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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 31536/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17384/2017 R.G. proposto da - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 145; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12; - con troricorrente - Nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t. - intimato - avverso la sentenza n. 19/2017 emessa dalla Corte di Appello di Potenza - Sez.

Lavoro e Previdenza, emessa il 02.02.2017, depositata il 24.03.2017, non notificata udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che:

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], docenti precarie per le classi di concorso, rispettivamente, «AAAA scuola dell'infanzia» e «A025-A028 scuola secondaria», in possesso di abilitazione all'insegnamento, già inserite nelle graduatorie a esaurimento sin dall'anno scolastico 2007, successivamente cancellate, ciò per il ritardo nella presentazione della domanda di conferma, in occasione dell'aggiornamento delle stesse per il biennio 2009-2011, avendo presentato domanda di reinserimento nelle graduatorie per il triennio 2014-2017, in occasione della pubblicazione del d.m. n. 235/2014 ed essendo stata tale loro domanda respinta, avevano adito il Tribunale di Potenza perché fosse dichiarato il loro diritto al reinserimento in dette graduatorie;

2. il Tribunale accoglieva il ricorso reputando non eliminata da alcuna normativa sopravvenuta la facoltà di reinserimento già prevista dall'art. 1, comma 1 bis, della legge n. 143 del 2004;

3. in riforma di detta pronuncia, la Corte d'appello di Potenza respingeva l'azionata domanda; riteneva la Corte territoriale che fosse invece intervenuta un'abrogazione, tacita e per incompatibilità, dell'indicata norma per effetto delle disposizioni di cui alla legge n. 296/2006, che aveva previsto la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento e cioè in graduatorie «chiuse», nelle quali diventavano possibili solo gli inserimenti di determinate categorie di docenti limitatamente al biennio 2007-2008; in particolare, evidenziava che l'art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, secondo il quale alla data della entrata in vigore della legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del d.l. n. 97 del 2004, convertito, con modif., dalla legge n. 143 del 2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento, avesse disposto in modo implicito, ma inequivoco, di non consentire l'ampliamento delle graduatorie del personale docente ed educativo supplente, non avendo richiamato la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1 bis, della legge n. 143 del 2004, che consentiva il reinserimento dei docenti già inseriti nelle graduatorie e cancellati per non avere presentato tempestiva domanda in occasione dei periodici aggiornamenti; aggiungeva che ove la legge n. 296 del 2006 avesse voluto ricomprendere tra i nuovi inserimenti anche le ipotesi di reinserimento conseguente a cancellazione, l'avrebbe fatto in modo esplicito nell'ambito delle ipotesi eccezionali e tassative in relazione alle quali l'inserimento ex novo risultava ancora possibile e che il comma 1 bis del d.l. n. 97 del 2004 era incompatibile con la suddetta disciplina;

4. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un solo motivo, al quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha resistito con tempestivo controricorso;

5. non ha svolto attività difensiva l'intimato USR Basilicata;

6. le ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Considerato che:

1. con l'unica censura le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97/2004, dell'art. 9 del d.l. n. 70/2011, dell'art. 1, comma 605 lett. c), della legge n. 296/2006, dell'art. 15 delle preleggi e assumono, in sintesi, che, in assenza di un'espressa abrogazione, non poteva la Corte ritenere incompatibile il reinserimento con l'avvenuta trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento; denunciano, sotto altro profilo, la violazione dell'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97/2004, dell'art. 1, comma 605 lett. c) della legge n. 296/2006, nonché l'illegittimità del d.m. n. 235/2014 in relazione agli artt. 1 e 4 delle preleggi perché, una volta ritenuta non abrogata la norma di legge che consentiva il reinserimento, dovevano essere ritenuti illegittimi e quindi disapplicati gli atti regolamentari che avevano previsto quale conseguenza della mancata presentazione della domanda di permanenza la cancellazione definitiva;

3. il motivo si appalesa fondato alla luce del principio di diritto affermato da Cass. 27 novembre 2017, n. 28250, ribadito da Cass. 28 maggio 2020, n. 10221; è stato, infatti, affermato che «la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione»; il Collegio ritiene di dare continuità a tale principio condividendo le ragioni esposte nelle sentenze sopra indicate, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., atteso che non sono stati apportati argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell'orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato; si aggiunga che anche il giudice amministrativo ha ribadito, in recenti decisioni (cfr. fra le tante Consiglio di Stato, Sez.

VI, 5 giugno 2020, n. 3579 e, della medesima Sezione, sentenze 10 aprile 2019, n. 2146; 29 maggio 2018, n. 3198; 15 novembre 2017, n. 5281 e 5 luglio 2017, n. 3323), la tesi secondo cui dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in G.A.E. non può discendere la preclusione del reinserimento nelle stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento e, per l'effetto, ha annullato i d.m. anche successivi a quello del 2011 che avevano attribuito effetti definitivi alla cancellazione;

4. orbene, sulla scorta delle considerazioni tutte suesposte, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione;

5. il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Potenza, in diversa c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17384/2017 R.G. proposto da - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 145; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12; - con troricorrente - Nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t. - intimato - avverso la sentenza n. 19/2017 emessa dalla Corte di Appello di Potenza - Sez. Lavoro e Previdenza, emessa il 02.02.2017, depositata il 24.03.2017, non notificata udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che: 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], docenti precarie per le classi di concorso, rispettivamente, «AAAA scuola dell'infanzia» e «A025-A028 scuola secondaria», in possesso di abilitazione all'insegnamento, già inserite nelle graduatorie a esaurimento sin dall'anno scolastico 2007, successivamente cancellate, ciò per il ritardo nella presentazione della domanda di conferma, in occasione dell'aggiornamento delle stesse per il biennio 2009-2011, avendo presentato domanda di reinserimento nelle graduatorie per il triennio 2014-2017, in occasione della pubblicazione del d.m. n. 235/2014 ed essendo stata tale loro domanda respinta, avevano adito il Tribunale di Potenza perché fosse dichiarato il loro diritto al reinserimento in dette graduatorie; 2. il Tribunale accoglieva il ricorso reputando non eliminata da alcuna normativa sopravvenuta la facoltà di reinserimento già prevista dall'art. 1, comma 1 bis, della legge n. 143 del 2004; 3. in riforma di detta pronuncia, la Corte d'appello di Potenza respingeva l'azionata domanda; riteneva la Corte territoriale che fosse invece intervenuta un'abrogazione, tacita e per incompatibilità, dell'indicata norma per effetto delle disposizioni di cui alla legge n. 296/2006, che aveva previsto la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento e cioè in graduatorie «chiuse», nelle quali diventavano possibili solo gli inserimenti di determinate categorie di docenti limitatamente al biennio 2007-2008; in particolare, evidenziava che l'art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, secondo il quale alla data della entrata in vigore della legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del d.l. n. 97 del 2004, convertito, con modif., dalla legge n. 143 del 2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento, avesse disposto in modo implicito, ma inequivoco, di non consentire l'ampliamento delle graduatorie del personale docente ed educativo supplente, non avendo richiamato la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1 bis, della legge n. 143 del 2004, che consentiva il reinserimento dei docenti già inseriti nelle graduatorie e cancellati per non avere presentato tempestiva domanda in occasione dei periodici aggiornamenti; aggiungeva che ove la legge n. 296 del 2006 avesse voluto ricomprendere tra i nuovi inserimenti anche le ipotesi di reinserimento conseguente a cancellazione, l'avrebbe fatto in modo esplicito nell'ambito delle ipotesi eccezionali e tassative in relazione alle quali l'inserimento ex novo risultava ancora possibile e che il comma 1 bis del d.l. n. 97 del 2004 era incompatibile con la suddetta disciplina; 4. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un solo motivo, al quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha resistito con tempestivo controricorso; 5. non ha svolto attività difensiva l'intimato USR Basilicata; 6. le ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. Considerato che: 1. con l'unica censura le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97/2004, dell'art. 9 del d.l. n. 70/2011, dell'art. 1, comma 605 lett. c), della legge n. 296/2006, dell'art. 15 delle preleggi e assumono, in sintesi, che, in assenza di un'espressa abrogazione, non poteva la Corte ritenere incompatibile il reinserimento con l'avvenuta trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento; denunciano, sotto altro profilo, la violazione dell'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97/2004, dell'art. 1, comma 605 lett. c) della legge n. 296/2006, nonché l'illegittimità del d.m. n. 235/2014 in relazione agli artt. 1 e 4 delle preleggi perché, una volta ritenuta non abrogata la norma di legge che consentiva il reinserimento, dovevano essere ritenuti illegittimi e quindi disapplicati gli atti regolamentari che avevano previsto quale conseguenza della mancata presentazione della domanda di permanenza la cancellazione definitiva; 3. il motivo si appalesa fondato alla luce del principio di diritto affermato da Cass. 27 novembre 2017, n. 28250, ribadito da Cass. 28 maggio 2020, n. 10221; è stato, infatti, affermato che «la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione»; il Collegio ritiene di dare continuità a tale principio condividendo le ragioni esposte nelle sentenze sopra indicate, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., atteso che non sono stati apportati argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell'orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato; si aggiunga che anche il giudice amministrativo ha ribadito, in recenti decisioni (cfr. fra le tante Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 giugno 2020, n. 3579 e, della medesima Sezione, sentenze 10 aprile 2019, n. 2146; 29 maggio 2018, n. 3198; 15 novembre 2017, n. 5281 e 5 luglio 2017, n. 3323), la tesi secondo cui dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in G.A.E. non può discendere la preclusione del reinserimento nelle stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento e, per l'effetto, ha annullato i d.m. anche successivi a quello del 2011 che avevano attribuito effetti definitivi alla cancellazione; 4. orbene, sulla scorta delle considerazioni tutte suesposte, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione; 5. il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Potenza, in diversa c
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