifferenza alle decisioni dell'autorità giudiziaria.Siffatte argomentazioni, con cui la Corte d'appello ha formulato il giudizio di maggiore riprovevolezza delle condotte in esame rispetto ai precedenti penali dell'imputata, sfuggono ad ogni rilievo censorio. 3.2 Nel negare le attenuanti generiche in ragione della pluralità dei precedenti e dei reati, oggetto di esame, nonché della gravità di alcuni degli episodi delittuosi, il Collegio territoriale si è conformato al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere o escludere la configurabilità delle menzionate circostanze, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Rv. 249163 - 01). 4. Anche i motivi del ricorso, proposto da 3oscioal Millas, non colgono nel segno. 4.1 n primo motivo è privo di specificità. Anche a voler seguire l'assunto posto a base della doglianza e, quindi, ritenere che le intercettazioni in questione siano state utilizzate in violazione del disposto dell'art. 203 cod. proc. pen., deve rilevarsi che siffatta inutilizzabilità, per assumere rilievo in questa sede, necessitava della puntuale illustrazione, a pena d'inammissibilità, dell'incidenza da ascrivere all'eventuale eliminazione del dato probatorio. Questa Corte, con orientamento (Sez. 2, n. 7986 del 18.11.2016, Rv 269218; Sez. 4, n. 18764 del 5.2.2014, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2.10.2014, dep. 2015, Rv. 262011) che il Collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento; gli elementi di prova, acquisiti illegittimamente, diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. Nel caso in esame, il ricorrente non ha illustrato specificamente l'incidenza delle intercettazioni sul complessivo compendio probatorio valutato dal Giudice del merito, sì da poterne inferire la decisività del vizio dedotto in riferimento al provvedimento impugnato. In altri termini, il ricorrente non ha indicato le ragioni per cui, in assenza delle intercettazioni, risulterebbero inficiate e compromesse in modo decisivo la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, posta a base dell'affermazione di responsabilità per i reati ascrittigli. 4.2 II secondo motivo, con cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], compiuta dalla Corte territoriale, è privo di specificità a fronte della motivazione resa sul punto dalla menzionata Corte, in piena condivisione con gli epiloghi del primo giudice al riguardo. Entrambi i giudici del merito, dopo avere sottolineato che Aggujaro si era determinato spontaneamente alla sua collaborazione e non al fine di ottenere benefici cautelari, non essendo state emesse misure cautelari, hanno apprezzato la coerenza logica e la completezza della sua narrazione dei fatti, evidenziando anche che, in vari casi, il predetto collaboratore si era dichiarato corresponsabile di reati per i quali non esistevano specifici o significativi indizi di reità a suo carico. La Corte d'appello, poi, ha sottolineato che per i vari episodi delittuosi vi erano riscontri individualizzanti (v. nella sentenza impugnata: f. 24 per i reati di cui ai capi B) e C); f. 25 per il reato di cui al capo D); f. 32 per i reati di cui ai capi L) e M). Così motivando, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte (v. S.U. n. 20804 del 29/11/2012 Rv. 255145), secondo cui la metodologia, a cui il giudice deve conformarsi nella valutazione della chiamata in correità o in reità, non può che essere quella a tre tempi indicata da S.U. n. 1653 del 1992. Tale sequenza non deve essere rigorosamente rigida, potendo la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto essere vagliate unitariamente, ma il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni. 4.3 Prive di specificità sono le censure formulate nel terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Deve premettersi che le motivazioni delle sentenze di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e ai passaggi logico-giuridici della decisione (Sez. 3, n. 13926 del 10 dicembre 2011 - 12 aprile 2012, Rv. 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22 novembre 1993, Rv. 197250).Nel caso di specie, ci si trova dinanzi a due pronunce, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, così che la sentenza di appello si salda con quella precedente, espressamente richiamata, costituendo un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune. Il che comporta che al risultato organico delle due motivazioni occorre far riferimento per vagliare le censure del ricorrente. Ciò precisato, deve rilevarsi, quanto alle censure sull'esistenza del sodalizio criminoso e sulla partecipazione ad esso del ricorrente, che la Corte territoriale, dopo avere rinviato alle argomentazioni del giudice di primo grado, ha motivato (v. f. 39 e 40 della sentenza impugnata) sulla sussistenza degli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere, conformandosi all'insegnamento del giudice di legittimità (v. Sez. 2, n. 20451 del 3/4/2013, Rv. 256054; Sez. 6, n. 3886 del 7/11/2011, Rv. 251562), che, al fine della configurabilità del delitto associativo, richiede la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del programma criminoso comune. [OSCURATO:PERSONA] territoriale ha precisato che l'esistenza dell'associazione e della partecipazione della famiglia Millas doveva trarsi dalla commissione dei reati fine, vale a dire dalla molteplicità degli episodi criminali accertati, dal comune operare dei sodali, dalla costante ricorrenza della partecipazione di taluni soggetti alla commissione dei reati fine, dalla continuità temporale di taluni episodi criminosi e dalle ricorrenti, ripetitive modalità esecutive di essi. Conclusione, questa, in linea con il costante orientamento del giudice di legittimità (v. in particolare Sez. 2, n. 53000 del 4/10/2016, Rv. 268540) secondo cui "ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere, legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati". In particolare, la Corte d'appello ha affermato che risultava che i componenti della famiglia Millas e le persone con le quali di volta in volta essi si associavano battevano quasi quotidianamente il territorio alla costante ricerca di possibili obiettivi di azioni predatorie. Da queste "battute di caccia" quasi quotidiane, "in cui dopo la commissione di un reato si pensava subito a realizzarne altri, senza //' soluzione di continuità, si poteva ricavare l'esistenza di un programma delittuoso indeterminato, che puntava alla realizzazione ripetitiva di reati contro il patrimonio, i cui proventi erano destinati ad alimentare i bisogni e le esigenze della famiglia Mi/las, i cui componenti non svolgevano attività lavorativa. In tale ricerca delle potenziali vittime assumeva importanza la disponibilità di autovetture con le quali realizzare i reati: disponibilità assicurata anche grazie all'attività di impresa di cui era titolare Hodorovich, che svolgeva attività di commercio di veicoli usati, che serviva come strumento per procurare veicoli, per fornire coperture formali, chiedere misure alternative, creare l'apparenza di attività economiche per giustificare redditi presuntivamente leciti". Sotto tale aspetto la Corte territoriale ha ritenuto sussistente anche il requisito dell'organizzazione, funzionale alla realizzazione della serie indeterminata di delitti nella consapevolezza da parte di singoli associati di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune. Quanto alla famiglia Millas ha precisato che l'affectio societatis poteva essere ritenuta anche in virtù del vincolo familiare, oltre che per la costante partecipazione ai reati attuativi del programma comune. Alla luce di quanto precede è evidente allora che nessun rilievo censorio può essere mosso alla sentenza impugnata, che - con motivazione immune da vizi sindacabili in questa sede - ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo contestatogli. 4.4 Quanto alle censure relative al trattamento sanzionatorio, formulate nell'ultimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Collegio territoriale ha illustrato le ragioni del diniego delle attenuanti generiche, che ha per l'appunto ritenuto non concedibili in ragione della pluralità dei reati, oggetto di esame, della gravità di alcuni degli episodi, della partecipazione ad un sodalizio criminoso. In tal modo, il menzionato Collegio ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, per la quale, al fine di ritenere o escludere la configurabilità delle menzionate circostanze, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (così, ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Rv. 249163). Del pari, per le medesime ragioni e, quindi, con motivazione immune da vizi siccome facente riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., non è stata ritenuta prevalente l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. rispetto alle aggravanti.La Corte territoriale ha poi confermato l'entità degli aumenti disposti dal primo giudice a titolo di continuazione, che ha invero ritenuto non commisurati alla gravità dei fatti commessi e alla personalità degli imputati, "che avrebbero meritato una pena ben più severa": valutazione, questa, anch'essa scevra di vizi in quanto effettuata alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 5. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, equitativamente determinata in euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi
Sentenza Cassazione n. 14494/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris